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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14915/2024 del 11/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato le condanne: a carico di Doria Patrizio per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale e per aver cagionato il fallimento della "Kappa Service Soc. Coop." con omissioni tributarie e distrazioni di somme; a carico di Doria Marco per omessa presentazione della dichiarazione IVA (art. 5, d.lgs. n. 74/2000). Doria Patrizio deduce vizi di motivazione e erronea applicazione della legge rispetto agli artt. 216 e 223 legge fall., sostenendo che alcune somme sarebbero emolumenti dovuti, che le distrazioni sarebbero giustificate dalla crisi di liquidità e che mancerebbe dolo specifico per la bancarotta dolosa; contesta inoltre la congruità della pena e la motivazione sulla recidiva (art. 133 c.p.). Doria Marco sostiene di essere una "testa di legno" (mancanza di dolo), contesta il calcolo della prescrizione (artt. 157 e 159 c.p.p.) ritenendo erroneo il computo della sospensione per COVID-19, e ritiene eccessiva la pena (art. 133 c.p.). Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Per Doria Patrizio la Corte ha ritenuto i motivi generici e non specifici: non provata né documentata la pretesa che le somme fossero emolumenti o che fossero giustificate dalla crisi di liquidità; valida la motivazione della Corte d'appello sull'omissione sistematica degli obblighi tributari e previdenziali e sulla sussistenza del dolo. La censura sulla pena e sulla recidiva è stata ritenuta inammissibile o infondata dato che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice e la Corte d'appello aveva motivato l'applicazione della recidiva. Per Doria Marco i motivi sono stati dichiarati inammissibili o infondati: la tesi della "testa di legno" era generica, corretta la determinazione della sospensione dei termini per prescrizione (complessivi 521 giorni, inclusi 64 giorni per COVID-19) e quindi la prescrizione non era maturata; la censura sulla pena è generica. Conseguentemente entrambi i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • artt. 216 e 223 legge fallimentare

    Le norme in materia di bancarotta fraudolenta sono state applicate per contestare distrazioni di denaro e falsificazioni documentali; la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori dimostrassero dolo e distrazione non giustificata da emolumenti o crisi di liquidità

  • art. 217 legge fallimentare

    Citata quale possibile fattispecie alternativa (bancarotta semplice o diversa qualificazione), ma la Corte ha ritenuto che la condotta integrasse la bancarotta fraudolenta e non riconducibile all'art. 217

  • art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma in materia di reati fiscali; applicata a carico di Doria Marco per l'omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2011

  • art. 133 cod. pen.

    Disciplina la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura sulla sproporzione della pena perché generica e perché la determinazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito

  • artt. 157 e 159 cod. proc. pen.

    Riguardano la prescrizione e il decorso dei termini; la Corte ha confermato il corretto calcolo della prescrizione tenendo conto delle sospensioni risultanti dagli atti, compresa la sospensione per COVID-19

  • art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020 n. 27

    Norma che dispone la sospensione di termini processuali per l'emergenza COVID-19; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della sospensione di 64 giorni per l'udienza del 2 aprile 2020

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese

Massime di principio

  • In cassazione i ricorsi devono essere specifici: deduzioni generiche o ripetitive delle stesse doglianze già respinte in sede di gravame sono usualmente dichiarate inammissibili o rigettate
  • La semplice affermazione che somme distratte corrispondono a emolumenti non vale se non è documentata da statuto, delibere o prove concrete; l'onere probatorio grava sulla difesa
  • La crisi di liquidità non giustifica automaticamente la distrazione di risorse a vantaggio di familiari o terzi; la legittimità delle operazioni va verificata caso per caso e documentata
  • L'amministratore di diritto può essere ritenuto responsabile per omissioni (anche se sostiene di essere figura di facciata); la tesi del "teste di legno" richiede elementi probatori specifici
  • Il calcolo della prescrizione tiene conto delle sospensioni e delle norme emergenziali (es. sospensione per COVID-19): è necessario calcolare esattamente i periodi di sospensione indicati dagli atti processuali
  • Le doglianze generiche sulla eccessività della pena sono difficilmente ammesse in cassazione: la valutazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e va contestata con argomentazioni concrete

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