Cassazione Civile, Ordinanza n. 12782/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietaria)
La controversia
La controversia riguardava l'accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio pedonale e carraio, asseritamente costituita per destinazione del padre di famiglia su un'area scoperta appartenente al fondo servente, oggi di proprietà dei ricorrenti, a vantaggio del fondo dominante di proprietà della resistente. I due terreni erano in origine appartenuti allo stesso proprietario e poi erano stati trasferiti separatamente. La Corte d'appello aveva ritenuto provata la servitù sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e delle fotografie allegate, valorizzando la presenza di opere apparenti destinate al passaggio. I ricorrenti hanno dedotto, con unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 1061 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente trascurato alcune deposizioni testimoniali che escludevano l'uso del passaggio da parte del precedente proprietario e che, comunque, non sarebbe stata dimostrata la presenza di opere visibili inequivocabilmente destinate all'esercizio della servitù, così da far emergere una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, in realtà mirava a censurare la valutazione del fatto compiuta dal giudice di merito e a ottenere una nuova decisione sul merito della prova. La Corte ha rilevato che la Corte d'appello aveva specificamente accertato l'esistenza di opere apparenti destinate al passaggio, aveva esaminato le testimonianze richiamate dai ricorrenti e ne aveva motivatamente escluso la decisività. La doglianza, quindi, scambiava il giudizio di legittimità per un terzo grado di merito. Il ricorso è stato rigettato; i ricorrenti sono stati condannati alle spese, al pagamento di somme ai sensi dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
La servitù per destinazione del padre di famiglia richiede, secondo l'impostazione recepita dalla decisione, l'accertamento in fatto di opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio; la censura che contestI tale accertamento di merito non integra di per sé violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo formalmente dedotto come violazione di legge è inammissibile quando, nella sostanza, mira soltanto a rimettere in discussione l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
La trattazione è avvenuta a seguito di proposta di definizione accelerata e la Corte ha deciso in conformità alla proposta stessa.
La Corte ha applicato la condanna per responsabilità aggravata, ritenendo il ricorso definito in conformità alla proposta di inammissibilità e privo di indici contrari.
È stata disposta anche la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dichiarato il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione delle prove e dei fatti accertati dal giudice di merito.
- Quando il giudice di merito ha accertato l'esistenza di opere apparenti e la loro destinazione al passaggio, il controllo di cassazione non può essere utilizzato per sostituire una diversa lettura del compendio probatorio.
- La testimonianza che si limiti a non aver visto l'uso del passaggio da parte del precedente proprietario non esclude, di per sé, l'esistenza della servitù se il giudice di merito, con motivazione non illogica, ne ritiene non decisiva la portata rispetto agli altri elementi di prova.
- Nel giudizio di cassazione, l'erroneità del fatto presupposto non può essere dedotta come violazione dell'art. 1061 c.c. quando la censura investe esclusivamente l'accertamento in fatto riservato al giudice del merito.
- La decisione conforme a una proposta di inammissibilità può legittimare l'applicazione della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e delle ulteriori conseguenze economiche previste dalla legge.
Come è indicizzato
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