Sentenza del 06/08/2018 n. 496 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
La tassa sui cellulari è imposta dovuta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I Comuni hanno impugnato il rigetto delle richieste di rimborso della tassa di concessione governativa prevista dall'art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. n. 641/1972, sostenendo che, dopo l'abrogazione dell'art. 318 del d.P.R. n. 156/1973 operata dal d.lgs. n. 259/2003, la tassa non fosse più dovuta per i telefoni cellulari. Hanno inoltre contestato la motivazione della sentenza di primo grado e invocato l'illegittimità dei versamenti effettuati per il periodo indicato, pari complessivamente a 6.493,73 euro.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado, ritenendo dovuta la tassa governativa sui telefoni cellulari. Ha recepito il principio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9560/2014, secondo cui l'abrogazione dell'art. 318 del d.P.R. n. 156/1973 non ha eliminato l'obbligo tributario, poiché la relativa disciplina è stata sostanzialmente riprodotta nell'art. 160 del d.lgs. n. 259/2003. È stata esclusa anche l'incompatibilità con il diritto dell'Unione europea. Le spese di giudizio sono state compensate per la particolarità e complessità della questione.
Norme richiamate
Art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641
Prevede la tassa di concessione governativa collegata all'impiego di apparecchi terminali per il servizio radiomobile; la disposizione è stata ritenuta ancora applicabile ai telefoni cellulari.
Art. 318 del d.P.R. 28 marzo 1973, n. 156
La sua abrogazione non comporta l'abrogazione implicita della tassa prevista dall'art. 21 della tariffa del d.P.R. n. 641/1972.
Art. 160 del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259
Riproduce la disciplina rilevante sulle stazioni radioelettriche e costituisce il riferimento normativo attuale al quale deve intendersi aggiornato il rinvio contenuto nella tariffa.
Art. 218 del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259
Ha abrogato l'art. 318 del precedente codice postale, ma tale abrogazione non ha fatto venir meno l'assoggettamento dei telefoni cellulari alla tassa.
Art. 219 del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259
"Dall'attuazione del Codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato"
È stato utilizzato come criterio interpretativo per escludere che la liberalizzazione delle comunicazioni abbia determinato una riduzione delle entrate derivanti dalla tassa.
Art. 2, comma 4, del d.l. 24 gennaio 2014, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2014, n. 50
La nozione di stazioni radioelettriche è stata interpretata in modo da includere il servizio radiomobile terrestre di comunicazione, rafforzando l'applicabilità della tassa ai telefoni cellulari.
Art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
"La motivazione della sentenza [...] consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi"
La motivazione della sentenza di primo grado, fondata sul richiamo a un precedente conforme delle Sezioni Unite, è stata ritenuta sufficiente.
Sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 9560 del 2 maggio 2014
Ha stabilito che la tassa di concessione governativa sui telefoni cellulari è tuttora dovuta, nonostante l'abrogazione dell'art. 318 del d.P.R. n. 156/1973.
Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 dicembre 2013, causa C-335/2013
Ha escluso l'incompatibilità della tassa con la disciplina europea applicabile alle comunicazioni elettroniche.
Massime di principio
- L'abrogazione di una norma tecnica o regolamentare richiamata dalla disciplina tributaria non determina automaticamente l'eliminazione del tributo, se la materia continua a essere regolata da una norma successiva sostanzialmente equivalente.
- La tassa di concessione governativa sui telefoni cellulari è stata ritenuta dovuta anche per utenze utilizzate da enti pubblici e Comuni per finalità istituzionali, in assenza di una specifica esenzione normativa.
- Quando esiste un principio consolidato espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, i giudici di merito tendono ad applicarlo e un appello fondato sulla mera contestazione di quel principio ha scarse probabilità di successo.
- La liberalizzazione di un settore non implica di per sé la soppressione dei tributi già esistenti, soprattutto quando la normativa di riforma esclude nuovi o maggiori oneri per lo Stato.
- Per ottenere il rimborso di una tassa occorre dimostrare una specifica abrogazione, esenzione o incompatibilità normativa; la sola evoluzione tecnologica o regolamentare del servizio non è sufficiente.
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