Cassazione Civile, Sentenza n. 8337/2015 del 24/04/2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuenti)
La controversia
Due società avevano stipulato finanziamenti garantiti da ipoteche su immobili della debitrice e su beni di terzi. Per le iscrizioni ipotecarie era stata versata l’imposta proporzionale; alcune iscrizioni, tuttavia, furono eseguite il 24 marzo 2006 con un grado diverso da quello pattuito. Per correggere l’errore, il notaio presentò una domanda di annotazione volta a rettificare l’ordine dei gradi; inoltre, le parti rinunciarono alle iscrizioni errate e stipularono nuovi atti per ottenere iscrizioni corrette, seguite dalle relative domande di cancellazione e di nuova iscrizione. L’Ufficio emise quattro avvisi di liquidazione, chiedendo l’imposta proporzionale per la rettifica del grado, per alcune cancellazioni e nuove iscrizioni e per formalità che riteneva fondate su atti distinti. I ricorsi delle società furono respinti in primo grado e la CTR della Toscana, con sentenza n. 70/2009 depositata il 12 ottobre 2009, rigettò gli appelli riuniti. Le società ricorsero per cassazione deducendo: 1) omessa pronuncia sulla censura di nullità o illegittimità per difetto di motivazione dell’avviso relativo alla rettifica del grado; 2) violazione delle norme sull’imposta ipotecaria, sostenendo che la correzione di un errore materiale non costituiva postergazione e doveva scontare l’imposta fissa; 3) omessa pronuncia sulla contrarietà delle pretese ai principi di buona fede, collaborazione e tutela dell’affidamento; 4) violazione della disciplina che assoggetta a un’unica imposta proporzionale le formalità relative allo stesso credito e derivanti dallo stesso atto, sostenendo che l’atto rilevante fosse il contratto di finanziamento; 5) omessa pronuncia sulla dedotta violazione del ne bis in idem per la nuova iscrizione relativa all’ippodromo di Montecatini. Chiesero l’accoglimento dei ricorsi.
La decisione
La Corte riunisce i ricorsi e accoglie il secondo motivo: la domanda di annotazione era fondata sul medesimo atto che aveva dato luogo alle iscrizioni e mirava soltanto a correggere l’ordine dei gradi, senza un negozio bilaterale dispositivo di postergazione. Si trattava quindi di rettifica di un errore materiale, assoggettata a imposta fissa ai sensi dell’art. 7 della tariffa allegata al d.P.R. n. 347 del 1990. Accoglie il terzo e il quinto motivo perché la CTR non si era pronunciata sulle censure relative, rispettivamente, ai principi di buona fede, collaborazione e tutela dell’affidamento e al ne bis in idem. Rigetta il quarto motivo: il regime agevolato dell’imposta fissa per le formalità successive richiede sia l’identità del credito garantito sia l’identità dell’atto in virtù del quale ciascuna formalità è eseguita; non basta che le formalità accedano al medesimo finanziamento. Poiché le nuove iscrizioni e alcune cancellazioni erano state eseguite sulla base di atti diversi, la censura non poteva essere accolta. Il primo motivo, relativo alla motivazione dell’avviso concernente la rettifica, resta assorbito. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio ad altra sezione della CTR della Toscana, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2843 c.c.
non è correlata ad alcun atto di postergazione del grado, che, a norma dell’art 2843 cc, quale atto dispositivo dell’ipoteca, avrebbe dovuto essere attuato mediante apposito negozio giuridico bilaterale
La postergazione del grado ipotecario è un atto dispositivo dell’ipoteca e richiede un apposito negozio giuridico bilaterale; una mera annotazione diretta a correggere un errore materiale nell’ordine delle iscrizioni non integra postergazione.
art. 2841, comma 2, c.c.
Trattandosi, dunque, di un mero errore materiale, e non di una postergazione del grado dell’ipoteca, lo stesso deve ritenersi emendabile ex art. 2841, 20 co, cc, che consente, appunto, la rettifica di omissioni ed inesattezze nei titoli o note di iscrizione ipotecaria salvo il caso, qui non ricorrente, in cui le stesse inducano incertezze su alcune indicazioni del titolo (relative alla persona del creditore, del debitore, del terzo datore d’ipoteca, all’ammontare del credito, o all’identità dei beni) che rendono invalida l’iscrizione.
