Cassazione Civile, Ordinanza n. 07929/2025 del 25/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La Regione Campania ha impugnato il decreto del Tribunale di Salerno che aveva rigettato la sua opposizione allo stato passivo della procedura di amministrazione straordinaria di una società di trasporto, dopo che il giudice delegato aveva dichiarato inammissibile la domanda di insinuazione al passivo per un credito di euro 4.951.838 in prededuzione. Il credito traeva origine da un decreto dirigenziale regionale emesso in esecuzione di una decisione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato. Il Tribunale aveva ritenuto che la verifica del credito fosse già stata definita in un precedente procedimento di insinuazione promosso da Equitalia, relativo al medesimo credito, e quindi fosse operante il giudicato endofallimentare. Con il primo motivo la Regione ha denunciato la violazione degli artt. 99 l.fall., 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che non ricorrevano i presupposti del giudicato esterno/endofallimentare, soprattutto per difetto di identità soggettiva tra il precedente creditore insinuante (Equitalia) e l’attuale istante, e anche perché la precedente domanda era stata dichiarata inammissibile. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 111 e 111-bis l.fall., sostenendo che il credito era certo, liquido, esigibile e prededucibile, perché sorto in costanza di procedura, e che la domanda non era ultratardiva. Con il terzo motivo ha invocato la violazione degli artt. 107, comma 1, e 108 del Trattato CE, nonché degli artt. 11 e 117 Cost., assumendo che, anche in presenza di giudicato, la relativa regola avrebbe dovuto essere disapplicata per assicurare la prevalenza del diritto dell'Unione in tema di aiuti di Stato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato perché nel precedente giudizio non vi era identità delle parti: il creditore insinuante era Equitalia, soggetto diverso dalla Regione Campania. Ha quindi escluso la formazione del giudicato esterno/endofallimentare sul credito. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio al Tribunale di Salerno, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia nel merito e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come norma invocata nel motivo sul giudicato endofallimentare e sull’opposizione allo stato passivo.
Richiamato per contestare la pretesa efficacia di giudicato esterno; la Corte ribadisce che il giudicato richiede identità soggettiva e oggettiva nei limiti rilevanti.
Richiamato in relazione alla formazione del giudicato.
Invocato per sostenere la certezza, liquidità ed esigibilità del credito e la sua prededucibilità.
Invocato per sostenere la tempestività/ammissibilità dell’insinuazione e la natura del credito.
art. 107, comma 1, Trattato CE
Invocato per sostenere la prevalenza della disciplina europea sugli aiuti di Stato.
art. 108 Trattato CE
Invocato in tema di aiuti di Stato e possibile disapplicazione della regola interna contrastante.
art. 11 Cost.
Richiamato insieme all’art. 117 Cost. come parametro costituzionale di conformazione al diritto UE.
art. 117 Cost.
Richiamato come parametro costituzionale per la prevalenza del diritto dell’Unione.
Massime di principio
- Il giudicato esterno è opponibile solo quando tra i due giudizi vi sia identità delle parti e il precedente accertamento riguardi un medesimo rapporto giuridico o un punto decisivo comune; in mancanza dell’identità soggettiva, il giudicato non si forma e non può precludere il riesame della pretesa.
- Nel procedimento di verifica del passivo, l’eventuale precedente decisione resa su domanda proposta da un soggetto diverso non può essere estesa automaticamente ad altro creditore, anche se il credito dedotto sia sostanzialmente il medesimo.
- Quando il motivo di ricorso risolutivo viene accolto, i motivi ulteriori restano assorbiti e il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia nel merito, provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione.
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