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Sentenza

Sentenza del 06/08/2018 n. 496 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

La tassa sui cellulari è imposta dovuta.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I Comuni hanno impugnato il rigetto delle richieste di rimborso della tassa di concessione governativa prevista dall'art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. n. 641/1972, sostenendo che, dopo l'abrogazione dell'art. 318 del d.P.R. n. 156/1973 operata dal d.lgs. n. 259/2003, la tassa non fosse più dovuta per i telefoni cellulari. Hanno inoltre contestato la motivazione della sentenza di primo grado e invocato l'illegittimità dei versamenti effettuati per il periodo indicato, pari complessivamente a 6.493,73 euro.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado, ritenendo dovuta la tassa governativa sui telefoni cellulari. Ha recepito il principio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9560/2014, secondo cui l'abrogazione dell'art. 318 del d.P.R. n. 156/1973 non ha eliminato l'obbligo tributario, poiché la relativa disciplina è stata sostanzialmente riprodotta nell'art. 160 del d.lgs. n. 259/2003. È stata esclusa anche l'incompatibilità con il diritto dell'Unione europea. Le spese di giudizio sono state compensate per la particolarità e complessità della questione.

Norme richiamate

  • Art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641

    Prevede la tassa di concessione governativa collegata all'impiego di apparecchi terminali per il servizio radiomobile; la disposizione è stata ritenuta ancora applicabile ai telefoni cellulari.

  • Art. 318 del d.P.R. 28 marzo 1973, n. 156

    La sua abrogazione non comporta l'abrogazione implicita della tassa prevista dall'art. 21 della tariffa del d.P.R. n. 641/1972.

  • Art. 160 del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259

    Riproduce la disciplina rilevante sulle stazioni radioelettriche e costituisce il riferimento normativo attuale al quale deve intendersi aggiornato il rinvio contenuto nella tariffa.

  • Art. 218 del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259

    Ha abrogato l'art. 318 del precedente codice postale, ma tale abrogazione non ha fatto venir meno l'assoggettamento dei telefoni cellulari alla tassa.

  • Art. 219 del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259

    "Dall'attuazione del Codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato"

    È stato utilizzato come criterio interpretativo per escludere che la liberalizzazione delle comunicazioni abbia determinato una riduzione delle entrate derivanti dalla tassa.

  • Art. 2, comma 4, del d.l. 24 gennaio 2014, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2014, n. 50

    La nozione di stazioni radioelettriche è stata interpretata in modo da includere il servizio radiomobile terrestre di comunicazione, rafforzando l'applicabilità della tassa ai telefoni cellulari.

  • Art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

    "La motivazione della sentenza [...] consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi"

    La motivazione della sentenza di primo grado, fondata sul richiamo a un precedente conforme delle Sezioni Unite, è stata ritenuta sufficiente.

  • Sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 9560 del 2 maggio 2014

    Ha stabilito che la tassa di concessione governativa sui telefoni cellulari è tuttora dovuta, nonostante l'abrogazione dell'art. 318 del d.P.R. n. 156/1973.

  • Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 dicembre 2013, causa C-335/2013

    Ha escluso l'incompatibilità della tassa con la disciplina europea applicabile alle comunicazioni elettroniche.

Massime di principio

  • L'abrogazione di una norma tecnica o regolamentare richiamata dalla disciplina tributaria non determina automaticamente l'eliminazione del tributo, se la materia continua a essere regolata da una norma successiva sostanzialmente equivalente.
  • La tassa di concessione governativa sui telefoni cellulari è stata ritenuta dovuta anche per utenze utilizzate da enti pubblici e Comuni per finalità istituzionali, in assenza di una specifica esenzione normativa.
  • Quando esiste un principio consolidato espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, i giudici di merito tendono ad applicarlo e un appello fondato sulla mera contestazione di quel principio ha scarse probabilità di successo.
  • La liberalizzazione di un settore non implica di per sé la soppressione dei tributi già esistenti, soprattutto quando la normativa di riforma esclude nuovi o maggiori oneri per lo Stato.
  • Per ottenere il rimborso di una tassa occorre dimostrare una specifica abrogazione, esenzione o incompatibilità normativa; la sola evoluzione tecnologica o regolamentare del servizio non è sufficiente.

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