Cassazione Penale, Ordinanza n. 24094/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto oltre il termine di legge. Ha quindi applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che la parte versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva riformato solo il trattamento sanzionatorio della condanna pronunciata in primo grado. I motivi dedotti riguardavano: 1) violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione del materiale probatorio che aveva portato alla conferma della responsabilità; 2) ulteriore censura sul vaglio probatorio; 3) violazione di legge per l'omessa escussione, con le garanzie dell'art. 210 c.p.p., dei medici che avevano redatto i certificati ritenuti falsi; 4) violazione di legge e vizio di motivazione sul dolo nei falsi per induzione; 5) violazione di legge e vizio di motivazione sul calcolo della pena; 6) omessa motivazione sul diniego della prevalenza delle attenuanti generiche, con richiamo anche al diniego della sospensione condizionale e della non menzione. La Corte di cassazione non è entrata nel merito di tali censure perché ha rilevato la tardività del ricorso: la sentenza d'appello, depositata il 5 settembre 2024, aveva fatto decorrere il termine di quarantacinque giorni dall'art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p. dal 12 settembre 2024, con scadenza al 26 ottobre 2024; il ricorso era stato invece depositato telematicamente il 14 novembre 2024.
Norme richiamate
art. 234, comma 2, n. 1, cod. pen. m.p.
norma incriminatrice richiamata nel giudizio di merito tra i reati ascritti all'imputato; il testo non consente di identificarne con certezza il contenuto sostanziale
invocato dal ricorrente per sostenere la necessità dell'esame, con le garanzie difensive previste dalla norma, dei medici autori dei certificati ritenuti falsi
il termine per il deposito della motivazione ex art. 544 c.p.p. non è soggetto a sospensione feriale
art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
termine per proporre ricorso per cassazione decorrente dal deposito della motivazione della sentenza di appello
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
richiamata quale modifica dell'art. 616 c.p.p. applicabile alla disciplina delle conseguenze dell'inammissibilità
Corte cost. 13/6/2000 n. 186
richiamata per la liquidazione equitativa della somma dovuta alla Cassa delle ammende in caso di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine di legge è inammissibile e non consente l'esame nel merito dei motivi, anche se essi riguardano vizi di motivazione, violazioni di legge o questioni probatorie.
- Il termine per il deposito della motivazione della sentenza di merito, quando sia stato riservato a giorni determinati ex art. 544 c.p.p., non è soggetto alla sospensione feriale.
- Il termine per ricorrere per cassazione decorre dal deposito della motivazione e deve essere calcolato tenendo conto della data effettiva di deposito della sentenza; il deposito telematico oltre la scadenza determina tardività.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando la parte sia ritenuta in colpa nella causazione dell'inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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