Sentenza del 07/08/2018 n. 1299 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Sovrapprezzo sul canone RAI - Imposta sulle radiodiffusioni - Trasmissioni di scadente qualità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti avevano aderito a un'iniziativa di protesta contro la ritenuta scarsa qualità della programmazione RAI e avevano versato solo una parte del canone, autoriducendone l'importo. Hanno quindi impugnato le cartelle esattoriali sostenendo: il difetto di motivazione degli atti; l'omessa notifica di un previo avviso di mora o di accertamento; l'illegittimità del sovrapprezzo determinato con decreto ministeriale per violazione della riserva di legge prevista dall'art. 23 Cost.; la debenza soltanto delle componenti minori del tributo e la sproporzione tra il canone e la qualità del servizio televisivo.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale, in sede di riassunzione dopo l'intervento della Corte di Cassazione, ha respinto integralmente l'appello. Ha ritenuto sufficientemente motivate le cartelle, conformi ai requisiti dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 e idonee a consentire la difesa dei contribuenti. Ha escluso la necessità di una previa notifica di avviso di mora, accertamento, liquidazione o pagamento, poiché il canone è predeterminato dalla legge e la sua riscossione non richiede una preventiva attività di accertamento. Ha inoltre ritenuto legittima la determinazione annuale dell'importo mediante decreto ministeriale, essendo rispettata la riserva di legge relativa, e irrilevante la valutazione sulla qualità della programmazione RAI. L'obbligo tributario deriva dalla detenzione di un apparecchio idoneo o adattabile alla ricezione e non dall'effettiva fruizione o dal gradimento del servizio. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 400,00.
Norme richiamate
Art. 23 della Costituzione
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
La riserva di legge in materia tributaria è relativa: la legge deve stabilire gli elementi essenziali del tributo, ma può demandare a un'autorità amministrativa la determinazione annuale dell'importo sulla base di criteri legislativi predeterminati.
R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880
Il canone è dovuto per la semplice detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del servizio o dalla qualità dei programmi.
D.Lgs. n. 177/2005
Prevede la determinazione annuale del canone mediante decreto ministeriale, secondo criteri collegati ai costi del servizio pubblico radiotelevisivo, all'inflazione programmata e alle esigenze di sviluppo tecnologico.
Art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Le cartelle di pagamento sono legittime quando contengono gli elementi richiesti dal modello normativo e consentono al contribuente di conoscere gli aspetti essenziali della pretesa e di esercitare il diritto di difesa.
Art. 156, commi 2 e 3, c.p.c.
Eventuali irregolarità formali non determinano l'invalidità dell'atto quando esso ha raggiunto lo scopo previsto dalla legge, in particolare consentendo al destinatario di comprendere la pretesa e difendersi.
Art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992
La Corte di Cassazione ha ritenuto compatibile il litisconsorzio facoltativo nel processo tributario, anche quando più contribuenti impugnano autonomamente cartelle distinte ma fondate su questioni comuni.
Art. 103 c.p.c.
Consente a più soggetti di agire congiuntamente quando tra le cause esiste connessione per oggetto o titolo, oppure quando la decisione dipende dalla soluzione di questioni identiche.
Corte Costituzionale, sentenze n. 284/2002 e n. 255/2010; ordinanze n. 499/1989 e n. 219/1989; sentenza n. 535/1988
La giurisprudenza costituzionale qualifica il canone televisivo come prestazione tributaria collegata alla detenzione dell'apparecchio, non come corrispettivo contrattuale dovuto in funzione della qualità o dell'effettiva fruizione delle trasmissioni.
Massime di principio
- Quando un tributo è determinato dalla legge in relazione a un presupposto oggettivo, il contribuente non può autoridurne l'importo sulla base di valutazioni soggettive sulla qualità del servizio pubblico.
- La mancata o scarsa fruizione del servizio e il suo eventuale mancato gradimento non eliminano l'obbligo tributario se il presupposto previsto dalla legge, come la detenzione di un apparecchio idoneo alla ricezione, continua a sussistere.
- Un decreto ministeriale può determinare annualmente l'importo di un tributo se la legge ha già individuato presupposto, soggetti passivi, finalità e criteri sufficientemente vincolanti; non è necessaria una legge che indichi ogni anno l'importo preciso.
- La cartella di pagamento non deve contenere una motivazione estesa se gli elementi indicati consentono al destinatario di identificare il tributo, il periodo, l'importo e le eventuali sanzioni e di predisporre una difesa effettiva.
- Per tributi predeterminati dalla legge non è necessariamente richiesto un previo avviso di accertamento o di mora, salvo che una specifica disposizione imponga tale passaggio procedurale.
- Le contestazioni sulla legittimità o sull'importo di un tributo devono essere fondate su vizi giuridici o procedurali verificabili, non su giudizi di valore relativi alla qualità del servizio finanziato.
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