Cassazione Civile, Sentenza n. 33492/2022 del 14/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della decisione che aveva dichiarato illegittimi i licenziamenti collettivi intimati da V.M. Fabbrica Materassi e Reti s.r.l. ritenendo che, nonostante la procedura di cessazione attivata dalla cedente e la successiva costituzione e affitto d'azienda alla Manifatture Oriolo s.r.l., l'attività produttiva era proseguita in capo alla cessionaria. I giudici di merito hanno ritenuto che l'omessa comunicazione, nella procedura di licenziamento collettivo, della reale finalità datoriale (la cessione/affitto dell'azienda) abbia reso inefficace i licenziamenti e che, ai sensi dell'art. 2112 c.c., i rapporti di lavoro proseguano in capo alla cessionaria. La ricorrente deduceva l'assenza dei presupposti per la successione aziendale per la sfasatura temporale e per la cessazione dei rapporti di lavoro antecedente alla costituzione della cessionaria e contestava la ricostruzione probatoria e l'applicazione della disciplina di tutela reintegratoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Manifatture Oriolo S.r.l., confermando la valutazione dei giudici di merito: i licenziamenti collettivi sono stati ritenuti inefficaci per la violazione dell'obbligo informativo previsto dalla legge n. 223/1991 (art. 4), e, per effetto della sentenza che ha annullato i licenziamenti, i rapporti di lavoro sono proseguiti in capo alla cessionaria ai sensi dell'art. 2112 c.c., indipendentemente dalla sfasatura temporale formale tra cessazione e costituzione della nuova società. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata e per carenze motivazionali formali dei motivi di cassazione. La ricorrente è condannata alle spese di giudizio in favore dei controricorrenti e al versamento di eventuale ulteriore contributo unificato secondo disposizione normativa richiamata in sentenza.
Norme richiamate
art. 2112 cod. civ.
Il trasferimento dei rapporti di lavoro segue il complesso aziendale quando il licenziamento sia stato dichiarato inefficace: il rapporto continua in capo al cessionario anche se il recesso è anteriore al trasferimento, purché il recesso venga annullato da una sentenza che disponga la prosecuzione del rapporto
art. 4 legge n. 223/1991
L'obbligo informativo nella procedura di licenziamento collettivo include la comunicazione delle reali finalità dell'azienda; la mancata indicazione della volontà di cedere o affittare l'azienda integra una violazione che può rendere inefficaci i licenziamenti
art. 4, comma 12, legge n. 223/1991
Richiamata in sentenza come base per dichiarare l'inefficacia del licenziamento per violazione della procedura collettiva
art. 18 legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori)
La ricorrente invocava l'applicazione di tutele alternative previste da questa norma; la Corte ha ritenuto che la decisione di merito fosse fondata sull'inefficacia del licenziamento per violazione della procedura e non ha accolto la censura relativa all'applicazione del diverso regime di tutela reintegratoria
art. 360 c.p.c.
Richiamato per evidenziare i requisiti di specificità e tassatività dei motivi di cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibili motivi generici o carenti di puntuale riferimento alle ipotesi di vizio previste dall'art. 360
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Previsione sul contributo unificato; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore importo da parte della ricorrente
Massime di principio
- Se in una procedura di licenziamento collettivo il datore non comunica la reale intenzione di cedere o affittare l'azienda, la procedura può essere viziata e i licenziamenti dichiarati inefficaci
- L'art. 2112 cod. civ. può operare anche quando il licenziamento è stato intimato prima del trasferimento formale: se il recesso è annullato, i rapporti si considerano proseguiti in capo al cessionario insieme al complesso aziendale
- Una sfasatura temporale formale tra la cessazione dell'attività della cedente e la costituzione della cessionaria non esclude automaticamente la successione aziendale se, nella sostanza, l'attività è proseguita e il licenziamento è stato ritenuto elusivo della procedura collettiva
- In sede di cassazione i motivi devono essere formulati con la specificità e la tassatività richieste dall'art. 360 c.p.c.; censure generiche o non confrontate con la ratio della decisione di merito sono inammissibili
- Il cessionario convenuto in giudizio può sempre allegare e provare vizi relativi al rapporto di lavoro o alla sua cessazione, ma la declaratoria di inefficacia del licenziamento pronunziata in favore del lavoratore può determinare il passaggio del rapporto al cessionario
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