Cassazione Civile, Sentenza n. 9100/2015 del 06/05/2015
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministratore)
La controversia
Il curatore del fallimento, nel maggio 2001, convenne l’ex amministratore unico della società chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per la distrazione di beni custoditi nei locali sociali e per l’omessa redazione dei bilanci relativi agli esercizi 1994 e 1995, l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali relative agli stessi anni e la mancata tenuta delle scritture contabili. Il Tribunale di Napoli accolse la domanda e liquidò il danno in euro 96.593,04, pari alla differenza tra attivo e passivo fallimentare; la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 3131/2006, depositata il 13 ottobre 2006, rigettò il gravame, ritenendo accertate le violazioni dei doveri amministrativi e corretta la liquidazione, poiché l’assenza delle scritture impediva di ricostruire la situazione patrimoniale effettiva. L’amministratore ricorse per cassazione con un unico motivo articolato in più profili: violazione degli artt. 1218, 2043, 2392, 2393, 2394 e 2792 c.c., sostenendo che mancavano la prova del danno e i presupposti per liquidarlo con un criterio presuntivo; vizio di motivazione sulla relazione causale tra le condotte contestate e il pregiudizio; violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa risposta alle censure formulate in appello. La curatela eccepì l’inammissibilità del ricorso.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno respinto l’eccezione d’inammissibilità: la pluralità di profili riuniti in un unico motivo non rende di per sé inammissibile il ricorso quando le doglianze sono chiaramente individuabili; erano inoltre presenti i quesiti di diritto richiesti dall’art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis. Hanno rigettato la censura di violazione dell’art. 112 c.p.c., chiarendo che la mancata risposta a singole argomentazioni non equivale a omessa pronuncia sulla domanda. Hanno invece accolto le censure relative all’individuazione e alla liquidazione del danno: la mancanza delle scritture contabili, anche se imputabile all’amministratore, non consente da sola di porre a suo carico l’intero deficit fallimentare, perché occorre allegare e accertare specifici inadempimenti causalmente idonei a produrre il danno richiesto. La differenza tra passivo e attivo può essere utilizzata soltanto per una liquidazione equitativa, ricorrendone i presupposti e motivando sia l’impossibilità di accertare gli effetti dannosi specifici sia la plausibilità del criterio nel caso concreto. La Corte ha quindi accolto il ricorso nei termini indicati, cassato la sentenza e rinviato alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 146, comma 2, l. fall.
nell’assumere l’iniziativa giudiziale di cui trattasi, a norma del secondo comma dell’art. 146 I. fall., il curatore del fallimento della società ha esercitato cumulativamente sia l’azione sociale di responsabilità che sarebbe stata esperibile dalla medesima società, se ancora in bonis, nei confronti del proprio amministratore ai sensi dell’art. 2393 c.c., sia l’azione che, ai sensi del successivo art. 2394, sarebbe spettata ai creditori sociali danneggiati dall’incapienza del patrimonio della società debitrice
Nel fallimento della società, il curatore può esercitare cumulativamente l’azione sociale di responsabilità e quella spettante ai creditori sociali.
art. 2393 c.c.
il curatore del fallimento della società ha esercitato cumulativamente sia l’azione sociale di responsabilità che sarebbe stata esperibile dalla medesima società, se ancora in bonis, nei confronti del proprio amministratore ai sensi dell’art. 2393 c.c., sia l’azione che, ai sensi del successivo art. 2394, sarebbe spettata ai creditori sociali danneggiati dall’incapienza del patrimonio della società debitrice
L’azione sociale di responsabilità è esperibile dalla società nei confronti dell’amministratore e, in caso di fallimento, può essere esercitata dal curatore insieme all’azione dei creditori sociali.
art. 2394 c.c.
