Cassazione Penale, Sentenza n. 38282/2025 del 25/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione per presunta violazione di legge e difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza: il giudice di merito, pur applicando la pena concordata (patteggiamento), ha riqualificato l'aggravante contestata (art. 625, n. 4, cod. pen. - "commesso con destrezza") in quella di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen. (fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede). Il ricorrente deduce altresì l'erroneità della nuova qualificazione e la carenza motivazionale, atteso che i due telefoni erano stati lasciati incustoditi sul bancone dai baristi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e, in ogni caso, per carenza di interesse del ricorrente. Ha ritenuto legittima e non eccentricamente difforme la riqualificazione dell'aggravante da n.4 a n.7, essendo tale modifica neutra rispetto all'accordo sul trattamento sanzionatorio (non ha inciso sulla pena concordata). Inoltre non è stato dimostrato alcun effetto pregiudizievole per il ricorrente, per cui manca interesse all'impugnazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina del patteggiamento: il giudice deve verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e la congruità della pena concordata; il controllo è effettivo e motivato, non meramente notarile.
art. 625 cod. pen. (n. 4 e n. 7)
Art. 625 n.4: aggravante per il furto commesso con destrezza. Art. 625 n.7: aggravante per il furto commesso su cose esposte per necessità alla pubblica fede. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che i telefoni lasciati sul bancone integrino l'aggravante n.7 e che la riqualificazione rispetto alla n.4 non fosse eccentrica né pregiudizievole.
Richiamato come presupposto procedurale: superato l'eventuale vaglio di proscioglimento, il giudice deve procedere alla verifica della correttezza della qualificazione e della congruità della pena nel patteggiamento.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita il sindacato in Cassazione sull'erronea qualificazione giuridica del fatto ai casi di errore manifesto, ossia quando la qualificazione sia palesemente eccentrica e priva di margini di opinabilità.
Criteri per la determinazione della pena: il giudice, nel controllo della congruità della pena pattuita, deve valutare la sanzione secondo i criteri dell'art. 133; la riqualificazione di circostanze è ammessa purché non produca effetti in malam partem.
art. 112 Cost.
Richiamato nei principi: il rispetto del diritto di difesa e del giusto processo impone al giudice di controllare che il patteggiamento non determini una negoziazione sui reati in violazione delle garanzie costituzionali.
Corte cost. n. 313/1990
Giurisprudenza richiamata per affermare che il controllo del giudice sul patteggiamento non può essere meramente notarile ma deve essere effettivo.
Corte cost. n. 186/2000
Richiamata in relazione alla responsabilità per l'inammissibilità: assenza di una causa di non imputabilità nell'inammissibilità che giustifichi l'esclusione della condanna per le spese.
Massime di principio
- Nel patteggiamento il giudice ha il dovere di verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e la congruità della pena: il controllo deve essere effettivo e adeguatamente motivato.
- La Corte può riqualificare una circostanza (es. attenuante o aggravante) diversa da quella contestata purché la riqualificazione non sia palesemente eccentrica rispetto al fatto e non determini effetti peggiorativi per l'imputato; in tal caso non sussiste difetto di correlazione tra richiesta e sentenza.
- Il ricorso per cassazione che deduca errata qualificazione giuridica è ammissibile solo se l'errore è manifesto e privo di margini di opinabilità (art. 448, comma 2-bis c.p.p.).
- Se la riqualificazione non incide sulla pena concordata e non pregiudica l'imputato, il ricorrente può essere considerato privo di interesse a impugnare la sentenza.
- Nelle ipotesi di furto di oggetti lasciati incustoditi in un locale aperto al pubblico, il giudice può ritenere integrata l'aggravante per cose esposte alla pubblica fede quando la ricorrenza dei presupposti lo giustifica; la sussistenza o meno dell'aggravante va valutata sulla base degli elementi fattuali e della motivazione del giudice.
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