Sentenza del 07/08/2018 n. 647 - Corte di Giustizia UE
La Corte interviene sul diritto di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto sulle note di addebito emesse da un consorzio sinergico di imprese di cui detta società, e non la sua succursale, è membro. Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Detrazione dell'imposta assolta a monte - Nascita e portata del diritto a detrazione» avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa) [Tribunale arbitrale tributario (commissione arbitrale amministrativa), Portogallo], con decisione del 29 giugno 2016, pervenuta in cancelleria il 13 gennaio 2017, nel procedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'ATA aveva negato alla succursale il diritto di detrarre l'IVA indicata nelle note di addebito emesse dall'ACE Projesines per la rifatturazione dei costi del consorzio. Secondo l'amministrazione, la società tedesca e la sua succursale portoghese erano soggetti passivi distinti perché disponevano di numeri di identificazione fiscale differenti; poiché solo la società tedesca, e non la succursale, era formalmente membro dell'ACE, la succursale non avrebbe potuto sostenere i relativi costi né detrarre l'IVA. La Corte ha dovuto stabilire se tale distinzione fosse compatibile con gli articoli 167 e 168 della direttiva IVA e con il principio di neutralità fiscale.
La decisione
La Corte ha stabilito che una società con sede in uno Stato membro e la propria succursale situata in un altro Stato membro costituiscono, ai fini IVA, un unico soggetto passivo, salvo che la succursale svolga un'attività economicamente indipendente e sopporti il rischio economico della propria attività. La mera attribuzione di numeri di identificazione IVA diversi non è sufficiente a creare due soggetti passivi distinti. Pertanto, l'amministrazione portoghese non poteva negare la detrazione solo perché per la costituzione dell'ACE era stato utilizzato il numero fiscale della società tedesca e per la rifatturazione dei costi quello della succursale. Il giudice nazionale deve comunque verificare la sussistenza delle altre condizioni sostanziali per la detrazione, incluso il collegamento dei costi con operazioni imponibili.
Norme richiamate
Articoli 167 e 168 della direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE
Il diritto a detrazione sorge quando l'imposta detraibile diventa esigibile; il soggetto passivo può detrarre l'IVA assolta sugli acquisti e sui servizi utilizzati per le proprie operazioni soggette a imposta.
Il diritto alla detrazione costituisce parte integrante del sistema IVA e non può essere limitato per motivi meramente formali quando risultano soddisfatti gli obblighi sostanziali.
Articolo 9 della direttiva 2006/112/CE
Sono soggetti passivi le persone che esercitano un'attività economica in modo indipendente.
La società e la sua succursale appartengono, in linea generale, allo stesso soggetto passivo IVA, salvo che la succursale sia effettivamente autonoma e sopporti il rischio economico della propria attività.
Articolo 44 della direttiva 2006/112/CE
Il luogo delle prestazioni di servizi rese a un soggetto passivo è, in via generale, il luogo in cui questi ha fissato la sede della propria attività economica; rileva la stabile organizzazione situata altrove quando i servizi sono prestati a essa.
La sede dell'attività economica è il criterio principale per individuare il luogo della prestazione; il riferimento alla stabile organizzazione è secondario e non implica, di per sé, l'esistenza di un soggetto passivo distinto.
Articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011
Il fatto di disporre di un numero di identificazione IVA non è di per sé sufficiente per ritenere che un soggetto passivo abbia una stabile organizzazione.
Il numero di identificazione fiscale ha funzione amministrativa e non determina autonomamente la soggettività passiva o l'autonomia della succursale.
Principio di neutralità fiscale
L'IVA deve gravare sui consumi finali e non penalizzare il soggetto passivo mediante formalità o requisiti aggiuntivi non previsti dalla disciplina europea, quando l'amministrazione dispone delle informazioni necessarie e le condizioni sostanziali della detrazione sono rispettate.
Articoli 178 e 179 della direttiva 2006/112/CE
Per esercitare il diritto a detrazione il soggetto passivo deve, tra l'altro, essere in possesso di una fattura conforme; la detrazione è operata globalmente sottraendo l'IVA detraibile dall'imposta dovuta.
Gli obblighi formali, come la corretta documentazione della fattura, restano rilevanti, ma non possono essere applicati in modo sproporzionato fino a vanificare un diritto sostanziale effettivamente spettante.
Massime di principio
- Una società e la propria succursale, anche se situate in Stati diversi e munite di numeri IVA differenti, sono normalmente un unico soggetto passivo IVA.
- La mera presenza di un numero di identificazione fiscale distinto non dimostra l'autonomia giuridica o economica della succursale e non giustifica, da sola, il diniego della detrazione.
- Per valutare il diritto alla detrazione occorre privilegiare la realtà economica dell'operazione rispetto agli aspetti formali, verificando chi ha effettivamente ricevuto i servizi e se questi sono collegati a operazioni imponibili.
- La detrazione può essere negata se mancano le condizioni sostanziali, ad esempio l'effettivo utilizzo dei servizi per operazioni soggette a IVA, una fattura valida o la prova dell'operazione; non può invece essere negata esclusivamente per una diversa numerazione fiscale interna.
- La regola può cambiare se la succursale opera in modo realmente indipendente, dispone di autonomia decisionale e sopporta il rischio economico della propria attività: in tal caso occorre esaminare se sia configurabile un soggetto passivo distinto.
- Quando l'amministrazione dispone di informazioni sufficienti per identificare il soggetto passivo e verificare l'IVA dovuta, non può imporre formalità ulteriori non previste dalla direttiva che rendano impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio della detrazione.
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