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Sentenza

Sentenza del 07/08/2018 n. 156 - Comm. Trib. Prov. Novara

Accertamento su pubbliche affissioni - Imposta di Pubblicità - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava l'assoggettamento all'imposta di pubblicità di vari elementi esposti presso l'attività commerciale: un cartello bifacciale opaco con scritta descrittiva, una targa bifacciale recante la dicitura "Negozio" e avente superficie superiore a 300 cm², nonché un telo a bandiera/ombrellone o striscione con una scritta. La contestazione riguardava, in sostanza, la qualificazione di tali elementi come semplici indicazioni o insegne non imponibili, anziché come mezzi pubblicitari visibili al pubblico.

La decisione

La sentenza ha ritenuto che gli elementi descritti costituiscano mezzi pubblicitari, in quanto visibili al pubblico in transito e idonei a diffondere messaggi relativi all'attività. La superficie della targa superiore al limite indicato e la presenza di ulteriori supporti recanti scritte hanno escluso la natura meramente informativa o irrilevante ai fini fiscali. L'accertamento dell'imposta di pubblicità è stato quindi ritenuto legittimo e la pretesa impositiva è stata confermata.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei mezzi pubblicitari

    Sono soggetti all'imposta i messaggi pubblicitari diffusi mediante supporti visibili al pubblico, quando abbiano funzione promozionale o comunque pubblicitaria dell'attività, dei prodotti o dei servizi.

  • Limite dimensionale di 300 cm² per le targhe

    superficie superiore al limite di 300 cm quadrati

    Il superamento della soglia dimensionale può impedire di considerare la targa come semplice indicazione esente o non imponibile, rendendola assoggettabile all'imposta quando contiene una scritta visibile al pubblico.

Massime di principio

  • Un supporto esposto verso una strada o un'area di transito può essere considerato mezzo pubblicitario anche se non è qualificato formalmente come insegna o cartello pubblicitario.
  • La funzione concreta prevale sulla denominazione: una targa, un ombrellone, un telo o una bandiera diventano rilevanti fiscalmente se riportano scritte idonee a promuovere o identificare un'attività e sono visibili al pubblico.
  • Le indicazioni meramente informative possono beneficiare di regimi di esclusione o esenzione solo entro i limiti previsti dalla normativa, anche dimensionali; il superamento di tali limiti può comportare l'imponibilità.
  • La presenza di più supporti pubblicitari deve essere valutata complessivamente, considerando visibilità, contenuto delle scritte, dimensioni, collocazione e capacità di richiamare clientela.
  • Per evitare contestazioni è opportuno verificare preventivamente il regolamento comunale, le soglie dimensionali e gli eventuali obblighi di dichiarazione o autorizzazione applicabili a ciascun mezzo.

Testo integrale

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