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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11636/2015 del 05/06/2015

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L’Agenzia delle Entrate aveva notificato al contribuente un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2000, recuperando maggiori IRPEF, addizionali regionale e comunale, IRAP e IVA, oltre a interessi e sanzioni. Sulla base di una verifica della Guardia di Finanza conclusa il 4 ottobre 2004, l’Ufficio aveva qualificato l’attività svolta presso un immobile sito a Forio come gestione imprenditoriale di un residence, anziché come locazione stagionale di alcuni locali ammobiliati. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente; la CTR della Campania, con sentenza n. 106/20/08 depositata il 27 giugno 2008, aveva invece accolto l’appello dell’Ufficio, valorizzando, tra gli altri elementi, la presenza di ospiti, i consumi di acqua ed energia, la capacità ricettiva e le attività di pulizia e riassetto. Il contribuente ha proposto tre motivi: violazione e falsa applicazione dell’art. 2082 c.c., contestando la qualificazione dell’attività come impresa e sostenendo che i servizi accessori non avessero rilievo autonomo e paritetico rispetto al godimento dell’alloggio; insufficiente motivazione sulla valutazione degli elementi utilizzati dalla CTR, ritenuti non univoci o compatibili anche con la locazione; omessa pronuncia sulla contestazione dei criteri di calcolo dei corrispettivi e del reddito accertato. In sede di legittimità il ricorrente ha inoltre dedotto la formazione, durante il giudizio, del giudicato esterno derivante da due sentenze della CTR relative agli anni d’imposta 1997 e 1998, concernenti la medesima struttura e originate dal medesimo processo verbale di constatazione.

La decisione

Il ricorso notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato dichiarato inammissibile, perché il Ministero non era stato parte del giudizio di merito. Nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, la Corte ha accolto il ricorso sulla base del giudicato esterno formatosi, durante il giudizio di cassazione, sulle sentenze relative agli anni 1997 e 1998. Tali pronunce, rese tra le stesse parti e sulla base dei medesimi elementi istruttori riferiti allo stesso immobile, avevano escluso la natura imprenditoriale dell’attività e riconosciuto la locazione stagionale di alcuni locali. In mancanza di fatti sopravvenuti idonei a mutare il quadro di riferimento, tale qualificazione giuridica, comune ai diversi periodi d’imposta, precludeva una diversa qualificazione per l’anno 2000. La Corte ha ritenuto che la controversia IVA non coinvolgesse una problematica di abuso del diritto tale da impedire l’efficacia del giudicato, poiché l’esclusione dell’IVA conseguiva alla qualificazione dell’attività come locazione e non come impresa. L’efficacia preclusiva del giudicato ha reso superfluo l’esame dei tre motivi originari. La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio per la formazione del giudicato esterno. Le spese dell’intero giudizio tra contribuente e Agenzia sono state compensate per la sopravvenienza del giudicato soltanto in pendenza del giudizio di legittimità; nulla è stato disposto sulle spese nel rapporto con il Ministero.

Norme richiamate

  • art. 2082 c.c.

    La qualificazione giuridica preliminare del rapporto in termini di locazione stagionale di appartamenti, di cui ai precedenti giudicati intercorsi tra le parti medesime riguardo allo stesso immobile relativi agli anni 1997 e 1998, precluda anche per l’anno d’imposta 2000 — in assenza della rappresentazione o deduzione di alcun fatto sopravvenuto idoneo a mutare il relativo quadro di riferimento — la diversa qualificazione dell’esercizio dell’attività medesima quale attività d’impresa destinata alla prestazione di servizi di natura alberghiera e la conseguente qualificazione dei redditi dalla stessa tratti come reddito d’impresa.

    La Corte non decide nel merito la configurabilità dell’impresa ai sensi dell’art. 2082 c.c.; ritiene preclusa, per l’anno 2000, la diversa qualificazione dell’attività come impresa, in forza del giudicato esterno formatosi sulla qualificazione della medesima attività come locazione stagionale e in assenza di fatti sopravvenuti.

  • art. 2909 c.c.

    qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato defmito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo.

    Il giudicato esterno preclude il riesame di un punto fondamentale comune a controversie tra le stesse parti quando l’accertamento compiuto nel primo giudizio costituisce la premessa logica indispensabile della decisione. In materia tributaria l’effetto può estendersi a periodi d’imposta diversi per qualificazioni giuridiche tendenzialmente permanenti, se non intervengono fatti sopravvenuti che mutino il quadro.

  • art. 382, ultimo comma, c.p.c.

    La sentenza impugnata va, per l’effetto, cassata senza rinvio (art. 382 ultimo comma c.p.c.) in ragione dell’avvenuta formazione del giudicato esterno.

    La formazione del giudicato esterno che preclude la decisione sulla controversia giustifica la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.

  • art. 366-bis c.p.c.

    Dato atto che l’illustrazione dei motivi è conclusa da idonei quesiti di diritto, quanto al primo ed al terzo, e dall’omologo quesito di fatto con chiara indicazione dei fatti controversi e decisivi per il giudizio quanto al prospettato vizio di motivazione, secondo l’art. 366 bis c.p.c., norma ancora applicabile, ratione temporis, al presente giudizio, preliminarmente deve vagliarsi l’eccezione di giudicato esterno, sopravvenuto in pendenza del proposto giudizio di legittimità, in. forza delle succitate pronunce della CTR della Campania prodotte in atti dal ricorrente.

    La Corte dà atto che i motivi soddisfano i requisiti di formulazione previsti dall’art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis, e procede quindi all’esame preliminare del giudicato esterno sopravvenuto.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno può essere rilevato anche in sede di legittimità quando si formi durante il giudizio di cassazione e sia documentato ritualmente.
  • Tra le stesse parti, il giudicato formatosi su una questione di fatto o di diritto che costituisce premessa logica indispensabile della decisione preclude il riesame della medesima questione in un successivo giudizio relativo allo stesso rapporto, anche se il petitum o la finalità della controversia sono diversi.
  • In materia tributaria, la diversa autonomia dei periodi d’imposta non impedisce che il giudicato relativo a una qualificazione giuridica tendenzialmente permanente si estenda ad altri periodi, quando gli accertamenti si fondino sul medesimo quadro fattuale e non siano dedotti fatti sopravvenuti idonei a modificarlo.
  • La preclusione derivante dal giudicato esterno può essere applicata alla qualificazione dell’attività esercitata e dei relativi redditi per annualità diverse quando la qualificazione sia il presupposto comune della disciplina tributaria applicabile.
  • La questione di compatibilità del giudicato con il diritto dell’Unione in materia di IVA non ricorre, secondo la decisione, quando la controversia è risolta sulla qualificazione dell’attività come locazione anziché come attività d’impresa e non attiene a pratiche abusive.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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