Cassazione Penale, Ordinanza n. 37291/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 19/11/2024. Dalla motivazione emerge che la difesa contestava, da un lato, la valutazione probatoria posta a base dell'affermazione di responsabilità per alcuni dei molteplici episodi ascritti (in particolare alcuni fatti ricompresi ai capi 3, 5, 19, 61 e 64) e, dall'altro, la qualificazione giuridica dei fatti di reato, sostenendo che non dovesse applicarsi l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73. La Corte di cassazione rileva che le censure non si confrontano in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata e si risolvono in una mera riproposizione di contestazioni già esaminate e disattese nei giudizi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi non consentiti in sede di legittimità perché diretti a contestare la valutazione delle prove e la qualificazione giuridica già logicamente e correttamente esaminate dai giudici di merito, senza un effettivo confronto critico con la sentenza impugnata. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La difesa sollecitava l'esclusione dell'ipotesi attenuata di lieve entità; la Corte rileva che la qualificazione giuridica era già stata correttamente affrontata e che la censura non è deducibile in cassazione se non si confronta criticamente con la motivazione di merito.
all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che mirino sostanzialmente a una nuova valutazione del materiale probatorio, se non attraverso un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
- È inammissibile il ricorso che si limiti a riprodurre doglianze già esaminate e disattese nei giudizi di merito, quando la motivazione di appello risulti puntuale, coerente e immune da manifeste incongruenze logiche.
- La contestazione della qualificazione giuridica del fatto richiede una critica specifica alla ratio decidendi; in difetto, la censura si traduce in un motivo non consentito in cassazione.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
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