Cassazione Civile, Sentenza n. 9561/2015 del 12/05/2015
Sintesi
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Favorevole al resistente (finanziaria)
La controversia
La società finanziaria aveva convenuto il mutuatario davanti al Tribunale di Milano, deducendo che il 23 luglio 2001 gli aveva concesso un mutuo ipotecario di lire 500.000.000, da restituire in 96 rate mensili posticipate comprensive di quota capitale, e che le fatture emesse per complessivi 86.817,13 erano rimaste insolute. Il mutuatario aveva contestato la domanda e proposto riconvenzionale per ottenere la restituzione delle somme che assumeva versate in eccesso a causa di interessi anatocistici e usurari. Il Tribunale dichiarò risolto il mutuo per grave inadempimento del mutuatario, lo condannò a pagare 86.817,13 oltre interessi convenzionali dal 5 dicembre 2003 al saldo e rigettò la riconvenzionale. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 957/2011 depositata il 5 aprile 2011, respinse l’impugnazione. Con il primo motivo di ricorso per cassazione il mutuatario denunciò la violazione degli artt. 295 c.p.c. e 75, terzo comma, c.p.p., contestando il mancato accoglimento della richiesta di sospensione del giudizio civile in attesa del procedimento penale. Con il secondo motivo lamentò la mancata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio e la conseguente lesione del diritto di difesa. Con il terzo denunciò omessa e contraddittoria motivazione, sostenendo che non erano stati adeguatamente valutati i documenti e le contestazioni sui tassi applicati. Con il quarto dedusse la violazione della normativa antiusura, affermando che interessi remunerativi e moratori avrebbero superato il tasso soglia e invocando una CTU per accertare addebiti non giustificati.
La decisione
La Cassazione ha rigettato tutti i motivi. Il primo è infondato perché l’art. 295 c.p.c. richiede una pregiudizialità concreta e un vincolo di stretta consequenzialità tra le decisioni, non una mera analogia di fatti o questioni; nel rapporto tra giudizio civile e penale opera inoltre il principio di autonomia dei processi, e la sospensione del giudizio civile di danno è prevista nei casi indicati dall’art. 75 c.p.p., non ricorrenti nella fattispecie. Il secondo, il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, sono infondati: la Corte d’appello aveva motivato il diniego della CTU, rilevando che la verifica dell’usurarietà va effettuata al momento della convenzione, che le contestazioni confrontavano i tassi con le soglie vigenti alla scadenza delle rate, che era stato prodotto solo uno stralcio della perizia di parte senza le relative controdeduzioni e che altra perizia indicava il mancato superamento della soglia da parte dei tassi remunerativi pattuiti. La CTU non è un mezzo di prova destinato a supplire a carenze di allegazione o di prova e la sua ammissione è rimessa alla valutazione del giudice di merito; il ricorrente non aveva dimostrato che l’accertamento avrebbe smentito le risultanze poste a fondamento della decisione. La prova del carattere usurario degli interessi gravava inoltre su chi lo affermava, senza presunzione della sproporzione. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 7.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 295 c.p.c.
Per giurisprudenza di questa Corte l’art. 295 c.p.c., nel prevedere la sospensione necessaria del giudizio civile quando la decisione dipenda dalla definizione di altra causa, allude ad un vincolo di stretta ed effettiva consequenzialità fra due emanande statuizioni e quindi, coerentemente con l’obiettivo di evitare il conflitto di giudicati, non ad un mero collegamento fra diverse statuizioni, per l’esistenza di una coincidenza o analogia di riscontri fattuali o di quesiti di diritto da risolvere per la loro adozione, bensì ad un collegamento per cui l’altro giudizio (civile, penale o amministrativo), oltre ad investire una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte l’esito della causa da sospendere, deve essere pendente in concreto e coinvolgere le stesse parti (Cass. 14 dicembre 2010, n. 25272).
La sospensione necessaria presuppone un rapporto di pregiudizialità concreta e un nesso di stretta consequenzialità tra le decisioni; la mera comunanza o analogia di fatti o questioni giuridiche non è sufficiente.
art. 75, terzo comma, c.p.p.
In altri termini, il rapporto fra il giudizio civile e il giudizio penale è ispirato al principio della separatezza dei due giudizi, prevedendo che il giudizio civile di danno debba essere sospeso soltanto allorché l’azione civile sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado (art. 75 c.p.p.), in quanto esclusivamente in tali casi si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio civile di danno, che pertanto non può pervenire anticipatamente ad un esito potenzialmente difforme da quello penale in ordine alla sussistenza di uno o più dei comuni presupposti di fatto.
La sospensione del giudizio civile di danno in rapporto al processo penale opera nei casi individuati dalla disposizione, quando la sequenza processuale determina una concreta interferenza del giudicato penale; al di fuori di tali ipotesi i giudizi restano autonomi.
art. 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella l. 28 febbraio 2001, n. 24
In particolare la Corte ha ritenuto di non ammettere la c.t.u. in base alle seguenti considerazioni: a) che ai sensi dell’art. 1 del d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella l. 28 febbraio 2001, n. 24, di interpretazione autentica della 1. 7 marzo 1996, n. 108, la natura usuraria dei tassi d’interesse va determinata in riferimento al momento della convenzione e non a quello della dazione;
La natura usuraria degli interessi va valutata con riferimento al momento in cui gli interessi sono convenuti, non al momento del loro pagamento.
l. 7 marzo 1996, n. 108
In particolare la Corte ha ritenuto di non ammettere la c.t.u. in base alle seguenti considerazioni: a) che ai sensi dell’art. 1 del d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella l. 28 febbraio 2001, n. 24, di interpretazione autentica della 1. 7 marzo 1996, n. 108, la natura usuraria dei tassi d’interesse va determinata in riferimento al momento della convenzione e non a quello della dazione;
Nel quadro della disciplina antiusura, la soglia rilevante per valutare la natura usuraria del tasso è quella riferibile al momento della convenzione.
Massime di principio
- La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. richiede un rapporto di pregiudizialità concreto e un vincolo di stretta ed effettiva consequenzialità tra le statuizioni; la sola coincidenza o analogia di fatti o questioni giuridiche non basta.
- Il rapporto tra giudizio civile e giudizio penale è improntato all’autonomia dei processi; la sospensione del giudizio civile di danno è giustificata nei casi previsti dall’art. 75 c.p.p., quando il giudicato penale possa concretamente interferire con la decisione civile.
- Ai fini della verifica dell’usurarietà degli interessi, la valutazione va riferita al momento della convenzione e non a quello della dazione.
- La consulenza tecnica d’ufficio non è un mezzo di prova destinato a colmare carenze di allegazione o di prova; la sua ammissione è rimessa alla valutazione del giudice di merito, e chi deduce l’usurarietà deve dimostrarla senza poter presumere la sproporzione.
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