Cassazione Penale, Ordinanza n. 02840/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 13 settembre 2024. L'unica censura dedotta contestava la configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale, sostenendo una diversa ricostruzione del fatto, basata sulle dichiarazioni dell'agente di polizia rese in dibattimento. La Corte di cassazione rileva però che tale prospettazione si poneva in contrasto con la ricostruzione operata dal giudice di merito, che aveva correttamente valorizzato il complessivo contenuto della deposizione e le altre emergenze investigative, ritenendole univocamente convergenti nel senso dell'accusa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la censura, pur formalmente diretta a negare la sussistenza della resistenza a pubblico ufficiale, si risolveva in una contestazione di merito della ricostruzione dei fatti, già puntualmente disattesa dalla Corte territoriale con motivazione ritenuta corretta e coerente con il materiale probatorio complessivo. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma posta a base dell'imputazione per resistenza a pubblico ufficiale; la Corte non ne discute l'astratta configurabilità, ma rileva che la doglianza mira solo a una rivalutazione del fatto già risolta in senso conforme all'accusa dal giudice di merito.
In caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove già compiuta in modo coerente dai giudici di merito.
- Quando la sentenza di merito valorizza il complessivo contenuto della deposizione testimoniale e le altre emergenze investigative in modo unitario e non illogico, la contestazione che seleziona solo un frammento della prova per proporne una lettura diversa non introduce un vizio deducibile in cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p., incluse le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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