Cassazione Civile, Ordinanza n. 25621/2023 del 01/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce dal passaggio della totalità delle azioni della società a un nuovo azionista e, successivamente, dall'incarico conferito a una società di consulenza per redigere un piano strategico. La società attrice ha sostenuto che un ex amministratore/direttore generale, un ex sindaco/presidente del collegio sindacale e la società di consulenza, tramite un proprio dipendente, avessero posto in essere un comportamento infedele e contrario alla legge, con trafugamento e utilizzazione indebita di informazioni aziendali riservate e violazione degli obblighi di riservatezza. In primo grado i convenuti furono condannati in solido al risarcimento di euro 650.000 oltre accessori. In appello, uno dei convenuti ottenne la declaratoria di incompetenza arbitrale, mentre gli altri due furono condannati in via non solidale per importi ridotti. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 2393 c.c., 806 e 808 c.p.c., sostenendo che la clausola compromissoria relativa all'azione sociale di responsabilità doveva essere verificata anche quanto alla previa delibera assembleare e alla disponibilità del diritto controverso; (2) violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c., per difetto di motivazione sulla quantificazione del danno, lamentando che la Corte d'appello aveva ancorato la liquidazione ai compensi percepiti dagli autori della condotta invece che al valore del know how sottratto; (3) violazione degli artt. 324, 345, 112 c.p.c. e delle norme sulla solidarietà passiva, per omessa statuizione e motivazione sulla solidarietà tra i convenuti. Gli intimati hanno resistito; uno di essi ha proposto ricorso incidentale sul quantum e sulla prova del danno, un altro ha censurato le spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale, ritenendo non decisiva la censura sulla clausola compromissoria e rilevando anche che i limiti ai poteri rappresentativi degli amministratori non sono opponibili ai terzi salvo il dolo, oltre al richiamo alla possibilità per gli amministratori di stipulare compromessi e clausole compromissorie. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo del ricorso principale: ha ritenuto fondata la censura sulla liquidazione del danno, perché la Corte d'appello non aveva esaminato le deduzioni della società sulla necessità di parametrare il risarcimento alla perdita patrimoniale e al mancato guadagno immediati e diretti dell'illecito, limitandosi a dichiarare assorbite le ulteriori questioni senza una reale motivazione; ha inoltre rilevato la totale mancanza di motivazione sulla esclusione della solidarietà passiva tra i convenuti. I ricorsi incidentali sono stati dichiarati assorbiti, poiché dipendenti dalle statuizioni di merito cassate. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
richiamato per sostenere che l'azione di responsabilità sociale compete all'assemblea dei soci; la Corte non accoglie la censura sul punto e la dichiara inammissibile per difetto di decisività.
richiamato in tema di arbitrabilità della controversia e clausola compromissoria.
richiamato in tema di clausola compromissoria; la Corte non ravvisa l'invalidità dedotta.
i limiti ai poteri degli amministratori risultanti da statuto o deliberazioni interne non sono opponibili ai terzi, salvo che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.
richiamato per la dedotta nullità della sentenza per difetto di motivazione sulla quantificazione del danno; il motivo è accolto.
il risarcimento deve comprendere perdita subita e mancato guadagno che siano conseguenza immediata e diretta dell'illecito.
richiamato nel motivo sulla solidarietà e sul giudicato, insieme ad altre norme processuali.
richiamato nel motivo sulla solidarietà e sulla preclusione di nuove questioni in appello.
richiamato sia per l'asserita omessa pronuncia sulla solidarietà sia per la censura sulle spese; la Corte rileva la mancanza di motivazione sulla solidarietà.
richiamato in tema di obbligazione solidale.
richiamato in tema di obbligazione solidale.
richiamato in tema di obbligazione solidale.
richiamato in tema di obbligazione solidale.
richiamato nel ricorso incidentale della società di consulenza quale norma generale sulla responsabilità contrattuale.
richiamato nel ricorso incidentale della società di consulenza per contestare la liquidazione equitativa del danno.
richiamato nel ricorso incidentale della società di consulenza in relazione all'inadempimento contrattuale.
richiamato nel ricorso incidentale della società di consulenza in relazione agli effetti della risoluzione, nel quadro della disciplina dell'inadempimento.
richiamato per la ripartizione dell'onere probatorio in tema di danno e responsabilità contrattuale.
richiamato sia per il travisamento della prova sia nel ricorso incidentale sulla valutazione delle prove.
richiamato nel ricorso incidentale dell'ex sindaco per dedotto travisamento della prova.
richiamato per affermare che la cassazione delle statuizioni di merito travolge anche il capo sulle spese per effetto espansivo interno.
Massime di principio
- La clausola compromissoria inserita in un contratto stipulato dall'amministratore è opponibile alla società nei confronti del terzo contraente, salvo che sia dimostrato un comportamento intenzionalmente dannoso del terzo; la sola contestazione interna sulla delibera assembleare non basta, se non è allegata la mancanza del potere o un uso fraudolento dello stesso.
- Nella liquidazione del danno da inadempimento o da illecito contrattuale, il giudice deve motivare in modo specifico sulle ragioni per cui adotta un certo criterio di quantificazione e deve confrontarsi con le deduzioni della parte che invoca un diverso parametro; non è sufficiente dichiarare assorbite le questioni ulteriori quando esse sono necessarie per verificare la correttezza del criterio prescelto.
- Il risarcimento deve essere commisurato alla perdita subita e al mancato guadagno che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'illecito; un criterio liquidatorio svincolato da tale nesso richiede un'adeguata giustificazione.
- L'omessa motivazione sulla sussistenza o esclusione della solidarietà passiva tra più responsabili integra vizio della sentenza quando la decisione di appello modifica il regime di condanna senza spiegare le ragioni del mutamento.
- Le censure incidentali sulla misura del danno e sulla regolazione delle spese possono restare assorbite quando la cassazione colpisca le statuizioni di merito da cui dipendono, operando l'effetto espansivo interno della cassazione anche sul capo delle spese.
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