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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19842/2022 del 20/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società aveva impugnato davanti al giudice amministrativo una concessione edilizia nella parte in cui le imponeva il pagamento di un contributo di costruzione pari a euro 107.471,50. Dopo il rigetto del ricorso originario, aveva proposto revocazione deducendo di non aver ricevuto la comunicazione della fissazione dell'udienza pubblica né quella di deposito della sentenza. Il TAR aveva dichiarato inammissibile la revocazione ritenendo, da un lato, provata la ricezione della comunicazione di deposito e, dall'altro, che l'omessa comunicazione del deposito non impedisse il decorso del termine per impugnare e che l'eventuale vizio del contraddittorio dovesse essere fatto valere con appello. Anche l'appello era stato respinto dal Consiglio di giustizia amministrativa siciliano, che aveva richiamato due rationes autonome: l'inidoneità dell'omessa comunicazione del deposito a sospendere il termine di impugnazione e l'avvenuta legale conoscenza dell'avviso di deposito da parte del difensore. Nel ricorso per cassazione la società ha censurato la sentenza amministrativa sostenendo che il giudice d'appello avesse erroneamente considerato legalmente conosciuto l'avviso di deposito della sentenza, così equiparando a una comunicazione rituale una raccomandata postale asseritamente irrituale; il ricorso è stato proposto formalmente per motivi di giurisdizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato innanzitutto che la sentenza impugnata si fondava su due rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggere il decisum, mentre il motivo di ricorso attaccava solo una delle due. Ha aggiunto, in ogni caso, che il ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana è ammissibile soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione; nel caso concreto, però, le doglianze riguardavano meri errores in iudicando o in procedendo sulla ritualità della comunicazione e non un difetto di giurisdizione in senso esterno. La Corte ha quindi dichiarato l'inammissibilità, senza statuizioni sulle spese, e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 111, ultimo comma, Cost.

    Il ricorso per cassazione contro le decisioni del giudice amministrativo è limitato ai soli motivi inerenti alla giurisdizione.

  • art. 1 d.lgs. n. 373 del 2003

    Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana è qualificato come sezione staccata del Consiglio di Stato.

  • art. 45 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro delle forme di comunicazione, ma la Corte non ne estende il sindacato oltre i limiti della giurisdizione.

  • art. 2, comma 6, allegato n. 2 al d.lgs. n. 104 del 2010

    Citato dalla ricorrente per sostenere l'unicità della forma di comunicazione delle sentenze nel processo amministrativo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando una sentenza si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a sorreggere il decisum, il ricorso deve investire tutte le rationes; l'omessa censura di una sola di esse rende il ricorso inammissibile.
  • Nel ricorso per cassazione avverso le sentenze del giudice amministrativo speciale siciliano, il sindacato è circoscritto ai soli motivi inerenti alla giurisdizione e non può estendersi agli errores in iudicando o in procedendo, che attengono al modo di esercizio della giurisdizione.
  • Il difetto di giurisdizione denunciabile in cassazione riguarda lo sconfinamento dai limiti esterni della giurisdizione, non le censure sulla corretta applicazione delle norme processuali o sostanziali da parte del giudice amministrativo.
  • Nel giudizio di revocazione davanti al giudice amministrativo, eventuali contestazioni sulla comunicazione del deposito della sentenza o sulla ritualità delle notifiche non integrano, di per sé, una questione di giurisdizione, ma al più errori di giudizio o di procedura.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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