Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18909/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da un preliminare di compravendita avente ad oggetto un immobile da costruire. La società promittente venditrice aveva ottenuto in primo grado la sentenza ex art. 2932 c.c. di trasferimento coattivo della proprietà, con condanna dei promissari acquirenti al pagamento del residuo prezzo. I promissari acquirenti avevano impugnato la decisione deducendo, in sintesi: 1) l’assenza o tardiva consegna della fideiussione prevista dall’art. 2 d.lgs. 122/2005, con conseguente nullità del preliminare; 2) la non sufficienza della mera esistenza della garanzia, poiché la fideiussione sarebbe stata sottoscritta dopo il preliminare e la nullità ex art. 2 sarebbe insanabile; 3) l’inesperibilità dell’azione ex art. 2932 c.c. per difformità dell’immobile rispetto al progetto e al bene promesso in contratto, con eccezione di inadempimento. La Corte d’appello aveva respinto l’appello, ritenendo provata la consegna della fideiussione, insussistenti i vizi/difformità allegati e sussistenti i presupposti per l’esecuzione in forma specifica. In cassazione i ricorrenti hanno riproposto i tre motivi. Tuttavia, prima della decisione, hanno depositato rinuncia al ricorso, accettata dalla controricorrente.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, verificatane la regolarità formale ai sensi dell’art. 390, comma 2, c.p.c., e ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Poiché la controricorrente ha aderito alla rinuncia, non è stata disposta alcuna pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre escluso l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 in caso di rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    L’azione di esecuzione in forma specifica era stata ritenuta astrattamente esperibile in appello; i ricorrenti l’hanno contestata per asserite difformità del bene promesso.

  • art. 2 d.lgs. 122/2005

    La norma è richiamata quale disposizione che impone la consegna della fideiussione nei contratti aventi a oggetto immobili da costruire, a pena di nullità; i ricorrenti ne deducevano la violazione per asserita consegna tardiva o mancata consegna.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dai ricorrenti come parametro della dedotta violazione delle regole di valutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato dai ricorrenti come parametro della dedotta violazione delle regole di valutazione del materiale probatorio.

  • art. 2729 c.c.

    Invocato dai ricorrenti in relazione all’utilizzo delle presunzioni nella ricostruzione della consegna della fideiussione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso per denunciare violazioni di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso per denunciare errori processuali nella valutazione delle prove.

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso è stata ritenuta valida perché conforme ai requisiti formali previsti dalla norma.

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia ha determinato l’estinzione del giudizio di cassazione; non essendo necessario provvedere sulle spese per adesione della controparte, si applica anche l’ultimo comma richiamato dalla Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte afferma che la rinuncia al ricorso esclude l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se proposta con atto munito dei requisiti di forma richiesti e accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio di legittimità.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia accettata, non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione esclude l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per il rigetto o l’inammissibilità dell’impugnazione.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia, la Corte non entra nel merito dei motivi di ricorso e non formula statuizioni sulla fondatezza delle censure proposte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.