Cassazione Civile, Sentenza n. 11224/2015 del 29/05/2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dalla condotta dell’amministratrice di una società, rimasta in carica fino all’ottobre 1994, che nel luglio dello stesso anno aveva costituito con il marito una nuova società. La nuova società era subentrata nel rapporto con il cliente IAL-CISL Lazio e aveva acquisito alcuni dipendenti e collaboratori della società originaria. I giudici di merito hanno ravvisato concorrenza sleale, considerando anche la confondibilità delle denominazioni sociali e la continuità sostanziale delle prestazioni formative offerte alla clientela, e hanno condannato la nuova società e i due soci al risarcimento di € 77.468,53. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 41/2008 depositata il 7 gennaio 2008, aveva confermato la condanna. Con quattro motivi, i ricorrenti hanno dedotto: (1) violazione degli artt. 2598 e 2600 c.c., contestando la responsabilità dei due soci, non imprenditori, in assenza di accertamento del dolo o della colpa e di un rapporto di concorrenzialità, anche in ragione della pretesa diversità dell’oggetto sociale; (2) vizio di motivazione sulla capacità individualizzante della denominazione “Infodis”, sostenendo che essa derivasse da un acronimo diffuso; (3) ulteriore vizio motivazionale sulla ritenuta identità di oggetto e attività delle due società; (4) vizio di motivazione sulla liquidazione del danno in base a tre annualità del rapporto con IAL-CISL, lamentando che la società originaria avesse cessato l’attività prima del decorso del triennio e che mancasse certezza sul fatturato relativo a quel rapporto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati il primo e il terzo motivo, poiché il terzo che agisce per conto di un concorrente o in collegamento con esso può essere corresponsabile e, nel caso concreto, i giudici di merito avevano plausibilmente accertato che i due soci avessero voluto creare un soggetto sostitutivo della società originaria, avvalendosi dei ruoli ricoperti e traendone un vantaggio diretto; inoltre, l’attività effettivamente esercitata dalle due società era identica. Ha respinto anche il secondo motivo: la confondibilità era stata accertata considerando sia l’uso comune della denominazione “Infodis” — non neutralizzato dall’aggiunta di “Italia” — sia il contesto concreto e la finalità di ingenerare nella clientela l’idea di continuità delle prestazioni; la valutazione concreta dei segni e del loro uso costituisce giudizio di fatto non censurabile in cassazione. Ha respinto il quarto motivo, giudicando plausibile la liquidazione equitativa del danno sulla base della redditività presumibile per tre anni del rapporto con il principale cliente, che assicurava un fatturato annuo di circa 150 milioni di lire, e rilevando che la valutazione equitativa è sindacabile in legittimità solo in caso di motivazione totalmente mancante, macroscopico scostamento dai dati di comune esperienza o radicale contraddittorietà. I ricorrenti sono stati condannati in solido a rimborsare alla curatela le spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi € 7.200, di cui € 7.000 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 2598 c.c.
Nel caso in esame i giudici del merito hanno ritenuto che tale confondibilità risulti accertata non solo per il comune uso della denominazione “Infodis”, essendo irrilevante l’aggiunta della parola “Italia”, ma anche per la concreta attività svolta dai ricorrenti appunto allo scopo «di ingenerare nella clientela l’idea di una sostanziale continuità delle prestazioni offerte dall’attrice» Infodis s.r.l.
La tutela contro la concorrenza sleale per confondibilità può fondarsi sulla concreta capacità dell’uso dei segni e delle modalità operative di ingenerare nella clientela l’idea di continuità tra imprese.
art. 2600 c.c.
Quanto alla dedotta carenza di accertamento dello stato soggettivo dei soci della Infodis Italia s.r.1., i giudici del merito hanno plausibilmente ritenuto che «Pantalei e Filiberti abbiano specificamente voluto dare vita ad un diverso soggetto che venisse, di fatto, a sostituirsi alla società attrice nell’espletamento degli incarichi che potevano provenire dallo IAL-CISL, avvalendosi dei ruoli assunto nell’ambito dell’attrice e ritraendo un vantaggio diretto da tale operazione».
La corresponsabilità del terzo per concorrenza sleale richiede l’accertamento del suo coinvolgimento soggettivo; tale requisito può risultare dalla volontà di creare un soggetto sostitutivo del concorrente, sfruttando la posizione ricoperta presso quest’ultimo e traendone un vantaggio.
art. 2564 c.c.
Secondo la giurisprudenza di questa corte, «ai fini della tutela della ditta o della denominazione sociale accordata dagli artt. 2564 e 2567 c.c., quando si deduca il pericolo di confusione per l’uso fattone da altro imprenditore, così come ai fini della tutela ex art. 2598 n. l c.c. quando tale uso integri altresì concorrenza sleale, è sufficiente che si verifichi una situazione potenzialmente pre..giudizievole e cioè la virtuale possibilità di confusione tra le ditte e le denominazioni sociali di due imprenditori, ovvero la astratta idoneità del comportamento tenuto dalla ditta o società concorrente ad incidere negativamente sul profitto che l’imprenditore si propone di ottenere attraverso l’esercizio dell’impresa».
La tutela della ditta o della denominazione sociale non presuppone una confusione già verificatasi: è sufficiente una situazione potenzialmente pregiudizievole, ossia la possibilità virtuale di confusione o l’astratta idoneità della condotta a incidere negativamente sul profitto dell’impresa.
art. 2567 c.c.
Secondo la giurisprudenza di questa corte, «ai fini della tutela della ditta o della denominazione sociale accordata dagli artt. 2564 e 2567 c.c., quando si deduca il pericolo di confusione per l’uso fattone da altro imprenditore, così come ai fini della tutela ex art. 2598 n. l c.c. quando tale uso integri altresì concorrenza sleale, è sufficiente che si verifichi una situazione potenzialmente pre..giudizievole e cioè la virtuale possibilità di confusione tra le ditte e le denominazioni sociali di due imprenditori, ovvero la astratta idoneità del comportamento tenuto dalla ditta o società concorrente ad incidere negativamente sul profitto che l’imprenditore si propone di ottenere attraverso l’esercizio dell’impresa».
Per la tutela della denominazione sociale è sufficiente il pericolo potenziale di confusione o l’idoneità astratta della condotta a pregiudicare il profitto dell’impresa, senza necessità di dimostrare una confusione concretamente verificatasi.
Massime di principio
- Il terzo che agisce per conto di un concorrente del danneggiato o comunque in collegamento con esso può essere corresponsabile per concorrenza sleale; il suo coinvolgimento soggettivo può essere desunto dalla volontà di creare un soggetto che sostituisca di fatto il concorrente, sfruttando i ruoli ricoperti al suo interno e traendone un vantaggio diretto.
- Ai fini della concorrenza sleale per confondibilità, è sufficiente una situazione potenzialmente pregiudizievole, consistente nella virtuale possibilità di confusione tra denominazioni o nell’astratta idoneità della condotta a incidere negativamente sul profitto dell’impresa; la valutazione considera congiuntamente i segni distintivi e il contesto concreto del loro uso.
- La somiglianza confusoria va valutata anche in relazione all’attività effettivamente esercitata: la diversità formale delle descrizioni contenute negli statuti non è decisiva quando le imprese svolgano in concreto attività identiche.
- La liquidazione equitativa del danno da concorrenza sleale segue i principi generali del risarcimento da fatto illecito. La valutazione del giudice di merito è censurabile in cassazione solo se priva totalmente di giustificazione, macroscopicamente contraria ai dati di comune esperienza o radicalmente contraddittoria.
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