Cassazione Penale, Sentenza n. 06025/2026 del 13/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per tentata violenza privata aggravata dal metodo mafioso (fatto del 18/05/2010): deducevano, in prevalenza, l'estinzione del reato per remissione di querela (remissione operata il 8/04/2025 e accettata), invocando l'applicazione retroattiva del regime di procedibilità più favorevole. Venivano altresì dedotte violazioni e vizi di motivazione relativi alla qualificazione dell'aggravante mafiosa, alla credibilità della persona offesa, alla responsabilità in concorso e a profili di determinazione della pena (art. 63, comma 4 c.p.), nonché profili costituzionali e di principio sul trattamento dei soggetti assolti in procedimenti concorsuali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i ricorsi nella parte che deduceva l'estinzione del reato per remissione di querela. Richiamando la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, ha affermato che la remissione della querela, non ricusata e accettata, produce l'effetto estintivo previsto dall'art. 152 c.p. e che, in presenza di mutamenti normativi sul regime di procedibilità intervenuti nel corso del procedimento, va applicata la norma più favorevole al reo. Conseguentemente la Corte ha dichiarato l'estinzione del reato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata; le censure sostanziali sull'aggravante mafiosa e sugli altri profili sono state assorbite dalla declaratoria di estinzione e non valutate nel merito.
Norme richiamate
Richiamato perché il fatto era riconosciuto nella forma del tentativo; rilevanza nei limiti della imputazione formulata.
art. 610 cod. pen. (terzo comma, introdotto d.lgs. n. 150/2022)
"il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma"
La novella del d.lgs. n. 150/2022 ha trasformato il delitto di violenza privata in procedibile a querela; ciò incide sulla punibilità quando il fatto è anteriore alla modifica ma il procedimento prosegue dopo la stessa.
art. 416-bis.1 cod. pen. (ex art. 7 d.l. n. 152/1991)
Norma che disciplina l'aggravante per il metodo mafioso; la legge n. 60/2023 ha aggiunto che per i delitti aggravati si procede sempre d'ufficio, ma la Corte ha precisato che tale reintroduzione d'ufficio non può avere effetto retroattivo sui fatti commessi anteriormente.
legge 24 maggio 2023, n. 60 (art. 1, comma 2)
Ha reintrodotto la procedibilità d'ufficio per i delitti aggravati dall'art. 416-bis.1 a decorrere dalla sua entrata in vigore; la Corte ha ritenuto che questa modifica non possa retroagire a situazioni in cui, nel corso del processo, sia intervenuta una remissione della querela.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 2, comma 1, lett. e))
Ha introdotto il regime di procedibilità a querela per l'art. 610 c.p.; la Corte ha applicato il principio della norma più favorevole (art. 2, comma 4 c.p.) nella fase processuale successiva al cambiamento normativo.
Disciplina l'estinzione del reato per remissione della querela: la Corte ha dichiarato che la remissione accettata produce l'estinzione del reato finché il procedimento non sia concluso da sentenza irrevocabile.
art. 2, quarto comma, cod. pen.
"se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile"
Principio della retroattività della norma più favorevole applicato anche al regime di procedibilità; la Corte lo usa per concludere che la remissione/querela introdotta nel procedimento prevale sulla successiva reintroduzione della procedibilità d'ufficio.
Richiamato quanto concerne gli effetti delle cause estintive e la possibilità per l'imputato di rifiutare la remissione; qui non sono stati invocati i presupposti per applicare disposizioni alternative di cui al comma 2.
Sez. U. giurisprudenza richiamata (es. Chiasserini, Salatino, Pastore, La Rosa ecc.)
La Corte si è avvalsa di precedenti di legittimità che qualificano la remissione come causa di estinzione sostanziale e processuale fino alla sentenza irrevocabile, nonché del principio di applicazione della norma penale più favorevole.
Massime di principio
- Se la persona offesa rimette la querela e la remissione è accettata e non ricusata, si produce estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 c.p., purché il procedimento non sia già concluso da sentenza irrevocabile.
- Quando nel corso del procedimento cambia il regime di procedibilità (da d'ufficio a querela e viceversa), va applicata la norma più favorevole al reo (art. 2, comma 4 c.p.), compreso il regime di procedibilità; una reintroduzione successiva della procedibilità d'ufficio non può retroagire per annullare una remissione intervenuta anteriormente.
- Le modifiche legislative che aumentano la gravosità del regime (procedibilità d'ufficio) operano, salvo diversa disposizione, con riferimento ai fatti commessi dopo la loro entrata in vigore e non possono essere applicate retroattivamente a fatti già estinti per remissione o per regime di procedibilità favorevole introdotto nel corso del processo.
- Quando l'estinzione si verifica, le censure sulla qualificazione del fatto e sugli aggravanti restano assorbite e non vengono esaminate nel merito; pertanto è spesso decisivo verificare preliminarmente l'esistenza di cause estintive prima di affrontare questioni aggravanti complesse.
- Per applicare correttamente questi principi è fondamentale accertare cronologia e date rilevanti: data del fatto, data di entrata in vigore delle modifiche normative, data di costituzione di parte civile/querela, data di remissione della querela e se questa è stata accettata o ricusata.
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