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Ordinanza

Ordinanza n. 1340/2026 - Roma, Sezione 2T

per l’esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio n. 14442 del 21 luglio 2025 con la quale il TAR di Roma ha condannato il Ministero della Giustizia a dare esecuzione alla sentenza di questo Tribunale n. 10258/2019 depositata in data 2/8/2019.

Giustizia amministrativa202503182

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II TerOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di sentenze di ottemperanza relative al pagamento di somme dovute a titolo di spese processuali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto reclamo ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a., deducendo che il Ministero della Giustizia non aveva eseguito la sentenza del TAR Lazio n. 10258/2019, come imposto dalla successiva sentenza n. 14442/2025. Quest’ultima aveva condannato il Ministero al pagamento, in favore del difensore antistatario, di euro 200 oltre accessori di legge e alla refusione del contributo unificato, nominando quale Commissario ad acta, in caso di inottemperanza, un funzionario del Ministero da individuarsi dal Capo del Dipartimento competente. Nonostante la notificazione della sentenza e un’apposita istanza al Commissario ad acta, il pagamento non era stato effettuato entro i termini previsti. Il Ministero, costituito in giudizio, non ha svolto deduzioni sul mancato adempimento. Il giudice ha inoltre esaminato l’applicabilità della novella dell’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, che per un periodo biennale preclude l’avvio o sospende le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza relativi ai crediti considerati dalla disposizione.

La decisione

Il TAR ha accolto il reclamo. Ha escluso l’applicabilità, nella fase considerata, della sospensione prevista dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, rilevando che il giudizio di ottemperanza era già definito e che il Commissario ad acta si era già insediato. Il reclamo è stato quindi qualificato come strumento diretto ad assicurare l’esecuzione di un doppio giudicato. In applicazione del testo novellato dell’art. 5-sexies, secondo cui il Commissario ad acta è un funzionario dell’amministrazione soccombente, il TAR ha impegnato il Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia a individuare, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e dandone formale notizia al reclamante, il funzionario destinato a svolgere le funzioni di Commissario ad acta, eventualmente anche in sostituzione del precedente. Il funzionario dovrà dare esecuzione al giudicato entro i successivi sessanta giorni. Le spese sono state compensate, con statuizione "nulla spese".

Norme richiamate

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    Prevede il reclamo contro gli atti del commissario ad acta; il giudice lo ha utilizzato per adottare le misure necessarie a rendere effettiva l’esecuzione del giudicato.

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, legge 24 marzo 2001, n. 89

    decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni, i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi

    La sospensione temporanea non si applica alla fase di reclamo quando il giudizio di ottemperanza è già definito e il Commissario ad acta si è già insediato; il reclamo opera come strumento per assicurare l’esecuzione del giudicato già formatosi.

  • art. 5-sexies, legge 24 marzo 2001, n. 89, testo novellato

    un funzionario dell'amministrazione soccombente

    Il Commissario ad acta deve essere un funzionario dell’amministrazione soccombente; ciò consente al giudice di ordinare al competente organo ministeriale di individuare il funzionario incaricato dell’esecuzione.

  • art. 1, comma 817, legge 30 dicembre 2024, n. 20

    Ha modificato l’art. 5-sexies della legge n. 89/2001, introducendo la disciplina temporanea della sospensione delle azioni e qualificando il Commissario ad acta come funzionario dell’amministrazione soccombente.

Massime di principio

  • La sospensione temporanea delle azioni esecutive e dei giudizi di ottemperanza prevista dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001 non impedisce la prosecuzione di una fase di reclamo diretta ad assicurare l’esecuzione di un giudicato quando il giudizio di ottemperanza sia già definito e il Commissario ad acta si sia già insediato.
  • Nel giudizio di reclamo contro l’operato o l’inerzia del Commissario ad acta, il giudice dell’ottemperanza può adottare le misure organizzative necessarie a rendere effettivo il giudicato, imponendo al competente organo dell’amministrazione soccombente di individuare un funzionario incaricato dell’esecuzione entro un termine prefissato.
  • Quando la legge individua direttamente nell’amministrazione soccombente il soggetto cui appartiene il Commissario ad acta, la scelta del giudice può limitarsi a ordinare all’organo amministrativo competente l’individuazione del funzionario, senza valutazioni discrezionali sul merito della nomina.
  • Il funzionario individuato quale Commissario ad acta deve dare esecuzione al giudicato entro il termine assegnato dal giudice, decorrente dalla sua individuazione o dalla comunicazione del provvedimento secondo quanto stabilito nella decisione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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