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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37291/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 19/11/2024. Dalla motivazione emerge che la difesa contestava, da un lato, la valutazione probatoria posta a base dell'affermazione di responsabilità per alcuni dei molteplici episodi ascritti (in particolare alcuni fatti ricompresi ai capi 3, 5, 19, 61 e 64) e, dall'altro, la qualificazione giuridica dei fatti di reato, sostenendo che non dovesse applicarsi l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73. La Corte di cassazione rileva che le censure non si confrontano in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata e si risolvono in una mera riproposizione di contestazioni già esaminate e disattese nei giudizi di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi non consentiti in sede di legittimità perché diretti a contestare la valutazione delle prove e la qualificazione giuridica già logicamente e correttamente esaminate dai giudici di merito, senza un effettivo confronto critico con la sentenza impugnata. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La difesa sollecitava l'esclusione dell'ipotesi attenuata di lieve entità; la Corte rileva che la qualificazione giuridica era già stata correttamente affrontata e che la censura non è deducibile in cassazione se non si confronta criticamente con la motivazione di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che mirino sostanzialmente a una nuova valutazione del materiale probatorio, se non attraverso un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • È inammissibile il ricorso che si limiti a riprodurre doglianze già esaminate e disattese nei giudizi di merito, quando la motivazione di appello risulti puntuale, coerente e immune da manifeste incongruenze logiche.
  • La contestazione della qualificazione giuridica del fatto richiede una critica specifica alla ratio decidendi; in difetto, la censura si traduce in un motivo non consentito in cassazione.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieIndebita compensazioneImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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