Cassazione Penale, Ordinanza n. 24166/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito, che aveva confermato la condanna di primo grado, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione di primo grado. Ha dedotto: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; (2) erronea applicazione dell'aggravante della esposizione alla pubblica fede; (3) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; (4) erronea applicazione della recidiva; (5) mancata concessione della pena sostitutiva. La Corte ha rilevato che i motivi relativi a 131-bis, attenuanti generiche e recidiva erano meri rinvii alle doglianze già svolte in appello e già disattese, quindi non specifici; che il motivo sull'aggravante era inammissibile perché nuovo; e che il motivo sulle pene sostitutive era inammissibile perché, in base alla disciplina transitoria, la relativa richiesta andava formulata dall'imputato entro l'udienza di discussione in appello, ma tale istanza non era stata presentata.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa in presenza di precedenti penali, di cui uno specifico, intervenuti nel quinquennio antecedente ai fatti, e della concreta significatività del delitto in rapporto a natura e tempo dei precedenti.
art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Nel regime transitorio, il giudice di appello deve pronunciarsi sull'applicabilità delle pene sostitutive solo se l'imputato ne ha fatto richiesta, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame.
Non citato espressamente nel testo; non incluso.
Massime di principio
- È inammissibile per difetto di specificità il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, senza reale confronto critico, le doglianze già dedotte in appello e già esaminate e respinte dal giudice di merito.
- La censura sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere disattesa quando emergano precedenti penali, specie se specifici e recenti, idonei a escludere la valutazione di minima offensività complessiva.
- La concessione delle circostanze attenuanti generiche richiede l'allegazione di elementi positivamente valutabili: in mancanza, la doglianza è infondata o inammissibile se non si confronta con la motivazione di merito.
- È inammissibile in cassazione la deduzione di un aggravante mai contestata nei precedenti gradi se la censura introduce per la prima volta una questione di violazione di legge non devoluta al giudice di appello.
- Nel regime transitorio delle pene sostitutive, il giudice di appello è tenuto a valutare la loro applicabilità solo su richiesta tempestiva dell'imputato formulata al più tardi in udienza di discussione; in mancanza, la censura è inammissibile.
Come è indicizzato
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