Sentenza del 07/08/2018 n. 5571 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - ICI-IMU - Area edificabile - Valori determinati dal Consiglio comunale - Conoscibilità da parte del contribuente - Accertamento sulla base di tali valori - Legittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2010, contestando il valore attribuito all'area edificabile perché ritenuto eccessivo e sproporzionato rispetto ai valori di mercato, l'utilizzo retroattivo della deliberazione consiliare n. 59/2012, nonché la carenza di motivazione e l'erroneità della perizia tecnica comunale. Il Comune ha difeso la legittimità dell'accertamento, sostenendo che il valore era stato determinato sulla base di una perizia tecnica recepita dal Consiglio comunale e di atti pubblici conoscibili dal contribuente.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Latina aveva accolto il ricorso, ritenendo il valore determinato dal Comune sproporzionato. In appello, tuttavia, la Commissione ha accolto l'impugnazione del Comune e riformato la decisione di primo grado. È stato ritenuto legittimo l'utilizzo dei valori determinati dal Consiglio comunale nel 2012 anche con riferimento all'ICI 2010, poiché tali valori costituiscono parametri presuntivi e non retroattivi in senso sostanziale. Il contribuente avrebbe dovuto fornire una contestazione tecnica rigorosa, indicando il diverso e corretto valore venale dell'area; le critiche generiche sull'andamento del mercato e gli asseriti errori della perizia non sono state sufficienti. L'avviso di accertamento è stato quindi confermato. Le spese dei due gradi di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 504/1992
Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
La base imponibile ICI delle aree edificabili è il valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno d'imposta, determinato considerando le caratteristiche urbanistiche e i prezzi di mercato di aree analoghe.
Art. 59, comma 1, lettera g), D.Lgs. n. 446/1997
Determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.
Il Comune può stabilire valori di riferimento per zone omogenee. Tali valori non sono necessariamente vincolanti né costituiscono una tariffa impositiva, ma operano come parametri presuntivi e limitano l'accertamento quando il contribuente abbia dichiarato e versato l'imposta su un valore almeno pari a quello predeterminato.
Art. 7, comma 5, D.Lgs. n. 546/1992
Il giudice tributario può disapplicare, ai soli fini della decisione sulla controversia fiscale, gli atti amministrativi ritenuti illegittimi, anche se non impugnati autonomamente davanti al giudice amministrativo.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere una motivazione adeguata; nel caso concreto la doglianza comunale relativa alla motivazione della sentenza di primo grado non è stata ritenuta fondata.
Artt. 113, 115 e 116 c.p.c.
Le norme riguardano la decisione secondo diritto e la valutazione delle prove. Le relative contestazioni del Comune sono state respinte o ritenute generiche, ma l'appello è stato comunque accolto nel merito.
Cass. civ., Sez. V, n. 5068/2015
I valori delle aree edificabili determinati dal Consiglio comunale costituiscono una fonte di presunzioni idonea a costituire, anche con portata retroattiva, un indice di valutazione per l'Amministrazione e il giudice.
Le deliberazioni comunali sui valori delle aree edificabili possono essere utilizzate come parametro presuntivo anche per annualità precedenti alla loro adozione, purché riferite al valore venale dell'anno d'imposta.
Cass. civ., Sez. VI-5, ord. n. 16620/2017
Spetta al contribuente fornire elementi oggettivi, eventualmente anche a mezzo di perizia di parte, sul minor valore dell'area edificabile rispetto a quello accertato dall'ufficio.
Quando l'avviso richiama una deliberazione comunale generale e conoscibile, la motivazione può essere sufficiente; il contribuente deve dimostrare concretamente il minor valore dell'area.
Massime di principio
- I valori delle aree edificabili stabiliti dal Consiglio comunale sono normalmente utilizzabili dall'Amministrazione come parametro presuntivo per l'accertamento, anche se la deliberazione è successiva all'anno d'imposta, purché il valore sia riferito alla situazione di mercato dell'annualità contestata.
- La pubblicazione e il carattere generale della deliberazione comunale possono renderla conoscibile al contribuente e contribuire alla sufficienza della motivazione dell'avviso di accertamento.
- Per superare il valore comunale non bastano contestazioni generiche, riferimenti alla crisi economica o critiche astratte alla perizia: occorrono elementi oggettivi, tecnicamente verificabili e una quantificazione alternativa del valore venale.
- Una perizia di parte è utile solo se individua concretamente gli errori della stima comunale, applica corretti criteri estimativi e indica il diverso valore dell'area alla data prevista dalla legge.
- Il giudice tributario può disapplicare una deliberazione comunale illegittima ai fini della controversia fiscale, senza che sia necessariamente indispensabile una preventiva impugnazione davanti al giudice amministrativo.
- Nel processo tributario il giudizio riguarda soprattutto la fondatezza della pretesa fiscale: chi contesta il valore accertato deve dimostrare quale sia il corretto valore imponibile, non limitarsi a criticare il procedimento dell'Amministrazione.
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