Cassazione Civile, Sentenza n. 33626/2022 del 15/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato a Franca Lorenzini (30/12/2014) nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, ritenendo violati i criteri di scelta e disponendo la reintegra e il risarcimento pari a 12 mensilità. Il ricorso denunciava, in sostanza, errori nella valutazione della fungibilità/comparabilità delle mansioni e vizi di procedura nella comunicazione ex art. 4, comma 9, legge n. 223/1991.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società, confermando la sentenza della Corte d'Appello che aveva accertato la violazione dei criteri di scelta e disposto la tutela reintegratoria (art. 18, comma 4, l. n. 300/70). La Corte ha motivato che la censura riguardava valutazioni di fatto non sindacabili in cassazione e che, avendo i giudici di merito accertato la violazione dei criteri di scelta, la tutela reintegratoria era corretta. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in euro 5.000,00 oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario 15% e accessori) e annotazione dell'obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo ai sensi dell'art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dalla legge n. 228/2012.
Norme richiamate
art. 4, comma 9, legge n. 223/1991
comunicazione ex art. 4, comma 9, legge n. 223 del 1991
Riguarda il modello di comunicazione per i licenziamenti collettivi: difformità formale al modello può costituire vizio procedurale che dà luogo a tutela indennitaria (non reintegratoria) se sia solo violazione della forma.
art. 18, comma 4, legge n. 300/1970
cd. tutela reintegratoria debole di cui all'art. 18, comma 4, l. n. 300/70
La violazione dei criteri di scelta in un licenziamento collettivo può comportare l'annullamento del licenziamento con condanna alla reintegrazione e al risarcimento (indennità non superiore a 12 mensilità).
art. 18, comma 7, legge n. 300/1970
art. 18, comma 7, terzo periodo
Se il difetto riguarda solo la corrispondenza al modello legale della comunicazione ex art. 4, comma 9, l. n. 223/1991 (violazione procedurale), la tutela è indennitaria tra 12 e 24 mensilità e non reintegratoria.
art. 2697 c.c.
La censura in cassazione sulla violazione dell'onere della prova è ammissibile solo se il giudice ha effettivamente posto l'onere a parte diversa da quella competente; non è strumento per sindacare la valutazione delle prove fatta dal giudice del merito.
art. 115 c.p.c.
Per dedurre violazione di questa norma in cassazione occorre dimostrare che il giudice non ha posto a fondamento della decisione le prove introdotte dalle parti o abbia deciso sulla base di prove non prodotte; non è sufficiente contestare la valutazione che il giudice ha attribuito alle prove.
art. 360 c.p.c. (nn. 3 e 5)
Limiti di sindacabilità in cassazione: vizi di diritto e violazioni di norme processuali possono essere impugnati, mentre le valutazioni di fatto dei giudici del merito sono generalmente insindacabili.
art. 360-bis c.p.c.
Regola il controllo della Corte di Cassazione sulla giurisprudenza consolidata: il ricorso deve contenere elementi tali da giustificare la disapplicazione degli orientamenti consolidati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 e art. 1, comma 17, legge n. 228/2012
Previsione dell'obbligo, ove sussistano i presupposti, per il ricorrente del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Le valutazioni di fatto operate dai giudici del merito (es. confronti di fungibilità fra lavoratori) non sono sindacabili in Corte di Cassazione salvo errori di diritto o di ripartizione dell'onere della prova chiaramente denunciabili.
- In caso di licenziamento collettivo la violazione 'sostanziale' dei criteri di scelta comporta annullamento del licenziamento e reintegrazione (art. 18, comma 4 Statuto), mentre una mera irregolarità formale nella comunicazione prevista dall'art. 4, comma 9, l. n. 223/1991 dà luogo a tutela indennitaria (art. 18, comma 7) quantificabile tra 12 e 24 mensilità.
- Per impugnare con successo in Cassazione la decisione di merito è necessario formulare censure di diritto precise (per esempio: errata applicazione della norma, indebita attribuzione dell'onere della prova, uso di prove non prodotte) e non un generico dissenso sulla valutazione probatoria.
- La qualificazione della violazione (procedurale vs. di merito) è determinante per la natura del rimedio: reintegro + risarcimento limitato fino a 12 mensilità vs. indennità sostitutiva tra 12 e 24 mensilità.
- Chi impugna in Cassazione deve considerare anche oneri processuali accessori (spese, contributo unificato aggiuntivo) che possono essere disposti a carico del ricorrente se il ricorso è inammissibile o rigettato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 15 nov 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 33550/2022 del 15/11/2022
- Sentenza lavoro · 15 nov 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 33551/2022 del 15/11/2022
- Sentenza lavoro · 15 nov 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 33552/2022 del 15/11/2022
- Sentenza lavoro · 15 nov 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 33553/2022 del 15/11/2022
- Sentenza lavoro · 15 nov 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 33619/2022 del 15/11/2022
- Sentenza lavoro · 15 nov 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 33623/2022 del 15/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →