Cassazione Penale, Ordinanza n. 09483/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma deducendo, con un primo motivo, la mancata declaratoria di prescrizione del reato commesso il 16 aprile 2018, assumendo che il termine sarebbe maturato alla data di celebrazione del giudizio di secondo grado. Con un secondo motivo ha contestato la declaratoria di responsabilità per il reato di cui all'art. 707 c.p., riproponendo censure di fatto già disattese dalla corte territoriale, in particolare sulla ritenuta disponibilità non giustificata di grimaldelli, pinze e guanti e sulla non credibilità delle tesi difensive alternative.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto generico, perché non supportato da una compiuta ricostruzione dell'intera sequenza processuale, ed è stato comunque giudicato manifestamente infondato, poiché non teneva conto dei periodi di sospensione del corso della prescrizione relativi al primo grado, pari a 285 giorni, né dell'ulteriore sospensione prevista dalla l. n. 103 del 2017. Il secondo motivo è stato ritenuto una mera riproposizione di doglianze in fatto già congruamente respinte dai giudici di merito. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in fatto dai giudici di merito, relativa alla detenzione ingiustificata di grimaldelli o altri mezzi atti allo scasso.
Richiamata ai fini del computo della sospensione del corso della prescrizione, non considerata dal ricorrente nel calcolo del termine.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- La censura relativa alla prescrizione è inammissibile se non accompagna una completa ricostruzione della sequenza procedimentale e del relativo computo dei periodi di sospensione.
- Ai fini della prescrizione occorre considerare tutti i periodi di sospensione maturati nel corso del procedimento, inclusi quelli del primo grado e quelli previsti da discipline sopravvenute o speciali richiamate dalla difesa o rilevabili ex actis.
- Nel giudizio di legittimità non sono proponibili, sotto veste di violazione di legge, doglianze che si risolvano nella mera riproposizione di questioni di fatto già motivate e disattese in modo non illogico dal giudice di merito.
- La detenzione non giustificata di grimaldelli e di altri strumenti da scasso può integrare la responsabilità per il reato di cui all'art. 707 c.p. quando la valutazione fattuale del giudice di merito escluda la plausibilità di tesi alternative difensive.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09247/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_penale · 11 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09257/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_penale · 11 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09258/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_penale · 11 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09259/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_penale · 11 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09262/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_penale · 11 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09263/2026 del 11/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →