Cassazione Civile, Ordinanza n. 14118/2023 del 23/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Un cittadino straniero ha impugnato il decreto del Prefetto di Benevento che disponeva la sua espulsione dal territorio nazionale per mancanza di valido permesso di soggiorno. Il Giudice di pace aveva respinto il ricorso. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 7, del d.lgs. 286/1998, sostenendo che il decreto era stato redatto in italiano e tradotto in inglese, lingua da lui non conosciuta, e che l'amministrazione avrebbe dovuto usare una scheda plurilingue in urdu, considerati i flussi migratori dal Pakistan e la diffusione di quella comunità. Ha quindi contestato la legittimità della traduzione in lingua veicolare in assenza di prova della sua conoscenza dell'inglese o dell'italiano.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato l'ordinanza del Giudice di pace e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., ha dichiarato nullo il decreto di espulsione del Prefetto di Benevento. Ha inoltre condannato l'amministrazione al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario del ricorrente. In via pregiudiziale ha anche dichiarato inammissibile la costituzione tardiva della Prefettura, perché effettuata con un atto che non integrava un valido controricorso.
Norme richiamate
art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998
Il decreto di espulsione deve essere tradotto in una lingua conosciuta dallo straniero; l'uso di una lingua veicolare è ammesso solo se l'amministrazione provi l'impossibilità di utilizzare la lingua effettivamente conosciuta dal destinatario, per rarità della lingua stessa o per inidoneità concreta della traduzione a comunicare il contenuto del provvedimento.
È il parametro di ricorso utilizzato per denunciare la violazione o falsa applicazione della norma sostanziale sulla traduzione del provvedimento espulsivo.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il controricorso deve contenere l'esposizione dei motivi di diritto; in difetto l'atto non è idoneo a costituirsi validamente come controricorso.
La costituzione del resistente oltre i termini, con atto privo dei requisiti del controricorso, è inammissibile.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
Indicato come norma di riferimento per la trattazione in camera di consiglio.
Indicato come norma di riferimento per la decisione in camera di consiglio.
Consente alla Corte di decidere nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- In materia di espulsione amministrativa dello straniero, la traduzione del provvedimento in una lingua veicolare è legittima solo se l'amministrazione dimostra, e il giudice ritiene plausibile, l'impossibilità di tradurlo nella lingua effettivamente conosciuta dal destinatario.
- L'onere di provare la conoscenza da parte dello straniero dell'italiano o della lingua veicolare utilizzata per la traduzione del decreto di espulsione grava sulla pubblica amministrazione, poiché tale conoscenza costituisce elemento costitutivo della legittimità della notificazione in quella lingua.
- Il giudice di merito deve accertare in concreto, sulla base delle risultanze probatorie, se il destinatario conoscesse la lingua usata nella traduzione del provvedimento; in mancanza di tale accertamento, il decreto è nullo.
- La costituzione tardiva della parte resistente è inammissibile se avviene con un atto che non contiene i requisiti essenziali del controricorso, in particolare l'esposizione dei motivi di diritto.
- Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e pronunciare direttamente nel merito.
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