Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 07/08/2018 n. 636 - Corte di Giustizia UE

La Corte interviene in materia di imposta sulle vendite che non può essere considerata alla stregua di un tributo avente le caratteristiche di imposta sul volume di affari. Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 401 - Imposte nazionali aventi il carattere di imposte sul volume d'affari - Divieto - Nozione di "imposta sul volume d'affari" - Imposta locale sulle vendite - Caratteristiche essenziali dell'IVA - Insussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le società chiedevano il rimborso dell'imposta locale sulle vendite versata a Tallinn, sostenendo che essa violasse l'articolo 401 della direttiva 2006/112/CE, perché applicata in modo generale e proporzionale al prezzo di vendita e, in definitiva, potenzialmente trasferibile al consumatore finale. Secondo le ricorrenti, l'imposta avrebbe avuto caratteristiche analoghe all'IVA e avrebbe potuto compromettere il funzionamento del sistema comune dell'IVA e la neutralità della concorrenza. L'imposta, pari all'1%, era applicata soltanto nella fase della vendita al consumatore, senza detrazione dell'imposta pagata nelle fasi precedenti.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che l'articolo 401 della direttiva IVA non osta al mantenimento o all'introduzione di tale imposta sulle vendite. Per essere vietata, un'imposta deve presentare tutte le caratteristiche essenziali dell'IVA: applicazione generale a beni e servizi, proporzionalità al prezzo, riscossione in ogni fase della produzione e distribuzione e detrazione dell'imposta assolta nelle fasi precedenti. L'imposta di Tallinn non soddisfaceva le ultime due caratteristiche, poiché era riscossa solo nella fase della vendita e non prevedeva un diritto di detrazione. Inoltre, il trasferimento dell'onere sul consumatore era soltanto eventuale, dipendendo dalla scelta del venditore. La Corte ha quindi escluso che l'imposta avesse natura di imposta sul volume d'affari ai sensi dell'articolo 401. La decisione sulle spese è stata rimessa al giudice nazionale.

Norme richiamate

  • Articolo 401 della direttiva 2006/112/CE

    Le disposizioni della presente direttiva non vietano ad uno Stato membro di mantenere o introdurre (...) qualsiasi imposta, diritto o tassa che non abbia il carattere di imposta sul volume d'affari.

    La norma consente agli Stati membri di mantenere o introdurre tributi diversi dall'IVA, purché non abbiano caratteristiche tali da renderli assimilabili a un'imposta sul volume d'affari e non comportino formalità di frontiera negli scambi intra-UE.

  • Articolo 33 della sesta direttiva 77/388/CEE

    Le disposizioni della presente direttiva non vietano (...) qualsiasi imposta, diritto e tassa che non abbia il carattere di imposta sulla cifra d'affari.

    La disposizione, sostanzialmente equivalente all'articolo 401 della direttiva IVA, è stata utilizzata come riferimento per la continuità della giurisprudenza relativa ai tributi incompatibili con il sistema comune dell'IVA.

  • Articolo 2 della prima direttiva 67/227/CEE

    Applicare ai beni ed ai servizi (...) un'imposta generale sul consumo esattamente proporzionale al prezzo (...) qualunque sia il numero di transazioni intervenute nel processo di produzione e di distribuzione.

    La norma descrive il principio del sistema comune dell'IVA: tassazione generale dei consumi, proporzionale al prezzo e neutrale rispetto al numero di passaggi della catena commerciale.

  • Giurisprudenza della Corte di giustizia, sentenza Banca popolare di Cremona, C-475/03

    Sono state individuate quattro caratteristiche essenziali dell'IVA: generalità, proporzionalità al prezzo, riscossione in ogni fase della produzione e distribuzione e detrazione dell'imposta pagata nelle fasi precedenti. L'assenza anche di una sola di tali caratteristiche può escludere il divieto previsto dall'articolo 401.

  • Giurisprudenza della Corte di giustizia, sentenza KÖGÁZ, cause C-283/06 e C-312/06

    Un tributo che colpisce l'attività economica senza la certezza che l'onere ricada sul consumatore finale, e che non opera in modo neutrale tramite un sistema di detrazione, può restare al di fuori del divieto relativo alle imposte sul volume d'affari.

  • Sentenza Statoil Fuel & Retail, C-553/13

    La precedente incompatibilità dell'imposta con la disciplina delle accise, limitatamente ai prodotti soggetti ad accisa, non determina automaticamente la sua incompatibilità con il sistema comune dell'IVA: la compatibilità deve essere valutata autonomamente rispetto alla specifica normativa europea invocata.

Massime di principio

  • Un tributo nazionale o locale non è vietato dall'articolo 401 della direttiva IVA solo perché è proporzionale al prezzo o perché può essere trasferito economicamente al consumatore.
  • Per qualificare un tributo come imposta sul volume d'affari incompatibile con il diritto dell'Unione occorre verificare complessivamente le quattro caratteristiche essenziali dell'IVA; l'assenza di una sola di esse può essere decisiva.
  • La riscossione soltanto in una fase della catena commerciale e l'assenza di un meccanismo di detrazione sono elementi forti per escludere l'assimilazione all'IVA.
  • Il fatto che l'onere fiscale possa ricadere sul consumatore non è sufficiente se tale trasferimento non è imposto dalla legge ma dipende dalla scelta commerciale del venditore.
  • La compatibilità di un tributo deve essere valutata rispetto alla specifica disciplina europea applicabile: il contrasto con la normativa sulle accise non implica automaticamente il contrasto con la direttiva IVA.
  • L'articolo 401 mira a impedire tributi sostitutivi o duplicativi dell'IVA, non a vietare ogni imposta indiretta nazionale che incida sulle vendite.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.