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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 121/2015 del 09/01/2015

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell’IRPEF trattenuta dal datore di lavoro sulle somme corrisposte a titolo di incentivo alle dimissioni, in relazione al contrasto tra la disciplina nazionale e il diritto comunitario accertato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con pronuncia del 21 luglio 2005. La Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, con sentenza del 25 giugno 2012, depositata il 10 luglio 2012, riformò la decisione di primo grado e accolse la domanda, ritenendola tempestiva perché presentata entro il termine decorrente dalla pronuncia della Corte di giustizia. L’Agenzia delle Entrate propose un unico motivo di ricorso per cassazione, denunciando violazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973: sosteneva che il termine di decadenza per chiedere il rimborso dovesse decorrere dalla data del versamento indebito, e non dalla successiva pronuncia della Corte di giustizia. Il contribuente non si è difeso in Cassazione.

La decisione

La Corte ha accolto l’unico motivo. Richiamando il principio enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13676/2014, ha stabilito che, anche quando l’imposta sia dichiarata incompatibile con il diritto dell’Unione europea da una pronuncia della Corte di giustizia, il termine di decadenza per l’istanza di rimborso decorre dalla data del versamento e non dalla pronuncia europea. Poiché dagli atti risultava che la domanda era stata presentata oltre 48 mesi dopo la ritenuta alla fonte oggetto della richiesta, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda di rimborso. Le spese di lite sono state integralmente compensate in considerazione dei non univoci precedenti di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 602/1973

    il termine di decadenza previsto dalla normativa tributaria (per le imposte sui redditi, articolo 38 d.P.R. n. 602 del 1973) per l’esercizio del diritto al rimborso, attraverso la presentazione di apposita istanza, decorre dalla data del versamento dell’imposta e non da quella, successiva, in cui è intervenuta la pronuncia che ha sancito la contrarietà della stessa all’ordinamento comunitario.

    Il termine decadenziale per chiedere il rimborso decorre dal versamento dell’imposta, anche se la sua incompatibilità con il diritto dell’Unione europea viene accertata successivamente dalla Corte di giustizia.

Massime di principio

  • Quando un’imposta è successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell’Unione europea, il termine di decadenza previsto per domandarne il rimborso decorre dalla data del versamento e non dalla pronuncia della Corte di giustizia che ne ha accertato l’incompatibilità.
  • Se la domanda di rimborso delle imposte sui redditi è presentata oltre 48 mesi dalla ritenuta alla fonte oggetto della richiesta, essa è tardiva secondo il termine applicabile e può essere rigettata nel merito.

Come è indicizzato

MaterieRimborsi
RamiTributi
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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