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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 33492/2022 del 14/11/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della decisione che aveva dichiarato illegittimi i licenziamenti collettivi intimati da V.M. Fabbrica Materassi e Reti s.r.l. ritenendo che, nonostante la procedura di cessazione attivata dalla cedente e la successiva costituzione e affitto d'azienda alla Manifatture Oriolo s.r.l., l'attività produttiva era proseguita in capo alla cessionaria. I giudici di merito hanno ritenuto che l'omessa comunicazione, nella procedura di licenziamento collettivo, della reale finalità datoriale (la cessione/affitto dell'azienda) abbia reso inefficace i licenziamenti e che, ai sensi dell'art. 2112 c.c., i rapporti di lavoro proseguano in capo alla cessionaria. La ricorrente deduceva l'assenza dei presupposti per la successione aziendale per la sfasatura temporale e per la cessazione dei rapporti di lavoro antecedente alla costituzione della cessionaria e contestava la ricostruzione probatoria e l'applicazione della disciplina di tutela reintegratoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Manifatture Oriolo S.r.l., confermando la valutazione dei giudici di merito: i licenziamenti collettivi sono stati ritenuti inefficaci per la violazione dell'obbligo informativo previsto dalla legge n. 223/1991 (art. 4), e, per effetto della sentenza che ha annullato i licenziamenti, i rapporti di lavoro sono proseguiti in capo alla cessionaria ai sensi dell'art. 2112 c.c., indipendentemente dalla sfasatura temporale formale tra cessazione e costituzione della nuova società. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata e per carenze motivazionali formali dei motivi di cassazione. La ricorrente è condannata alle spese di giudizio in favore dei controricorrenti e al versamento di eventuale ulteriore contributo unificato secondo disposizione normativa richiamata in sentenza.

Norme richiamate

  • art. 2112 cod. civ.

    Il trasferimento dei rapporti di lavoro segue il complesso aziendale quando il licenziamento sia stato dichiarato inefficace: il rapporto continua in capo al cessionario anche se il recesso è anteriore al trasferimento, purché il recesso venga annullato da una sentenza che disponga la prosecuzione del rapporto

  • art. 4 legge n. 223/1991

    L'obbligo informativo nella procedura di licenziamento collettivo include la comunicazione delle reali finalità dell'azienda; la mancata indicazione della volontà di cedere o affittare l'azienda integra una violazione che può rendere inefficaci i licenziamenti

  • art. 4, comma 12, legge n. 223/1991

    Richiamata in sentenza come base per dichiarare l'inefficacia del licenziamento per violazione della procedura collettiva

  • art. 18 legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori)

    La ricorrente invocava l'applicazione di tutele alternative previste da questa norma; la Corte ha ritenuto che la decisione di merito fosse fondata sull'inefficacia del licenziamento per violazione della procedura e non ha accolto la censura relativa all'applicazione del diverso regime di tutela reintegratoria

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato per evidenziare i requisiti di specificità e tassatività dei motivi di cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibili motivi generici o carenti di puntuale riferimento alle ipotesi di vizio previste dall'art. 360

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    Previsione sul contributo unificato; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore importo da parte della ricorrente

Massime di principio

  • Se in una procedura di licenziamento collettivo il datore non comunica la reale intenzione di cedere o affittare l'azienda, la procedura può essere viziata e i licenziamenti dichiarati inefficaci
  • L'art. 2112 cod. civ. può operare anche quando il licenziamento è stato intimato prima del trasferimento formale: se il recesso è annullato, i rapporti si considerano proseguiti in capo al cessionario insieme al complesso aziendale
  • Una sfasatura temporale formale tra la cessazione dell'attività della cedente e la costituzione della cessionaria non esclude automaticamente la successione aziendale se, nella sostanza, l'attività è proseguita e il licenziamento è stato ritenuto elusivo della procedura collettiva
  • In sede di cassazione i motivi devono essere formulati con la specificità e la tassatività richieste dall'art. 360 c.p.c.; censure generiche o non confrontate con la ratio della decisione di merito sono inammissibili
  • Il cessionario convenuto in giudizio può sempre allegare e provare vizi relativi al rapporto di lavoro o alla sua cessazione, ma la declaratoria di inefficacia del licenziamento pronunziata in favore del lavoratore può determinare il passaggio del rapporto al cessionario

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