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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04099/2024 del 14/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento doganale e da un atto sanzionatorio con cui l’Ufficio ha ritenuto che merci importate e dichiarate di origine indiana fossero in realtà di origine cinese, sulla base di una relazione OLAF relativa a un’indagine su lavorazioni e origine dei prodotti. La società ha impugnato gli atti sostenendo che la prova dell’origine cinese non fosse stata fornita, perché il rapporto OLAF sarebbe stato generico e privo di elementi specifici idonei a dimostrare l’assenza di una trasformazione sufficiente a conferire l’origine indiana. L’Ufficio, nel ricorso per cassazione, ha denunciato: 1) violazione dell’art. 2697 c.c. e della normativa unionale doganale, sostenendo che la relazione OLAF avesse valore probatorio e che, una volta prodotta, gravasse sul contribuente l’onere della prova contraria; 2) violazione degli artt. 2729, 115 e 116 c.p.c., lamentando che il giudice d’appello avesse erroneamente escluso la sufficienza indiziaria del report e reso una motivazione apparente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Ha ritenuto inammissibili i motivi nella parte in cui miravano a una nuova valutazione del contenuto del rapporto OLAF e delle prove già esaminate dal giudice di merito, attività non consentita in sede di legittimità sotto la veste della violazione di legge. Ha inoltre escluso che la relazione OLAF fosse assistita da fede privilegiata quanto alla veridicità sostanziale dei fatti in essa riportati, precisando che tale fede riguarda solo i fatti attestati come compiuti o avvenuti in presenza del pubblico ufficiale, non le valutazioni o i documenti esaminati. Quanto all’onere della prova, ha affermato che la sola relazione OLAF, se generica, non basta da sola a fondare il recupero doganale; l’onere di prova contraria del contribuente sorge solo se il report è specifico e idoneo a provare i fatti costitutivi della pretesa. La Corte ha confermato anche la correttezza della motivazione del giudice di appello, che aveva spiegato in modo comprensibile perché il report fosse troppo generico. Conseguentemente ha condannato l’Agenzia alle spese e agli ulteriori importi previsti per il rigetto conforme alla proposta di definizione anticipata.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    l’onere della prova non si sposta automaticamente sulla parte privata per il solo fatto della produzione di una relazione OLAF; il suo contenuto deve essere specifico e idoneo a fondare la pretesa.

  • art. 2700 c.c.

    la fede privilegiata copre solo i fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, non la verità sostanziale dei documenti o delle informazioni esaminate.

  • art. 2729 c.c.

    gli elementi tratti da un rapporto ispettivo possono valere come indizi solo se hanno concreta pregnanza presuntiva; il giudice deve valutarne la sufficienza.

  • art. 115 c.p.c.

    la censura non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio già apprezzato dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    la contestazione sul valore delle prove non può essere usata per ottenere in cassazione una nuova lettura del compendio probatorio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    il motivo è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà al riesame del merito e delle prove.

  • art. 380-bis c.p.c.

    il rigetto in conformità alla proposta di definizione anticipata comporta le conseguenze economiche previste dalla norma.

  • art. 96 c.p.c.

    in caso di conferma della proposta di definizione anticipata, la Corte applica le ulteriori condanne economiche previste dalla norma, anche in via equitativa.

  • Reg. (UE) n. 883/2013

    richiamato dalla parte ricorrente in tema di poteri e valore degli accertamenti OLAF.

  • Reg. (UE) 2015/2446

    richiamato dalla parte ricorrente quale disciplina doganale di riferimento.

  • Codice Doganale Comunitario

    richiamato dalla parte ricorrente nel quadro della disciplina sull’origine doganale delle merci.

Massime di principio

  • Una relazione OLAF non ha, di per sé, valore di prova legale piena circa la veridicità sostanziale dei fatti ivi descritti; la fede privilegiata dell’atto pubblico copre solo ciò che il pubblico ufficiale attesta come avvenuto in sua presenza o da lui compiuto.
  • In materia doganale, la relazione OLAF può fondare la pretesa tributaria solo se contiene elementi specifici, concreti e verificabili; se si limita a enunciazioni generali o autoreferenziali, il giudice può disconoscerne la sufficienza probatoria.
  • L’onere della prova contraria del contribuente sorge soltanto quando l’Amministrazione abbia già offerto una base probatoria specifica e idonea a sorreggere la contestazione; non basta un rapporto generico.
  • In cassazione non è consentito sotto la rubrica della violazione di legge ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e del contenuto degli atti già scrutinati dal giudice di merito.
  • La motivazione è apparente solo quando il percorso logico della decisione sia incomprensibile; non ricorre quando il giudice spieghi in modo coerente perché ritiene un documento insufficiente a dimostrare il fatto costitutivo della pretesa.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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