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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08788/2023 del 28/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una pensionata volta a ottenere il ricalcolo della base di computo della quota B del proprio trattamento pensionistico, con specifico riferimento ai supplementi di pensione. In primo grado il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda, ritenendo illegittimo il provvedimento di liquidazione nella parte in cui aveva determinato la quota B sulla media delle retribuzioni entro un limite massimo anziché sulla media effettiva, e la Corte d'appello di Roma aveva confermato la decisione. L'INPS ricorre per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971 e dell'art. 4 del d.lgs. n. 182 del 1997, sostenendo che per la quota B dei lavoratori dello spettacolo debba applicarsi il massimale specificamente previsto per tale categoria e non quello generale dell'assicurazione obbligatoria. Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 2934, 2938 e 2946 c.c., lamentando l'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione decennale del credito della pensionata.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, richiama il consolidato orientamento secondo cui, per la determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, permane il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, come modificato, non essendo stato abrogato né espressamente né per incompatibilità. In applicazione di tale principio, la sentenza impugnata viene cassata in relazione al motivo accolto e la causa viene rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione perché riesamini il merito. Il secondo motivo resta assorbito.

Norme richiamate

  • art. 12 d.P.R. n. 1420 del 1971

    Fissa, per i lavoratori dello spettacolo, un limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile che continua a operare nel calcolo della quota B della pensione.

  • art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182 del 1997

    Ha modificato la disciplina di settore, ma non ha abrogato il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile previsto per il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

  • art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182 del 1997

    Va coordinato con il limite specifico di settore; non introduce l'eliminazione del massimale massimo pensionabile per la quota B.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale invocata per dedurre la violazione di legge in cassazione.

  • art. 2934 c.c.

    Richiamato come norma in tema di prescrizione estintiva del credito.

  • art. 2938 c.c.

    Richiamato a sostegno della censura sull'omessa valutazione dell'eccezione di prescrizione.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato quale termine di prescrizione ordinaria decennale del credito azionato.

Massime di principio

  • Nel calcolo della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, le retribuzioni giornaliere superiori al limite massimo previsto dalla disciplina speciale di settore non si considerano per la parte eccedente.
  • Il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile previsto per il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo non risulta abrogato né da interventi successivi espressi né per incompatibilità, e continua a svolgere funzione coessenziale nella disciplina del trattamento.
  • Le norme speciali di settore vanno interpretate in modo sistematico, tenendo conto dell'esigenza di bilanciare l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche con l'equilibrio economico-finanziario dell'ente previdenziale.
  • Quando il primo motivo di ricorso determina la cassazione della sentenza per errore di diritto decisivo, il secondo motivo relativo a una questione assorbita resta privo di esame.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
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