Omissioni e inesattezze dei titoli o delle note d’iscrizione ipotecaria sono rettificabili quando non generano incertezze sugli elementi indicati dalla norma tali da rendere invalida l’iscrizione.
art. 7 della tariffa allegata al d.P.R. n. 347/1990
In ambito fiscale, la rettifica dell’errore materiale va, quindi, sussunta nella disciplina di cui all’art. 7 della tariffa allegata al dPR n. 347 del 1990, che assoggetta ad imposta fissa la “rettifica di altra iscrizione”.
La rettifica di un errore materiale nell’iscrizione ipotecaria, distinta dalla postergazione, è soggetta all’imposta ipotecaria in misura fissa.
art. 3 d.P.R. n. 347/1990
La norma in commento dispone, dunque, un trattamento fiscale meno gravoso -con la previsione dell’imposta in misura fissa per le formalità successive- rispetto a quello ordinario, prescritto dagli artt. 1 e 3 -secondo cui ciascuna formalità va soggetta ad imposta proporzionale-, in costanza del seguente duplice presupposto: le formalità devono garantire uno stesso credito (profilo che qui non è contestato) ed essere eseguite in virtù di uno stesso atto, e tale deve intendersi quello in base al quale la formalità viene eseguita.
In via ordinaria ciascuna formalità ipotecaria è soggetta all’imposta proporzionale; l’applicazione del regime di imposta fissa per formalità successive dipende dalla ricorrenza congiunta dei presupposti previsti dall’art. 4.
art. 4, commi 1 e 3, d.P.R. n. 347/1990
La norma in commento dispone, dunque, un trattamento fiscale meno gravoso -con la previsione dell’imposta in misura fissa per le formalità successive- rispetto a quello ordinario, prescritto dagli artt. 1 e 3 -secondo cui ciascuna formalità va soggetta ad imposta proporzionale-, in costanza del seguente duplice presupposto: le formalità devono garantire uno stesso credito (profilo che qui non è contestato) ed essere eseguite in virtù di uno stesso atto, e tale deve intendersi quello in base al quale la formalità viene eseguita.
L’imposta proporzionale è dovuta per una sola formalità e l’imposta fissa per le successive soltanto quando queste garantiscano lo stesso credito e siano eseguite in virtù dello stesso atto, inteso come l’atto sulla cui base la singola formalità viene eseguita. La regola si estende alle annotazioni.
art. 10, comma 1, L. n. 212/2000
L’omessa pronuncia denunciata coi motivi terzo e quinto è fondata, non avendo l’impugnata sentenza pronunciato sui motivi d’appello, esattamente trascritti nel ricorso, coi quali era stato, rispettivamente, lamentato il contrasto delle pretese fiscali con i principi di buona fede, collaborazione e tutela dell’affidamento, di cui all’art 10, 1° co, della l n. 212 del 2000, ed affermata la violazione del principio del ne bis in idem.
La censura fondata sull’art. 10, comma 1, dello Statuto del contribuente, relativa a buona fede, collaborazione e tutela dell’affidamento, deve essere esaminata dal giudice del merito; la Corte rileva l’omessa pronuncia della CTR senza decidere nel merito la censura.
art. 112 c.p.c.
L’omessa pronuncia denunciata coi motivi terzo e quinto è fondata, non avendo l’impugnata sentenza pronunciato sui motivi d’appello, esattamente trascritti nel ricorso
La mancata decisione su specifiche censure d’appello ritualmente riproposte integra omessa pronuncia e comporta la cassazione della sentenza sul punto.
Massime di principio
- La correzione di un errore materiale nell’ordine dei gradi delle iscrizioni ipotecarie non costituisce postergazione del grado quando manca un negozio bilaterale dispositivo dell’ipoteca; ricorrendone i presupposti, la rettifica è soggetta all’imposta ipotecaria fissa.
- Il regime per cui, rispetto a formalità successive, l’imposta proporzionale è dovuta per una sola formalità e l’imposta fissa per le altre richiede congiuntamente che le formalità garantiscano lo stesso credito e siano eseguite in virtù dello stesso atto. Per «stesso atto» si intende l’atto sulla cui base viene eseguita ciascuna formalità, non semplicemente la fonte del credito garantito.
- Il giudice d’appello deve pronunciarsi sulle specifiche doglianze ritualmente proposte; l’omessa decisione su di esse determina la cassazione della sentenza in relazione ai motivi accolti.
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