Cassazione Penale, Ordinanza n. 24069/2025 del 30/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che ne aveva confermato la responsabilità per due fatti: un episodio contestato come getto di acido a terra, ritenuto integrare il reato di danneggiamento, e un ulteriore addebito di cui all'art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose). Con il primo motivo ha censurato la motivazione sulla responsabilità per il reato ex art. 674 c.p., deducendo violazione dell'art. 192 c.p.p. e prospettando una diversa lettura dei dati probatori e della loro attendibilità. Con il secondo e il terzo motivo ha denunciato manifesta illogicità e violazione dell'art. 533 c.p.p. in ordine al giudizio di responsabilità, riproponendo sostanzialmente censure già formulate in appello. Con il quarto motivo ha contestato, con riferimento all'imputazione per danneggiamento ex art. 635 c.p., l'atipicità della condotta rispetto alla fattispecie incriminatrice, sostenendo che la condotta non rientrasse nel paradigma legale; la Corte di legittimità rileva però che tale doglianza era una mera reiterazione di quanto già dedotto in appello e disatteso dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non consentite le censure che miravano a una rivalutazione del merito probatorio e della credibilità delle fonti di prova, perché estranee al sindacato di legittimità. Ha inoltre considerato i motivi secondo, terzo e quarto come ripetitivi o non specifici, in quanto meramente riproduttivi di questioni già esaminate e respinte in appello. Quanto al danneggiamento, ha richiamato il principio secondo cui integra il reato qualsiasi condotta che renda la cosa, anche solo temporaneamente, inservibile allo scopo cui è destinata; nel caso concreto, il getto di acido a terra aveva reso inservibile il pianerottolo, impedendo il transito dei condomini. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La doglianza dell'imputato riguardava la correttezza della motivazione sulla responsabilità per getto pericoloso di cose; la Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di rivalutazione delle prove.
La censura sulla valutazione delle prove è stata ritenuta non proponibile in cassazione quando mira a sostituire la lettura dei dati processuali compiuta dai giudici di merito.
La contestazione sulla manifesta illogicità del giudizio di responsabilità è stata reputata non consentita perché riproduttiva di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito.
La Corte ha ribadito che il danneggiamento può consistere in qualsiasi condotta che renda la cosa, anche temporaneamente, inutilizzabile per la sua destinazione; il getto di acido a terra ha reso inservibile il pianerottolo impedendo il transito.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Richiamata per affermare il limite del sindacato di legittimità, che non consente alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione del materiale probatorio a quella dei giudici di merito.
Sez. 4, n. 9343 del 21/10/2010, dep. 2011, Valentini, Rv. 249809 - 01
Richiamata per la nozione ampia di danneggiamento, comprensiva di condotte che determinano anche solo temporanea inservibilità del bene rispetto alla sua funzione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio o un diverso giudizio di attendibilità delle fonti, poiché ciò implicherebbe una surrettizia revisione del merito.
- Le censure che si limitano a riproporre questioni già dedotte in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, sono inammissibili per difetto di specificità.
- Il reato di danneggiamento è integrato anche quando la condotta non distrugge la cosa, ma la rende temporaneamente inservibile alla funzione cui è destinata.
- Ai fini del danneggiamento, è sufficiente che l'utilità della cosa sia impedita in concreto, come nel caso di un ostacolo al transito su un pianerottolo causato dal versamento di sostanze corrosive.
- La cassazione può dichiarare l'inammissibilità del ricorso anche quando le doglianze, formalmente prospettate come violazioni di legge, si risolvano in mere contestazioni di merito o in ripetizioni di motivi già vagliati.
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