Cassazione Penale, Sentenza n. 14898/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello presentato dal difensore del ricorrente contro il rigetto dell'istanza di autorizzazione ad allontanarsi per motivi di lavoro. Il ricorrente deduce violazione dell'art.606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (e vizio di motivazione) sostenendo che l'atto era invece sottoscritto digitalmente: la firma digitale sarebbe visibile in calce al documento, datata 31/01/2024 ore 11:32. La particolarità riportata dal difensore è che la firma era stata apposta su un documento stampato e poi scannerizzato insieme agli allegati creando un unico file, e che quella firma digitale avrebbe trasformato la scansione in un nuovo originale valido.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto che la sottoscrizione digitale dell'atto trasmesso via PEC sia giuridicamente necessaria e debba rispettare le modalità tecniche indicate dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati. Il provvedimento del 9 novembre 2020 richiede che l'atto sia in formato PDF ottenuto da trasformazione di un documento testuale e non da scansione di immagini, e che sia sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata secondo formati (PAdES-BES o CAdES-BES) che includono il certificato nella busta crittografica. Nel caso concreto il sistema di verifica (Aruba Sign) ha restituito la dicitura "file non firmato" e non v'è prova di un malfunzionamento del sistema; pertanto l'atto è stato ritenuto privo della sottoscrizione digitale richiesta e l'impugnazione è inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 87-bis d.lgs. n.150/2022
"quando il deposito ha ad oggetto un'impugnazione ... l'atto 'in forma di documento informatico' debba essere 'sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate' ..."
Stabilisce l'obbligo di trasmissione dell'atto di impugnazione come documento informatico sottoscritto digitalmente secondo le specifiche del DGSIA; la mancata sottoscrizione digitale integra causa di inammissibilità dell'impugnazione se trasmessa tramite PEC.
art. 24, comma 6-bis d.l. 28/10/2020 n.137 conv. L.176/2020
"è inammissibile l'impugnazione quando l'atto sia privo della sottoscrizione digitale del difensore"
Conferma la modalità telematica di deposito e la necessità della firma digitale per gli atti trasmessi via PEC; la giurisprudenza ha ritenuto inammissibile l'impugnazione priva di firma digitale anche se inviata via PEC.
Provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati - 9 novembre 2020
"L'atto ... è in formato PDF; è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia ... non è pertanto ammessa la scansione di immagini; è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata."
Introduce le specifiche tecniche per gli atti trasmessi via PEC: i documenti devono essere PDF derivanti da documenti testuali (non scansioni immagine) e firmati secondo formati e tecniche (PAdES/CAdES) che assicurano la presenza del certificato nella busta crittografica.
Provvedimenti DGSIA del 16/04/2014 e 28/12/2015 (testo coordinato, art. 19-bis e art.12, comma 2)
"La struttura del documento firmato è PAdES-BES (o PAdES Part 3) o CAdES-BES; il certificato di firma è inserito nella busta crittografica ... il file generato si presenta con un'unica estensione p7m."
Dettaglia i formati tecnici e le modalità di apposizione delle firme digitali e qualificate (inclusione del certificato nella busta crittografica, possibilità di firme multiple indipendenti), che sono i requisiti tecnici per la validità della sottoscrizione digitale.
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Motivo di nullità/cassazione dedotto dal ricorrente: riguarda la violazione di legge contestata in cassazione; il ricorso non è stato ritenuto fondato.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
art. 591 e artt. 582-583 cod. proc. pen.
Richiamati nel quadro normativo per i depositi e le impugnazioni in forma telematica; il d.lgs. 150/2022 ha modificato la disciplina rendendo ordinarie le modalità telematiche.
Massime di principio
- Un atto di impugnazione trasmesso via PEC è inammissibile se privo della sottoscrizione digitale del difensore secondo le modalità tecniche del DGSIA; la mera presenza di una 'firma' visibile in un'immagine non sostituisce la firma digitale valida.
- I file inviati devono essere PDF ottenuti da trasformazione di documenti testuali (consentendo selezione e copia): la scansione di un documento cartaceo (immagine) non è conforme alle specifiche tecniche richieste e può determinare l'inammissibilità dell'atto anche se una immagine di firma è presente.
- La firma digitale valida deve essere apposta secondo formati riconosciuti (PAdES-BES o CAdES-BES) con il certificato incluso nella busta crittografica; utilizzare strumenti e procedure che generano file con estensione e struttura previste (es. .p7m) e conservare le ricevute di verifica del servizio di firma.
- Se il sistema di verifica della firma restituisce l'esito 'file non firmato', senza prova documentata di malfunzionamento del servizio, il documento non è considerato sottoscritto digitalmente e l'impugnazione è priva di efficacia.
- Per evitare inammissibilità, il difensore deve predisporre l'atto in formato testuale PDF (non scansione), apporre la firma digitale/qualificata con strumenti conformi alle specifiche DGSIA, verificare l'esito della firma e conservare attestazioni/rapporti di firma e della trasmissione PEC.
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