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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1674/2015 del 29/01/2015

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (condomino danneggiato)

La controversia

Il ricorrente, partecipante al condominio e proprietario di un magazzino al piano scantinato e di locali commerciali, aveva convenuto in giudizio il condominio e singoli condomini chiedendo il risarcimento dei danni causati da infiltrazioni d'acqua e ristagni di umidità, nonché l'eliminazione delle cause. Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, attribuendo la responsabilità per il 50% e limitandola ai danni al magazzino, con responsabilità dei condomini entro le rispettive quote. La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 4805 del 7 novembre 2006, aveva respinto l'appello principale del condominio e quello incidentale del proprietario. Il proprietario ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 1294 c.c., sostenendo che il condominio e i condomini dovessero rispondere in solido; con il secondo ha censurato la motivazione sulla ripartizione al 50% della responsabilità, sull'accertamento delle cause delle infiltrazioni e dell'umidità, sulla ventilazione del locale, sulla colpa attribuitagli in quanto erede del costruttore e sulla disponibilità dell'immobile dal 1989, sull'esclusione dei danni ai locali commerciali dovuti al ristagno di acque piovane sul marciapiede, sulla valutazione del canone locativo ai fini del danno e sulla mancata prova dei danni e dei costi di ripristino. Il condominio ha proposto ricorso incidentale, lamentando che la Corte d'appello non avesse adeguatamente esaminato la censura relativa all'ulteriore obbligo di eseguire opere, ritenuto generico, indeterminato e oneroso. L'amministratore non ha depositato la delibera assembleare che lo autorizzasse a resistere e a proporre il ricorso incidentale.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi. Ha accolto il primo motivo del ricorso principale, affermando che il risarcimento del danno causato da una cosa comune in custodia è soggetto alla solidarietà prevista dall'art. 2055, primo comma, c.c.; i singoli condomini, quali comproprietari e custodi delle parti comuni, rispondono quindi solidalmente del danno imputabile a tali beni. Ha rigettato il secondo motivo perché sollecitava una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e del merito, senza individuare omissioni tematiche o errori logici scrutinabili in cassazione. Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale per difetto di legittimazione processuale dell'amministratore, non avendo questi depositato la delibera condominiale autorizzativa nonostante il termine concesso. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto e la Corte ha deciso nel merito, senza rinvio, condannando in solido tra loro i condomini evocati in giudizio al risarcimento del danno in favore dell'attore. Le spese del doppio grado di merito e del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 2055, primo comma, c.c.

    Se ne deve trarre, pertanto, che il risarcimento del danno da cosa in custodia di proprietà condominiale non si sottrae alla regola della responsabilità solidale ex art. 2055, I° comma c.c., individuati nei singoli condomini i soggetti solidalmente responsabili.

    Il danno causato da una cosa comune in custodia comporta la responsabilità solidale dei condomini, individuati quali soggetti cui sono imputabili la custodia e il danno.

  • art. 2051 c.c.

    A ciò va aggiunto che la stessa struttura della responsabilità per danni prevista dall’art. 2051 c.c. presuppone l’identificazione di uno o più soggetti cui sia imputabile la custodia.

    La responsabilità da cosa in custodia richiede l'individuazione dei soggetti che esercitano il governo della cosa; nel condominio, per le parti comuni, tale posizione è riferibile ai singoli condomini in ragione della disponibilità e dei poteri connessi alla comproprietà.

  • art. 1117 c.c.

    Solo questi ultimi, invece, possono considerarsi investiti del governo della cosa, in base ad una disponibilità di fatto e ad un potere di diritto che deriva loro dalla proprietà piena sui beni comuni ex art. 1117 c.c.

    La comproprietà delle parti comuni fonda, in capo ai condomini, la disponibilità e il potere di governo rilevanti per la custodia ai fini della responsabilità per i danni causati da tali beni.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    L’accoglimento del primo motivo del ricorso principale impone la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, consente la decisione della causa nel merito, ai sensi dell’art. 384, 2° comma c.p.c., condannando i condomini evocati in giudizio in solido tra loro al risarcimento del danno in favore dell’attore.

    Quando, dopo la cassazione, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere la causa nel merito.

  • art. 335 c.p.c.

    Preliminarmente va disposta ai sensi dell’art. 335 c.p.c. la riunione dei due ricorsi, in quanto proposti contro la medesima sentenza.

    I ricorsi proposti contro la medesima sentenza sono riuniti.

Massime di principio

  • Il risarcimento del danno causato da una cosa comune in custodia condominiale è regolato dalla responsabilità solidale prevista dall'art. 2055, primo comma, c.c.; i singoli condomini sono i soggetti solidalmente responsabili in quanto comproprietari e titolari dei poteri di governo della cosa comune.
  • La responsabilità ex art. 2051 c.c. richiede l'individuazione del custode. Per le parti comuni dell'edificio, il condominio, quale ente di gestione, e l'amministratore, quale mandatario, non sostituiscono i singoli condomini nell'individuazione dei soggetti investiti della custodia.
  • La censura in cassazione non può limitarsi a sollecitare una diversa lettura delle prove e delle risultanze istruttorie: deve individuare omissioni tematiche o vizi logici della motivazione, non potendo la Corte di legittimità procedere a una nuova valutazione del merito.
  • L'amministratore che propone ricorso incidentale per il condominio deve documentare la delibera assembleare che lo autorizza a resistere e a impugnare; in mancanza, il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione processuale.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeParti comuniImpugnazioni
RamiResponsabilità civileCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNesso di causalitàLitisconsorzio necessario

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