il curatore del fallimento della società ha esercitato cumulativamente sia l’azione sociale di responsabilità che sarebbe stata esperibile dalla medesima società, se ancora in bonis, nei confronti del proprio amministratore ai sensi dell’art. 2393 c.c., sia l’azione che, ai sensi del successivo art. 2394, sarebbe spettata ai creditori sociali danneggiati dall’incapienza del patrimonio della società debitrice
L’azione di responsabilità dei creditori sociali per l’incapienza del patrimonio può essere esercitata dal curatore cumulativamente con l’azione sociale.
art. 2487, comma 2, c.c. (testo previgente)
trattandosi di vicenda anteriore alla riforma del diritto societario, attuata dal d. Igs. n. 6 del 2003, le suindicate norme del codice civile, dettate per la società azionaria, risultano integralmente applicabili anche alla società a responsabilità limitata in virtù del richiamo operato dal secondo comma del successivo art. 2487
Per la vicenda anteriore alla riforma societaria del 2003, le disposizioni sulla responsabilità degli amministratori delle società azionarie richiamate dalla Corte si applicavano integralmente anche alle società a responsabilità limitata in forza dell’art. 2487, comma 2, c.c.
art. 1218 c.c.
Ma – come s’è visto – compete pur sempre al creditore l’onere di allegare l’altrui comportamento non conforme al contratto o alla legge, oltre che di allegare e provare il danno ed il nesso di causalità. Ed a maggior ragione tali oneri gravano su chi agisce per far valere un’altrui responsabilità extracontrattuale, dovendo egli in aggiunta farsi carico (non solo di allegare, ma altresì) di provare il comportamento del convenuto in violazione del dovere del neminem laedere
Nell’azione contrattuale l’attore deve allegare l’inadempimento e allegare e provare danno e nesso causale; nell’azione extracontrattuale deve anche provare la condotta illecita. La regola dell’art. 1218 c.c. riguarda inoltre l’onere del debitore di dimostrare la causa non imputabile dell’inadempimento.
art. 2697 c.c.
La sua applicazione, infatti, postula pur sempre che, come già prima ampiamente sottolineato, l’attore abbia allegato un inadempimento del convenuto almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno di cui pretende il risarcimento.
La vicinanza o disponibilità della prova non giustifica lo spostamento dell’onere probatorio se l’attore non ha prima allegato un inadempimento almeno astrattamente idoneo a causare il danno. La mancata tenuta della contabilità non trasferisce quindi all’amministratore l’onere di dimostrare che il deficit fallimentare non dipende da ulteriori, non specificati inadempimenti.
art. 1226 c.c.
Naturalmente, resta fermo che, se la mancanza delle scritture contabili rende difficile per il curatore una quantificazione ed una prova precisa del danno che sia di volta in volta riconducibile ad un ben determinato inadempimento imputabile all’amministratore della società fallita, lo stesso curatore potrà invocare a proprio vantaggio la disposizione dell’art. 1226 c.c. e perciò chiedere al giudice di provvedere alla liquidazione del danno in via equitativa.
Se è difficile quantificare precisamente un danno già ricondotto a uno specifico inadempimento, il curatore può chiedere la liquidazione equitativa. Il giudice può utilizzare anche il deficit fallimentare come parametro, ma deve motivare l’impossibilità di accertare gli effetti dannosi specifici e la plausibilità del criterio nel caso concreto.
art. 112 c.p.c.
La circostanza che il giudice d’appello non abbia dato risposta – o non abbia dato una risposta che la parte consideri adeguata – ad una o più delle argomentazioni addotte dall’impugnante a sostegno del gravame non implica, infatti, che quel giudice non si sia pronunciato sulla domanda propostagli, la quale non s’identifica con le singole argomentazioni che la sostengono.
L’omessa risposta a una o più argomentazioni difensive non integra violazione dell’art. 112 c.p.c. se il giudice si è pronunciato sulla domanda; può eventualmente rilevare come vizio di motivazione.
art. 366-bis c.p.c.
