Cassazione Civile, Ordinanza n. 29721/2025 del 11/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da una sentenza di primo grado che aveva dichiarato inefficaci, quale revocatoria fallimentare, versamenti di natura solutoria eseguiti dalla società poi fallita su un conto corrente acceso presso la banca, condannando quest'ultima alla restituzione di oltre 1,5 milioni di euro. La banca ha proposto appello sostenendo sia l'erroneità della valutazione sulla conoscenza dello stato di insolvenza, sia l'erronea mancata applicazione del principio, introdotto dalla riforma fallimentare, che limiterebbe la revoca alla differenza tra massima esposizione passiva ed esposizione esistente alla chiusura del rapporto. Il fallimento si è costituito chiedendo il rigetto e proponendo appello incidentale per estendere la revocatoria a tutte le rimesse solutorie per un importo maggiore. La corte d'appello ha però dichiarato improcedibile l'appello principale per ritenuta mancanza di prova tempestiva e rituale della notifica e della tempestiva costituzione dell'appellante, sul presupposto che non fossero stati depositati i file telematici dell'atto e della notificazione PEC, ma solo copie analogiche. La banca ha quindi ricorso per cassazione denunciando la violazione delle norme processuali e digitali, sostenendo che la tempestiva costituzione con deposito di copie analogiche conformi e delle ricevute PEC fosse sufficiente e che, in ogni caso, l'appellato non avesse contestato la conformità né la data di notifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato, in continuità con i propri precedenti, che la notificazione dell'atto di appello a mezzo PEC non è improcedibile se l'appellante si costituisce tempestivamente depositando copie analogiche dell'atto notificato, della relata e delle ricevute di accettazione/consegna con attestazione di conformità, poiché l'omesso deposito telematico dell'originale integra un vizio formale sanabile per raggiungimento dello scopo e non un'inesistenza della notificazione. Nel caso concreto, il fallimento appellato si era regolarmente costituito senza contestare tardività o irritualità della notifica/costituzione, sicché la declaratoria di improcedibilità era errata. La sentenza d'appello è stata pertanto cassata con rinvio alla corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Resta assorbita la declaratoria di inefficacia dell'appello incidentale tardivo pronunciata dal giudice d'appello.
Norme richiamate
La mancata prova rituale della notificazione e della tempestiva costituzione non determina improcedibilità quando la parte appellante abbia comunque provato la notifica con copie analogiche conformi e la controparte non abbia contestato, perché il vizio è sanabile.
È richiamato come termine ultimo per la regolarizzazione della costituzione, ma non come ostacolo assoluto al deposito di copie analogiche dell'atto notificato telematicamente.
La norma viene evocata dalla ricorrente per sostenere che le irregolarità di forma della costituzione non comportano improcedibilità automatica, operando il principio di sanabilità per raggiungimento dello scopo.
Richiamati nel ricorso come norme processuali sulla impugnazione e sui termini, senza una specifica autonoma statuizione della Corte su di esse.
Richiamato nel ricorso tra le norme processuali denunciate, senza autonoma decisione specifica.
Richiamato nel ricorso tra le norme processuali denunciate, senza autonoma decisione specifica.
art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. 53/1994
Consente, in mancanza di deposito telematico possibile, il deposito di copia cartacea del messaggio PEC, degli allegati e delle ricevute con attestazione di conformità; la Corte esclude che nel giudizio d'appello esista un obbligo esclusivo di deposito telematico della prova della notifica.
art. 2, comma 6, d.lgs. 82/2005
Le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale si applicano al processo civile in quanto compatibili e salvo diversa disciplina del processo telematico.
È richiamato per la disciplina probatoria delle copie e degli estratti informatici e analogici; la Corte valorizza la possibilità di utilizzare copie analogiche conformi all'originale informatico.
art. 24 Cost.
Invocato dal ricorrente a sostegno dell'effettività del diritto di difesa e dell'accesso alla tutela giurisdizionale.
art. 111 Cost.
La Corte richiama il principio di strumentalità delle forme e l'esigenza di decisione nel merito, in coerenza con il giusto processo.
art. 47 Carta di Nizza
Richiamata per sostenere l'effettività della tutela giurisdizionale e del diritto a un ricorso effettivo.
art. 19 TUE
Richiamato nel quadro delle garanzie sovranazionali di tutela giurisdizionale effettiva.
art. 6 CEDU
Usato come parametro per privilegiare un'interpretazione non formalistica delle regole processuali, orientata al raggiungimento dello scopo dell'atto.
art. 67 l.f.
Il giudice d'appello aveva ritenuto la novella innovativa e non applicabile alla fattispecie; la Cassazione non decide nel merito su questo punto perché assorbito dall'errore processuale.
Richiamato dalla corte d'appello per dichiarare inefficace l'appello incidentale tardivo a seguito dell'improcedibilità dell'appello principale; la Cassazione, cassando la declaratoria di improcedibilità, travolge anche tale effetto consequenziale.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello notificato via PEC, la tempestiva costituzione dell'appellante accompagnata dal deposito di copie analogiche dell'atto, della relata e delle ricevute PEC con attestazione di conformità non comporta improcedibilità se la controparte non contesta specificamente notifica e conformità.
- L'omesso deposito telematico dell'originale informatico della notifica non integra di regola inesistenza della notificazione, ma un vizio di forma/nullità sanabile per raggiungimento dello scopo.
- In materia di processo civile telematico, va privilegiata un'interpretazione funzionale e non meramente formalistica delle forme processuali, in coerenza con il principio di effettività della tutela giurisdizionale e del diritto di difesa.
- La mancata contestazione da parte dell'appellato circa la data o la ritualità della notifica può rilevare ai fini della sanatoria del vizio e impedire una declaratoria di improcedibilità fondata solo su carenze documentali formali.
- Quando l'improcedibilità dell'appello principale è il presupposto per l'inefficacia dell'appello incidentale tardivo, la cassazione della prima comporta la caduta del corrispondente effetto consequenziale sul secondo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29708/2025 del 11/11/2025
- ordinanza_civile · 11 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29709/2025 del 11/11/2025
- ordinanza_civile · 11 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29713/2025 del 11/11/2025
- ordinanza_civile · 11 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29714/2025 del 11/11/2025
- ordinanza_civile · 11 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29716/2025 del 11/11/2025
- ordinanza_civile · 11 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29717/2025 del 11/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →