Sentenza del 07/08/2018 n. 156 - Comm. Trib. Prov. Novara
Accertamento su pubbliche affissioni - Imposta di Pubblicità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'assoggettamento all'imposta di pubblicità di vari elementi esposti presso l'attività commerciale: un cartello bifacciale opaco con scritta descrittiva, una targa bifacciale recante la dicitura "Negozio" e avente superficie superiore a 300 cm², nonché un telo a bandiera/ombrellone o striscione con una scritta. La contestazione riguardava, in sostanza, la qualificazione di tali elementi come semplici indicazioni o insegne non imponibili, anziché come mezzi pubblicitari visibili al pubblico.
La decisione
La sentenza ha ritenuto che gli elementi descritti costituiscano mezzi pubblicitari, in quanto visibili al pubblico in transito e idonei a diffondere messaggi relativi all'attività. La superficie della targa superiore al limite indicato e la presenza di ulteriori supporti recanti scritte hanno escluso la natura meramente informativa o irrilevante ai fini fiscali. L'accertamento dell'imposta di pubblicità è stato quindi ritenuto legittimo e la pretesa impositiva è stata confermata.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei mezzi pubblicitari
Sono soggetti all'imposta i messaggi pubblicitari diffusi mediante supporti visibili al pubblico, quando abbiano funzione promozionale o comunque pubblicitaria dell'attività, dei prodotti o dei servizi.
Limite dimensionale di 300 cm² per le targhe
superficie superiore al limite di 300 cm quadrati
Il superamento della soglia dimensionale può impedire di considerare la targa come semplice indicazione esente o non imponibile, rendendola assoggettabile all'imposta quando contiene una scritta visibile al pubblico.
Massime di principio
- Un supporto esposto verso una strada o un'area di transito può essere considerato mezzo pubblicitario anche se non è qualificato formalmente come insegna o cartello pubblicitario.
- La funzione concreta prevale sulla denominazione: una targa, un ombrellone, un telo o una bandiera diventano rilevanti fiscalmente se riportano scritte idonee a promuovere o identificare un'attività e sono visibili al pubblico.
- Le indicazioni meramente informative possono beneficiare di regimi di esclusione o esenzione solo entro i limiti previsti dalla normativa, anche dimensionali; il superamento di tali limiti può comportare l'imponibilità.
- La presenza di più supporti pubblicitari deve essere valutata complessivamente, considerando visibilità, contenuto delle scritte, dimensioni, collocazione e capacità di richiamare clientela.
- Per evitare contestazioni è opportuno verificare preventivamente il regolamento comunale, le soglie dimensionali e gli eventuali obblighi di dichiarazione o autorizzazione applicabili a ciascun mezzo.
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