Cassazione Civile, Ordinanza n. 16140/2022 del 19/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La ricorrente, dopo avere frequentato un corso di specializzazione medica a partire dall'anno accademico 1989-1990, ha chiesto la condanna dello Stato al pagamento di una somma corrispondente alla remunerazione spettante agli specializzandi, deducendo l'inadempimento dello Stato italiano nel dare attuazione alle direttive comunitarie che imponevano tale remunerazione. Il Tribunale e la Corte d'appello hanno ritenuto il diritto prescritto, applicando il principio per cui il termine decennale di prescrizione decorre dalla legge n. 370 del 1999. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione è stata denunciata la violazione dell'art. 2935 c.c., sostenendosi che la prescrizione avrebbe dovuto decorrere solo dal 20 ottobre 2007, data di abrogazione della direttiva 93/16/CEE e di cessazione dell'obbligo statale di attuare le precedenti direttive, anche in ragione dell'intervenuta direttiva 2005/36/CE, che avrebbe introdotto una disciplina diversa della remunerazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha ribadito l'orientamento costante secondo cui il diritto al risarcimento del danno da mancata o tardiva attuazione delle direttive che hanno introdotto la remunerazione per i medici specializzandi è soggetto a prescrizione decennale decorrente dalla legge n. 370 del 1999. La successiva introduzione di una diversa disciplina europea non sposta il dies a quo, perché non fa venir meno l'inadempimento rispetto alle direttive precedenti né incide sulla decorrenza della prescrizione per i medici rimasti esclusi dal beneficio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso concreto la Corte ha escluso che la decorrenza coincida con la successiva abrogazione della direttiva europea richiamata dalla ricorrente.
È stata indicata come il momento da cui decorre il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento per mancata o tardiva attuazione delle direttive sulla remunerazione degli specializzandi.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Direttiva 93/16/CEE
La mancata o tardiva attuazione di tale direttiva è posta a fondamento della pretesa risarcitoria, ma la sua successiva sostituzione non è ritenuta idonea a spostare il termine di prescrizione.
Direttiva 2005/36/CE
La sua introduzione di una disciplina diversa della remunerazione degli specializzandi non vale a far cessare l'inadempimento relativo alle direttive precedenti né a differire il dies a quo della prescrizione.
Massime di principio
- Il diritto al risarcimento del danno da mancata o tardiva attuazione di direttive comunitarie che riconoscono un beneficio economico può essere soggetto a prescrizione decennale decorrente dal primo intervento legislativo statale di attuazione solo parziale, se tale intervento manifesta l'inadempimento residuo.
- Ai fini della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., non rileva che una direttiva successiva abbia introdotto una disciplina diversa per categorie o corsi ulteriori, quando l'obbligo di attuazione delle direttive precedenti permane per i soggetti già compresi nella disciplina originaria.
- La sostituzione di una direttiva con un'altra non estingue, di per sé, il pregresso inadempimento dello Stato verso i soggetti esclusi dal beneficio previsto dalle direttive precedenti.
- In presenza di un orientamento di legittimità consolidato, la censura che miri a spostare il dies a quo della prescrizione deve confrontarsi con la ratio della parziale attuazione normativa e con la permanenza della lesione originaria.
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