Cassazione Civile, Sentenza n. 33888/2022 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'INPS impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Como favorevole a Bernasconi, la quale aveva ottenuto l'intervento del Fondo di Garanzia per il TFR maturato presso La Quiete Hospital s.r.l. (società poi fallita). La vicenda coinvolgeva il trasferimento d'azienda alla data del 22.7.2011 al Gruppo Sant'Alessandro s.r.l., che aveva riassunto la lavoratrice ed era in bonis. L'INPS sosteneva che, essendo intervenuto un trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c., i crediti per TFR dovevano essere richiesti al cessionario solidalmente obbligato, e che il Fondo di Garanzia opera solo quando il datore di lavoro che è tenuto al pagamento è realmente insolvente al momento in cui il TFR diventa esigibile; pertanto l'ammissione al passivo del credito nel fallimento del cedente non poteva automaticamente vincolare l'INPS.
La decisione
La Corte Suprema di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo fondato il principio secondo cui il Fondo di Garanzia interviene solo quando il datore di lavoro che è tale al momento della esigibilità del TFR sia insolvente. La Corte ha affermato che l'ammissione al passivo nella procedura concorsuale del cedente non può vincolare l'INPS qualora, a seguito di trasferimento d'azienda, il rapporto si sia trasferito al cessionario in bonis, solidalmente obbligato. Ha inoltre richiamato l'inderogabilità delle norme previdenziali, che esclude la possibilità di regolare privatisticamente l'operatività del Fondo. Conseguentemente la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Torino per nuovo esame secondo i principi enunciati, anche sulle spese.
Norme richiamate
Il Fondo di Garanzia istituito dall'art. 2 interviene solo quando il datore di lavoro, nel momento in cui il TFR diventa esigibile e la domanda di insinuazione al passivo viene proposta, risulti insolvente; l'ammissione al passivo di una procedura concorsuale non può automaticamente obbligare l'INPS se il rapporto di lavoro si era già trasferito a terzi in bonis
Analogamente alla legge 297/82, il decreto individua i presupposti dell'intervento del Fondo, richiedendo la configurazione dell'insolvenza del datore di lavoro tenuto alla prestazione al momento dell'esigibilità del credito
n.d. (richiamato nel testo)
Regola il trasferimento d'azienda e la responsabilità del cessionario che subentra nei rapporti di lavoro; se il rapporto si trasferisce, il cessionario risponde solidalmente delle obbligazioni maturate
Richiamato in relazione ai modi di tutela dei crediti e all'effetto delle ammissioni al passivo; la Cassazione sottolinea che tali effetti non possono pregiudicare la normativa speciale sulla garanzia previdenziale
Rilevato come riferimento in tema di accertamento giudiziale dei crediti; ma la Corte precisa che l'accertamento in sede concorsuale non sostituisce il vaglio dell'INPS in presenza di trasferimento aziendale
codice civile, artt. 2114 e 2115
Richiamati per il principio di inderogabilità della materia previdenziale: patti privatistici non possono modificare o eludere obblighi previdenziali e assistenziali
Massime di principio
- Il Fondo di Garanzia opera soltanto quando il datore di lavoro obbligato al pagamento del TFR è effettivamente insolvente nel momento in cui il TFR diventa esigibile; l'ammissione al passivo di una procedura concorsuale non automatizza l'intervento del Fondo se è intervenuto un trasferimento d'azienda
- In caso di trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c., il cessionario in bonis è coobbligato in solido per le obbligazioni maturate e il lavoratore deve preliminarmente agire nei suoi confronti prima di attivare il Fondo
- Accordi privatistici tra cedente e cessionario che dispongano diversamente circa l'adempimento del TFR non possono incidere sulla tutela previdenziale obbligatoria: le norme in materia di previdenza sono inderogabili
- L'INPS, estraneo alla procedura concorsuale, conserva il potere di contestare l'esigibilità del credito per TFR quando la situazione di fatto (es. trasferimento d'azienda) renda il datore fallito non l'effettivo soggetto obbligato
- Nei giudizi in cui è dedotto il diritto al Fondo di Garanzia, occorre verificare la titolarità dell'obbligazione al momento della cessazione del rapporto e la presenza di strumenti ordinari di tutela (azione verso il cessionario) prima di attivare la garanzia pubblica
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