Cassazione Civile, Sentenza n. 33628/2022 del 15/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello che aveva qualificato l'operazione di affitto/cessione come artificiosa e finalizzata a eludere le norme sui licenziamenti collettivi e la tutela prevista dall'art. 2112 c.c. La Manifatture Oriolo ha sostenuto che non vi era frode o elusione, che la V.M. s.r.l. aveva effettivamente cessato l'attività e che la società cessionaria era costituita successivamente, per cui non si sarebbe potuta applicare la successione aziendale né il trasferimento automatico dei rapporti di lavoro; inoltre ha censurato la ricostruzione dell'appello sulla nullità del licenziamento e sulle conseguenze applicative dell'art. 18 St. lav.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione presentato dalla Società Manifatture Oriolo s.r.l. perché notificato oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 1, comma 62, legge n. 92/2012 a decorrere dalla comunicazione telematica integrale della sentenza. Perciò è rimasta ferma la decisione della Corte d'appello che aveva ritenuto l'operazione elusiva (art. 1344 c.c.), dichiarato la nullità del licenziamento collettivo per elusione delle norme sui licenziamenti e dell'art. 2112 c.c., disposto la riviviscenza del rapporto di lavoro e la conseguente responsabilità della cessionaria alla reintegrazione del lavoratore; la Cassazione ha inoltre liquidato le spese in favore del resistente.
Norme richiamate
La Corte d'appello ha ritenuto applicabile la figura dell'atto posto in frode alla legge quando l'operazione di affitto/cessione è stata realizzata con lo scopo di eludere le norme sui licenziamenti collettivi
Applicato dalla Corte d'appello per riconoscere il trasferimento dei rapporti di lavoro con il complesso aziendale nonostante la sequenza formale delle operazioni, essendo emersa continuità dell'attività e dei fattori aziendali
legge n. 223/1991 (disciplina licenziamenti collettivi)
Le tutele e le procedure previste per i licenziamenti collettivi sono state ritenute eluse dalla costituzione/affitto dell'azienda volta a far fuoriuscire i rapporti di lavoro dalla cedente
art. 18 legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), come modificato dalla legge n. 92/2012
In caso di nullità del licenziamento per violazione delle norme sui licenziamenti collettivi e di elusione, la Corte d'appello ha applicato le sanzioni reintegratorie previste dall'art. 18 (conseguente reintegrazione e obbligo in capo alla cessionaria)
art. 1, comma 62, legge n. 92/2012
Norma procedurale che stabilisce il termine di 60 giorni per proporre ricorso per cassazione contro la sentenza che definisce il procedimento di reclamo; la Corte ha ritenuto che il termine decorra dalla comunicazione integrale della sentenza via cancelleria/PEC
Norma sul contributo unificato (art. 13 DPR/legge di riferimento)
La Corte ha richiamato l'eventuale obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo del contributo unificato previsto per il ricorso, se dovuto
Giurisprudenza di cassazione sul decorso del termine per la cassazione (massime richiamate)
La Corte ha applicato il principio giurisprudenziale secondo cui il termine breve di 60 giorni per il ricorso per cassazione decorre dalla comunicazione della sentenza integrale via cancelleria/PEC e che la mera comunicazione del deposito senza il testo integrale non è sufficiente
Massime di principio
- Se la cessione/affitto di azienda è formalmente successiva al licenziamento collettivo ma l'attività prosegue in continuità (stesso oggetto, sede, clienti, fornitori, gestione), il giudice può ricostruire un trasferimento di fatto e qualificare l'operazione come elusiva ai sensi dell'art. 1344 c.c.
- In presenza di frode o elusione la nullità del licenziamento comporta la riviviscenza del rapporto e la responsabilità della cessionaria ai sensi dell'art. 2112 c.c., con applicazione delle sanzioni reintegratorie dell'art. 18 St. lav.
- Gli indizi rilevanti di elusione includono: costituzione della cessionaria immediatamente prima della presa in carico, dichiarazioni contraddittorie (es. affermazione che non ci sono rapporti di lavoro), assunzione selettiva dei lavoratori senza rispettare le graduatorie o criteri obbligatori, continuità degli elementi aziendali
- La parte che sostiene la legittimità della procedura di mobilità e del licenziamento deve documentare la reale cessazione dell'attività (prove oggettive: cessazione clienti/fornitori, dismissione impianti, comprovata impossibilità di rilancio) e l'assenza di continuità organizzativa con la nuova impresa
- Dal punto di vista processuale, nelle impugnazioni in Cassazione è essenziale rispettare i termini previsti dall'art. 1, comma 62, l. n. 92/2012: il termine di 60 giorni decorre dalla comunicazione telematica integrale della sentenza e il mancato rispetto comporta l'inammissibilità del ricorso
- In casi simili è opportuno conservare e allegare tutte le comunicazioni sindacali, verbali di procedura, date di costituzione delle società, contratti di affitto/cessione, elenchi dipendenti e prove di continuità operativa per contrastare o dimostrare la natura elusiva dell'operazione
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