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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8310/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il MEF ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Palermo che aveva riconosciuto a Giuseppe Enea la riparazione per ingiusta detenzione relativa agli arresti domiciliari dal 23/06/2020 al 16/05/2023 (1.057 giorni) nell'ambito di un'indagine per estorsione aggravata. L'Avvocatura dello Stato ha dedotto errori di diritto e di motivazione: confusione tra criteri penali e civilistici nella valutazione dell'elemento soggettivo (dolo o colpa grave) ai fini dell'esclusione dell'indennizzo; mancata e contraddittoria valutazione degli elementi probatori e delle frequentazioni dell'imputato con soggetti mafiosi; omessa considerazione di una possibile connivenza o di colpa lieve che avrebbero dovuto ridurre o escludere l'indennizzo; richiesta di annullamento e rinvio dell'ordinanza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero dell'Economia e delle Finanze ritenendolo infondato o inammissibile. Ha confermato che il giudice della riparazione ha correttamente distinto il piano valutativo del giudice penale da quello civile/processuale ai fini dell'art.314 c.p.p., che l'onere della prova è dell'Amministrazione per dimostrare dolo o colpa grave e che le comunicazioni dell'Enea con Liga e Taormina erano coerentemente ricondotte alle mansioni di portierato, non essendo dimostrata una consapevole partecipazione all'estorsione. Ha escluso che il silenzio difensivo possa costituire elemento perfezionativo di colpa alla luce della modifica normativa del 2021. Ha, inoltre, dichiarato inammissibile il motivo relativo alla riduzione per colpa lieve per genericità. In conseguenza del rigetto, ha condannato il ricorrente cassazionista al pagamento delle spese processuali. L'ordinanza impugnata (che quantificava l'indennizzo in €142.695,00, corrispondente a €135/giorno) resta pertanto confermata.

Norme richiamate

  • art.315 cod.proc.pen.

    Individua il giudice competente per la riparazione: la Corte d'appello è il giudice adito per la domanda di riparazione; la sentenza valuta i presupposti della richiesta secondo i criteri previsti dalla norma.

  • art.314 cod.proc.pen.

    Stabilisce le condizioni ostative al diritto all'indennizzo (dolo o colpa grave che diano o concorrano a dare causa alla custodia cautelare). La Corte ha ricordato che il giudice della riparazione deve verificare se esiste una relazione causale o concausale fra il comportamento dell'istante e la misura restrittiva, e che l'onere di provare tale elemento spetta alla parte resistente.

  • art.606 cod.proc.pen.

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione. Il MEF ha invocato, fra gli altri, le lettere b) (violazione di legge) ed e) (omessa/contraddittoria motivazione); la Corte di Cassazione ha esaminato tali censure e le ha ritenute infondate o inammissibili.

  • art.43 cod.pen.

    Fornisce la definizione generale di dolo e colpa; la Corte ha ritenuto legittimo che il giudice della riparazione si riferisca ai criteri di tale articolo per individuare la colpa grave, in mancanza di un corrispondente articolo civile.

  • art.64, comma 3, lett. b), cod.proc.pen.

    Riguarda l'esercizio delle facoltà difensive (diritto al silenzio). La Corte ha precisato che il semplice silenzio dell'imputato non può essere considerato elemento perfezionativo di dolo o colpa grave, soprattutto alla luce della modifica normativa del 2021.

  • d.lgs. 8 novembre 2021, n.188, art.4, comma 4, lett. b)

    Modifica normativa che ha inciso sull'art.314 c.p.p.; la Corte ha richiamato tale modifica per escludere che il silenzio difensivo possa costituire di per sé indice di colpa grave.

  • art.546 cod.proc.pen.

    Norma richiamata nell'impugnazione in relazione ai rapporti tra decisione di merito e motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse adeguata ai fini del giudizio di riparazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione l'istante deve provare la detenzione cautelare subita e la successiva insussistenza della responsabilità (es. assoluzione), mentre la parte resistente deve provare che dolo o colpa grave dell'istante abbiano dato o concorso a dare causa alla misura cautelare.
  • Il giudice della riparazione valuta autonomamente il materiale probatorio ma non può ritenere provati fatti non valutati o non provati nel giudizio di merito; tuttavia può riferirsi alle conclusioni del giudice penale se congruamente motivate.
  • La semplice frequentazione di soggetti coinvolti in attività illecite può costituire indizio di complicità, ma integra la colpa grave solo se vi è un nesso di concausalità tra quei comportamenti e l'adozione della misura cautelare: occorre valutare tipo, qualità e incidenza delle frequentazioni.
  • Mansioni professionali o rapporti meramente funzionali (es. portierato) possono giustificare contatti con soggetti indiziati e ridurre il valore indiziario di tali contatti ai fini dell'accertamento di colpa grave.
  • La mera scelta cautelare del giudice penale (ad es. fondarsi su conversazioni o intercettazioni) non determina automaticamente l'esclusione dell'indennizzo: serve una specifica e motivata valutazione che colleghi il comportamento dell'istante alla causazione della misura.
  • L'esercizio della facoltà di non rispondere (silenzio difensivo) non può essere valutato come elemento perfezionativo di colpa dopo la modifica normativa del 2021; pertanto non può costituire di per sé motivo per escludere l'indennizzo.
  • La connivenza esclude l'indennizzo solo se dimostrata la consapevolezza dell'attività illecita e l'incidenza effettiva del comportamento del connivente sulla consumazione o sulla prosecuzione del reato (tolleranza attiva, rafforzamento della volontà criminosa, posizione di garanzia).
  • Nella quantificazione dell'indennizzo il giudice può considerare circostanze personali (es. stato di incensuratezza) e il danno concreto subito (es. perdita del lavoro), spesso esprimendo il beneficio in termini giornalieri.

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