Cassazione Penale, Sentenza n. 46743/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Catania che confermava la condanna per combustione illecita di rifiuti (art. 256‑bis D.Lgs. 152/2006). Il ricorrente propone tre motivi: 1) contestazione della responsabilità sostenendo che i rifiuti erano confinati in tre fusti e che il fuoco si è sviluppato solo all'interno, sempre controllato dall'imputato; 2) censura sull'applicazione dell'aggravante per aver agito nell'ambito di un'attività d'impresa, sostenendo che la Corte non ha valutato adeguatamente le difese; 3) critica al diniego delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, invocando l'età avanzata, la scarsa offensività dell'atto, la minima propagazione delle fiamme e la presenza di un unico precedente remoto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondata la prima censura: il reato di combustione illecita di rifiuti è un reato di pericolo e non richiede la prova di un danno ambientale né di un pericolo concreto concreto al momento del giudizio, bensì una valutazione prognostica "ex ante"; risultavano fusti carbonizzati, ulteriori fusti pronti per essere bruciati e sprigionamento di fumo nero. Sulla seconda censura la Corte ha confermato la qualifica di imprenditore del ricorrente, posto che lo stesso era autorizzato allo stoccaggio di rifiuti oleosi e l'incendio è avvenuto nell'area destinata a tale attività, quindi l'aggravante per attività d'impresa era applicabile. Sul trattamento sanzionatorio la Corte ha giudicato non viziata la valutazione di merito: le attenuanti erano state equivalenti alle aggravanti in primo grado e la Corte d'appello ha condiviso la congruità della pena tenendo conto della quantità di bidoni (12 complessivi) e del precedente specifico; conseguentemente la pena è rimasta quella ridotta per il rito (anni 1 e mesi 4), e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256‑bis
La Corte ha interpretato la norma come riferita a una fattispecie di pericolo: per integrare il reato non è richiesto un danno ambientale concreto ma la condotta prognosticamente idonea a creare pericolo (appiccamento di fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato).
Codice di procedura penale, art. 616
Applicato per disporre l'onere delle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, ravvisando profili di colpa nella presentazione del gravame.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. n. 52610 del 04/10/2017, Rv. 271359; Sez. 3, n. 19439 del 17/01/2012, Rv. 252908
Richiamati i precedenti che confermano il principio che per il reato di combustione illecita di rifiuti non è necessaria la prova del danno o del pericolo concreto al momento del giudizio, essendo sufficiente una valutazione prognostica della condotta.
Massime di principio
- Per il reato di combustione illecita di rifiuti (art. 256‑bis) è sufficiente la condotta di appiccare il fuoco a rifiuti "abbandonati o depositati in maniera incontrollata"; non è necessario dimostrare un danno ambientale concreto o un pericolo effettivo al momento del giudizio, essendo rilevante il pericolo prognosticamente desumibile "ex ante".
- Il fatto che l'autore abbia 'controllato' il fuoco o ne abbia limitato la propagazione non esclude automaticamente la responsabilità penale: l'integrazione del reato rileva dalla mera condotta di appiccamento su rifiuti in situazione non autorizzata.
- Se il materiale incendiato è connesso all'attività di deposito o gestione di rifiuti svolta dall'imputato in virtù di autorizzazioni o di un'attività imprenditoriale, può essere applicata l'aggravante di aver agito nell'ambito di un'attività d'impresa.
- Nella valutazione delle attenuanti generiche e dell'eventuale prevalenza sulle aggravanti, il giudice di merito ha ampia discrezionalità e la Cassazione non sindaca la valutazione sulla base dell'opportunità, purché la motivazione sia completa e non illogica; difficilmente una valutazione motivata di merito viene ribaltata in sede di legittimità.
- La presenza di numerosi fusti pronti per essere bruciati e di precedenti specifici del reo aggravano il trattamento sanzionatorio; in contesti simili è importante documentare l'assenza di collegamento tra i rifiuti e l'attività imprenditoriale o dimostrare la piena autorizzazione e modalità di stoccaggio conformi per attenuare l'accusa.
- In fase di impugnazione, per ottenere l'accoglimento di censure su responsabilità o sanzione occorre articolare elementi di fatto nuovi o dimostrare vizi di motivazione apprezzabili in diritto; mere valutazioni alternative dei fatti già ponderate dal giudice di merito sono difficilmente decisive in cassazione.
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