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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16264/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (privati)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una società creditrice per ottenere l'inefficacia, nei propri confronti, di un atto di donazione con cui una debitrice aveva trasferito alla figlia la nuda proprietà di due immobili, riservando a sé e al coniuge l'usufrutto vitalizio. Il credito, originariamente vantato da altra società per forniture non pagate e poi ceduto alla società attrice, era posto a fondamento dell'azione ex art. 2901 c.c. Nel giudizio di merito vi erano due procedimenti sostanzialmente identici: uno introdotto con citazione notificata il 6 maggio 2016 ma non iscritta subito a ruolo, poi riassunto e iscritto a ruolo come R.G. 61/2017; l'altro, di contenuto identico, notificato il 10 maggio 2016 e iscritto a ruolo come R.G. 2097/2016. Nel procedimento riassunto, uno dei convenuti aveva per la prima volta eccepito la prescrizione dell'azione revocatoria ex art. 2903 c.c. Il Tribunale aveva ritenuto tardiva l'eccezione e accolto la revocatoria. In appello i soccombenti sostenevano che il giudizio preveniente fosse quello introdotto con la prima notificazione, a prescindere dalla successiva iscrizione a ruolo, sicché l'eccezione proposta nel giudizio riassunto non era tardiva; la Corte d'appello aveva invece ritenuto preclusa l'eccezione, valorizzando l'ordine di iscrizione a ruolo e applicando il divieto di elusione delle decadenze. Con il ricorso per cassazione si deduceva violazione degli artt. 39, 99, 100, 112, 171 e 273 c.p.c., lamentando l'erronea individuazione del giudizio introdotto per primo e la conseguente erronea declaratoria di tardività della prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, nei giudizi introdotti con citazione, la pendenza della lite e la prevenzione si determinano con la notificazione dell'atto introduttivo, non con la successiva iscrizione a ruolo. Poiché le due cause erano identiche e pendenti dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, trovava applicazione l'art. 273 c.p.c. sulla riunione, ma il giudice di merito aveva errato nell'individuare il procedimento preveniente sulla base della sola iscrizione a ruolo. Da ciò discendeva l'erronea applicazione della preclusione processuale: nel giudizio introdotto per primo con la notificazione del 6 maggio 2016 non era maturata alcuna decadenza, sicché l'eccezione di prescrizione proposta nel giudizio riassunto doveva considerarsi tempestiva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    norma posta a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria esercitata dal creditore per far dichiarare l'inefficacia dell'atto dispositivo nei propri confronti

  • art. 2903 c.c.

    richiamato come termine di prescrizione dell'azione revocatoria, la cui eccezione è stata ritenuta tempestivamente proponibile nel giudizio preveniente

  • art. 39 c.p.c.

    applicabile alle cause pendenti davanti a uffici giudiziari diversi; in tal caso opera la litispendenza

  • art. 273 c.p.c.

    applicabile quando cause identiche pendono davanti al medesimo ufficio giudiziario, imponendo la riunione dei procedimenti

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali asseritamente violate nel ricorso

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali asseritamente violate nel ricorso

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali asseritamente violate nel ricorso

  • art. 171 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali asseritamente violate nel ricorso

  • art. 273 c.p.c.

    richiamato anche per sostenere che la riunione non trasforma la controversia in un nuovo giudizio e non consente di far maturare preclusioni non ancora maturate nel procedimento preveniente

Massime di principio

  • Nei giudizi introdotti con atto di citazione, la pendenza della lite e il criterio di prevenzione si determinano con la notificazione dell'atto introduttivo, non con la successiva iscrizione a ruolo.
  • Quando due cause oggettivamente e soggettivamente identiche pendono davanti al medesimo ufficio giudiziario, non opera la litispendenza ex art. 39 c.p.c., ma la riunione ex art. 273 c.p.c.
  • La riunione di procedimenti identici pendenti davanti allo stesso giudice non consente di superare o rinnovare preclusioni già maturate, ma neppure di anticiparle quando, nel giudizio preveniente, la preclusione non sia ancora maturata.
  • L'erronea individuazione del giudizio preveniente, se fondata sulla sola iscrizione a ruolo invece che sulla notificazione della citazione, comporta un'erronea applicazione delle preclusioni processuali e rende illegittima la declaratoria di tardività di un'eccezione.
  • In presenza di due processi identici davanti allo stesso ufficio, la verifica della tempestività delle eccezioni deve avvenire con riferimento al processo iniziato per primo secondo la data di notificazione dell'atto di citazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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