Cassazione Penale, Ordinanza n. 33813/2026 del 17/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 4 febbraio 2026 della Corte di appello di Genova, che aveva parzialmente riformato la condanna pronunciata in primo grado per furto. L'unico motivo denunciava violazione di legge per il mancato riconoscimento dell'intervenuta prescrizione del reato, commesso il 12 aprile 2018. Il ricorrente sosteneva che la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 non fosse applicabile qualora la sentenza di primo grado fosse stata emessa dopo l'entrata in vigore della legge n. 150 del 2022. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che il reato era stato commesso nel periodo di vigenza della cosiddetta Legge Orlando e che, secondo le Sezioni Unite, tale disciplina continua ad applicarsi ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019. Ha inoltre richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 38 del 2026, che ha dichiarato non fondate le questioni relative alla prosecuzione dell'applicazione della sospensione massima di un anno e sei mesi dopo la scadenza dei termini per il deposito delle sentenze di primo grado e d'appello. Considerando il termine massimo ordinario di prescrizione, le sospensioni processuali per complessivi 217 giorni e l'ulteriore sospensione prevista dalla disciplina applicabile, la Corte ha individuato il termine finale nel 17 novembre 2027, escludendo quindi che la prescrizione fosse maturata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché l'unico motivo, relativo alla prescrizione, era manifestamente infondato. Ha ritenuto applicabile al reato commesso il 12 aprile 2018 la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017, con conseguente differimento del termine finale al 17 novembre 2027. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
nel testo introdotto dall'art. 1 della legge 23 giugno 2017, n. 103
La disciplina della sospensione del corso della prescrizione si applica ai reati commessi durante la vigenza della legge n. 103 del 2017, dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019.
cosiddetta "Legge Orlando"
La disciplina introdotta dalla legge resta applicabile ai reati commessi nel periodo di sua vigenza.
La successiva legge non ha abrogato con effetti retroattivi la disciplina della sospensione della prescrizione applicabile ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge n. 103 del 2017.
legge 27 novembre 2021, n. 134
La successiva riforma non ha eliminato con effetti retroattivi l'applicabilità della disciplina della sospensione della prescrizione ai reati commessi nel periodo considerato.
legge n. 150 del 2022
Secondo la Corte, l'entrata in vigore di tale legge non impedisce l'applicazione della disciplina della sospensione della prescrizione ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in ragione della manifesta infondatezza dell'unico motivo.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La disciplina della sospensione della prescrizione prevista dall'art. 159 c.p., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, anche se le successive sentenze di merito sono state pronunciate dopo l'entrata in vigore di riforme ulteriori.
- L'abrogazione o la modifica successiva della disciplina della prescrizione non produce effetti retroattivi tali da escludere la sospensione applicabile ai reati commessi durante il periodo di vigenza della legge n. 103 del 2017.
- Nel calcolo della prescrizione devono essere computati sia i periodi di sospensione processuale maturati nel procedimento sia l'ulteriore periodo di sospensione previsto dalla disciplina applicabile al periodo di commissione del reato.
- È manifestamente infondato il motivo di ricorso che neghi l'applicabilità della sospensione della prescrizione ai reati commessi nel periodo 3 agosto 2017-31 dicembre 2019 sul solo presupposto che la sentenza di primo grado sia stata emessa dopo l'entrata in vigore della legge n. 150 del 2022.
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