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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11664/2025 del 24/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex artt. 444 e ss. c.p.p., deducendo violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 81 c.p. in relazione agli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione tra i diversi capi di imputazione. Sostiene, in sostanza, che la dosimetria della pena sarebbe stata costruita in modo diverso tra i capi e chiede l'annullamento della sentenza impugnata. La Corte osserva tuttavia che la censura investe un profilo di quantificazione della pena non deducibile in cassazione contro una sentenza di patteggiamento, salvo il caso di illegalità della pena, che nel ricorso non è prospettata in modo specifico e risulta comunque esclusa dal testo della decisione.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso manifestamente inammissibile. Rileva che, per le sentenze di applicazione della pena successive alla riforma del 2017, il ricorso per cassazione è consentito solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La doglianza sulla diversa entità degli aumenti per continuazione attiene invece alla dosimetria della pena e non integra, di per sé, una questione di legalità. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; nel caso, il ricorso avverso tale sentenza è soggetto ai limiti speciali di impugnazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità nei casi manifesti.

  • art. 1, comma 62, L. 23 giugno 2017, n. 103

    ha introdotto il comma 5-bis dell'art. 610 c.p.p. e si applica alle richieste di patteggiamento e alle relative impugnazioni successive alla sua entrata in vigore.

  • art. 1, comma 51, L. 23 giugno 2017, n. 103

    individua il nuovo perimetro dei motivi di ricorribilità per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento.

  • art. 81 c.p.

    richiamato dal ricorrente per contestare gli aumenti di pena per continuazione tra i capi di imputazione.

  • art. 616 c.p.p.

    prevede la condanna al pagamento delle spese processuali e, in caso di inammissibilità non dovuta a colpa assente, della sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di patteggiamento, dopo la riforma del 2017, il ricorso per cassazione è esperibile soltanto per motivi tipizzati: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
  • La censura sulla mera dosimetria della pena concordata, incluso il diverso aumento per continuazione tra i capi, non è ammissibile in cassazione se non si traduce nella deduzione di una pena oggettivamente illegale.
  • Quando l'accordo sanzionatorio è ratificato dal giudice, il controllo di legittimità non può estendersi alla rivalutazione dei criteri discrezionali di commisurazione della pena, salvo che il risultato finale sia contrario alla legge.
  • Per qualificare 'illegale' la pena non basta contestare la motivazione o i criteri valutativi seguiti dal giudice: occorre che il trattamento sanzionatorio finale non sia conforme ai limiti o alle regole legali applicabili.
  • La manifesta inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di colpa esclusa nella determinazione dell'inammissibilità, al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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