Sentenza del 07/08/2018 n. 1070 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
ACCERTAMENTO - metodologia - studi di settore - contraddittorio preventivo - antieconomicità - esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'accertamento relativo al 2010, contestando la violazione del contraddittorio preventivo, l'errata applicazione degli studi di settore, l'assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti, l'arbitrarietà dell'indice di valore aggiunto per addetto utilizzato dall'Ufficio e l'asserita duplicazione derivante dalle indagini bancarie. L'accertamento traeva origine da ricavi dichiarati pari a 31.038 euro e da un reddito d'impresa di soli 2.921 euro, oltre che da anomalie nelle rimanenze, da una fattura emessa prima del dichiarato acquisto dei materiali, da costi per lavoro dipendente sproporzionati rispetto al reddito e da incoerenze negli indicatori dello studio di settore. L'Ufficio aveva quindi proceduto a una ricostruzione analitico-induttiva dei ricavi ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera d), del DPR 600/1973.
La decisione
La Commissione ha rigettato l'appello principale del contribuente e accolto l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che l'accertamento non fosse fondato esclusivamente sugli studi di settore, ma anche sulla gestione antieconomica e sulle ulteriori anomalie contabili e reddituali; pertanto non era necessario un contraddittorio preventivo a pena di nullità. In ogni caso, il contribuente non aveva dimostrato che un ulteriore contraddittorio avrebbe potuto condurre a un esito diverso. La Commissione ha inoltre escluso la sovrapposizione o doppia imposizione derivante dalle indagini bancarie e ha ritenuto ingiustificata la riduzione equitativa dell'indice operata dalla CTP, confermando la ricostruzione dell'Ufficio. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lettera d), DPR 600/1973
rettifica induttiva del reddito
Consente all'Amministrazione finanziaria di ricostruire induttivamente il reddito quando le risultanze contabili siano inattendibili e sussistano elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, anche in presenza di una gestione antieconomica.
compensazione delle spese di giudizio
La Commissione ha compensato le spese, valorizzando l'oscillazione della giurisprudenza sulle questioni relative al contraddittorio preventivo.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 24823/2015
non esiste nel nostro ordinamento un diritto generalizzato al contraddittorio preventivo
Il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio solo nei casi previsti dalla legge o quando vi sia stato un accesso presso il contribuente; per i tributi armonizzati deriva dai principi dell'ordinamento unionale, ma la nullità richiede anche la prova concreta della possibile rilevanza difensiva.
Cassazione, ordinanza n. 12020/2018
il contraddittorio preventivo ai fini dell'accertamento basato sugli studi di settore è necessario, a pena di nullità, solo ove la pretesa impositiva si regga unicamente sull'applicazione degli studi di settore
L'obbligo di contraddittorio specifico per gli studi di settore non comporta la nullità dell'accertamento quando la pretesa sia fondata anche su elementi autonomi, quali l'antieconomicità della gestione.
Cassazione, sentenza n. 2550/2018
in caso di gestione antieconomica d'impresa, l'Ufficio è legittimato a eseguire una rettifica induttiva
Una gestione caratterizzata da risultati economici irragionevoli può costituire presunzione di incongruenza del reddito e legittimare l'accertamento induttivo, purché gli elementi raccolti siano gravi, precisi e concordanti.
Massime di principio
- L'accertamento basato sugli studi di settore richiede normalmente un contraddittorio preventivo quando gli studi costituiscono l'unico fondamento della pretesa.
- Se l'Ufficio fonda l'accertamento anche su una gestione antieconomica e su anomalie contabili o finanziarie autonome, la mancata instaurazione del contraddittorio non determina automaticamente la nullità.
- Chi eccepisce la violazione del contraddittorio deve indicare e dimostrare quali elementi difensivi concreti avrebbe potuto produrre e in che modo avrebbero potuto modificare l'esito dell'accertamento.
- Una sproporzione significativa tra ricavi, reddito dichiarato, costi del personale, rimanenze e operazioni di acquisto o vendita può legittimare una ricostruzione analitico-induttiva del reddito.
- Gli indicatori degli studi di settore, anche quando utilizzati per quantificare il reddito, devono essere corroborati da ulteriori elementi concreti; nel caso esaminato tali elementi erano costituiti dalle anomalie della gestione.
- Le indagini bancarie non comportano doppia imposizione se sono utilizzate come elementi di riscontro della ricostruzione e gli stessi movimenti non vengono sommati nuovamente alla base imponibile.
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