Non manca neppure la formulazione dei quesiti di diritto, richiesti dall’art. 366-bis c.p.c. (ormai abrogato, ma ancora applicabile ratione temporis nella presente fattispecie), riferibili a tutti i suaccennati profili di doglianza
Per il ricorso soggetto ratione temporis alla norma, i quesiti di diritto devono riferirsi ai profili di doglianza; la Corte ne ha rilevato la presenza nella fattispecie.
art. 25, comma 2, Cost.
Ciò potrebbe oggi forse non apparire più così incompatibile con i principi generali del nostro ordinamento, come una volta si riteneva, giacché negli ultimi decenni sono state qua e là introdotte disposizioni volte a dare un connotato lato sensu sanzionatorio al risarcimento (si pensi, ad esempio, all’ultimo comma dell’art. 96 c.p.c. in materia di responsabilità processuale aggravata), ma non lo si può ammettere al di fuori dei casi nei quali una qualche norma di legge chiaramente lo preveda, ostandovi il principio desumibile dal secondo comma dell’art. 25 Cost., nonché dall’art. 7 della Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali.
La funzione punitiva o sanzionatoria del risarcimento non è ammissibile al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge; la Corte richiama il principio di legalità desumibile dall’art. 25, comma 2, Cost.
art. 7 CEDU
Ciò potrebbe oggi forse non apparire più così incompatibile con i principi generali del nostro ordinamento, come una volta si riteneva, giacché negli ultimi decenni sono state qua e là introdotte disposizioni volte a dare un connotato lato sensu sanzionatorio al risarcimento (si pensi, ad esempio, all’ultimo comma dell’art. 96 c.p.c. in materia di responsabilità processuale aggravata), ma non lo si può ammettere al di fuori dei casi nei quali una qualche norma di legge chiaramente lo preveda, ostandovi il principio desumibile dal secondo comma dell’art. 25 Cost., nonché dall’art. 7 della Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali.
La Corte richiama il principio di legalità dell’art. 7 CEDU per escludere che il risarcimento possa assumere una funzione sanzionatoria senza una chiara base legislativa.
Massime di principio
- Nelle azioni di responsabilità contro gli amministratori, il danno risarcibile deve essere individuato in relazione agli specifici inadempimenti allegati dall’attore e al nesso causale tra ciascuna condotta e il pregiudizio; non è sufficiente la mera constatazione della violazione di un dovere amministrativo.
- Il deficit risultante dalla differenza tra passivo e attivo fallimentare non può essere automaticamente imputato all’amministratore come danno conseguente alla sua condotta: l’insolvenza può avere cause diverse e il deficit può comprendere perdite anteriori o passività maturate durante la liquidazione.
- L’omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili può causare specifici pregiudizi, quali maggiori oneri per l’attività del curatore o per la procedura, ma non prova da sola che l’intero deficit patrimoniale sia stato causato dall’amministratore e non determina l’inversione dell’onere della prova rispetto a danni non causalmente collegati a quella omissione.
- Il criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare può essere impiegato come parametro di liquidazione equitativa soltanto quando ne ricorrano i presupposti; la decisione deve indicare perché non sia possibile accertare gli effetti dannosi specifici e perché il criterio sia logicamente plausibile alla luce delle circostanze concrete.
- Nelle azioni contrattuali di responsabilità, l’attore deve allegare l’inadempimento qualificato, ossia astrattamente idoneo a causare il danno, e allegare e provare danno e nesso causale; nella responsabilità extracontrattuale deve inoltre provare la condotta illecita. La vicinanza della prova non supplisce alla mancata allegazione della condotta causalmente rilevante.
- La mancata risposta del giudice a singole argomentazioni difensive non integra, di per sé, omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c., poiché la domanda non coincide con gli argomenti addotti a suo sostegno.
- Il risarcimento non può essere utilizzato con funzione sanzionatoria al di fuori dei casi in cui tale funzione sia chiaramente prevista dalla legge.
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