Cassazione Penale, Sentenza n. 2873/2024 del 23/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 11/05/2023 che aveva rigettato l'opposizione all'applicazione della misura dell'espulsione dallo Stato, in alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 16 d.lgs. n. 286/1998. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 c.p.p.), sostenendo che il Tribunale non avrebbe verificato la mancanza di un valido titolo di soggiorno (art. 13, comma 2, d.lgs. 286/1998) e non avrebbe esaminato le cause ostative all'espulsione previste dall'art. 19 d.lgs. 286/1998, atteso il rischio per la sua incolumità in Gambia (allegando rapporto Amnesty International 2021 e una sentenza del Tribunale di Genova del 23/06/2020). Il ricorrente sostiene inoltre che il giudice dovesse attingere a fonti extragiudiziarie per verificare il rischio.
La decisione
Ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione dell'ordinanza impugnata: la pericolosità sociale è stata valutata sulla base della presenza irregolare in Italia, della mancanza di mezzi di sussistenza e delle numerose e gravi condanne del ricorrente. Sul punto relativo al titolo di soggiorno, la Corte ha evidenziato che il decreto di applicazione dell'espulsione riportava l'acquisizione da parte del giudice delle informazioni dalla Questura di Viterbo (nota del 21/12/2022), informazione non contestata dal ricorrente; pertanto il Tribunale legittimamente l'ha ritenuta fonte idonea. Quanto all'art. 19 (cause ostative), il ricorrente non ha fornito allegazioni specifiche e personali sul rischio derivante dalla sua appartenenza a oppositori politici; il rapporto Amnesty 2021 e fonti più recenti indicano miglioramenti e il Gambia è stato inserito dal MAECI tra i "Paesi sicuri" (elenco 17/02/2023 pubblicato in G.U.), sicché non è stata dimostrata una situazione di rischio attuale. Il ricorrente non aveva neppure richiesto protezione internazionale. Pertanto il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Norma di riferimento per l'applicazione della misura alternativa dell'espulsione; la Corte ha ritenuto legittima l'applicazione dell'espulsione in presenza di pericolosità sociale dimostrata.
d.lgs. n. 286/1998, art. 13, comma 2
Prevede la mancanza di valido titolo di soggiorno come presupposto per l'espulsione; la Corte ha considerato che il giudice aveva acquisito informazioni dalla Questura che attestavano tale condizione e che il ricorrente non ha contestato quelle informazioni.
d.lgs. n. 286/1998, art. 19, comma 1
Individua cause ostative all'espulsione (es. rischi per diritti umani, persecuzioni). La Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia fornito allegazioni specifiche e personali tali da dimostrare una situazione ostativa; valutazioni su paese di origine (elenco MAECI) hanno confermato l'assenza di rischio generale attuale.
cod.proc.pen., art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Criteri di impugnazione in Cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione). La Corte ha ritenuto il motivo infondato e la motivazione dell'ordinanza adeguata.
Massime di principio
- Se il ricorrente impugna un'espulsione, deve contestare concretamente e in modo specifico gli elementi di fatto che giustificano la misura; mere affermazioni generiche sono insufficienti.
- Il giudice può e deve acquisire informazioni da autorità amministrative (es. Questura) e può legittimamente basare la propria decisione su tali informazioni se non vengono contestate dall'interessato.
- Per far valere l'esistenza di una causa ostativa all'espulsione ai sensi dell'art. 19 (rischio di violazione diritti umani, persecuzione), il ricorrente ha l'onere di allegare fatti concreti e prove aggiornate relativi alla propria situazione personale e al rischio specifico.
- Rapporti generali su condizioni di un paese (es. Amnesty) possono essere valutati, ma il giudice prende in considerazione anche informazioni più recenti e valutazioni ufficiali (es. elenco MAECI dei paesi sicuri); la situazione del paese deve essere dimostrata come attuale e rilevante per il caso concreto.
- La mancata richiesta di protezione internazionale indebolisce l'allegazione di rischio perseguitorio in sede di opposizione all'espulsione, salvo che il ricorrente dimostri motivi validi per non averla presentata.
- La pericolosità sociale può essere valutata cumulativamente (ingresso irregolare, assenza di mezzi leciti di sostentamento, precedenti penali): il ricorrente deve confrontarsi con tutti questi profili se vuole ottenere l'annullamento della misura.
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