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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14895/2024 del 11/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile il gravame per omessa dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n.150/2022. La difesa ha contestato l'applicabilità della nuova disposizione all'imputato ristretto agli arresti domiciliari, sostenendo che le notificazioni all'imputato detenuto debbano seguire le regole preesistenti (art. 156 e art. 157 e giurisprudenza delle Sezioni Unite) e che, non essendo l'art. 156 stato modificato nella parte rilevante, l'onere di dichiarare o eleggere domicilio non possa comportare l'inammissibilità dell'impugnazione del detenuto agli arresti domiciliari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per infondatezza. Ha ritenuto applicabile l'art. 581, comma 1-ter, anche all'imputato impugnante ristretto agli arresti domiciliari, salvo la valutazione della situazione concreta rispetto al momento della notificazione: se al momento della notificazione l'imputante è ancora ristretto il procedimento notificatorio personale previsto dall'art. 156/157 può trovare applicazione; tuttavia l'obbligo di dichiarare o eleggere domicilio al momento del deposito dell'impugnazione non è inutile rispetto al rischio di cessazione dello stato detentivo prima della notificazione. Sulla base di un'interpretazione sistematica delle norme e dei precedenti, la Corte ha dunque confermato l'inammissibilità determinata dall'omessa dichiarazione/e elezione di domicilio e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    Disposizione introdotta dal d.lgs. n.150/2022 che impone, a pena d'inammissibilità dell'impugnazione, la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio; la Corte ha ritenuto tale onere applicabile anche all'imputato agli arresti domiciliari, salvo verifiche circa lo status detentivo al momento della notificazione.

  • art. 157-ter, cod. proc. pen., comma 3

    In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è sempre eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell'articolo 581, commi 1-ter e 1-quater.

    Norma che collega la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio con la dichiarazione/e elezione di domicilio; la Corte ha evidenziato che non può essere letta come lex specialis che deroga automaticamente alle regole sull'imputato detenuto previste dagli artt.156-157, ma deve essere coordinata con esse.

  • art. 156, commi 1 e 3, cod. proc. pen.

    le notificazioni al detenuto «anche successive alla prima,» devono essere «sempre» eseguite presso il luogo della detenzione

    Prevede la regola della notificazione 'alla persona' per l'imputato detenuto (anche se detenuto in luogo diverso dall'istituto penitenziario); la Corte ha richiamato la disciplina che privilegia la consegna personale in costanza di detenzione e ne ha coordinato l'applicazione con l'onere introdotto dall'art. 581.

  • d.lgs. n.150/2022

    Riforma che ha modificato il sistema delle notificazioni e delle impugnazioni (interpolando varie disposizioni, tra cui art.156, art.157-ter e art.164), con l'intento di garantire maggiore certezza nella conoscenza del processo e velocizzare i tempi procedurali; tale intervento giustifica l'introduzione dell'onere di dichiarare/eleggere domicilio.

  • art. 164, cod. proc. pen.

    Modificato dal medesimo d.lgs. per limitare l'efficacia dell'immanenza della dichiarazione/elezione di domicilio; la Corte ha richiamato questa modifica per spiegare perché la dichiarazione/e elezione di domicilio assume rilievo sostanziale nel nuovo sistema delle impugnazioni.

  • art. 161, cod. proc. pen.

    Norma sul procedimento notificatorio al domicilio dichiarato/eletto che, secondo la Corte, non si applica nella sua parte tipica all'imputato detenuto; tale circostanza è stata tenuta in considerazione nella valutazione di quando l'elezione/dichiarazione sia effettiva.

  • Sez. U, n. 12778/2020 (giurisprudenza)

    Pronuncia delle Sezioni Unite che ha affermato la regola della notificazione 'alla persona' per l'imputato detenuto e che la dichiarazione/e elezione di domicilio rimane sospesa durante la detenzione; la Corte di Cassazione ha riletto tale principio alla luce della riforma del 2022 e lo ha calibrato distinguendo tra detenuti in istituto penitenziario e detenuti agli arresti domiciliari.

Massime di principio

  • L'obbligo di dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, è rilevante anche per l'imputato che impugna la sentenza mentre è ristretto agli arresti domiciliari: non ottiene automaticamente la deroga prevista per i detenuti in istituto penitenziario.
  • Se lo stato detentivo sussiste al momento della notificazione, prevale la regola della notifica 'alla persona' (art.156-157) e la dichiarazione/e elezione di domicilio può restare inefficace fino alla cessazione della detenzione; è dunque fondamentale verificare lo status detentionis al momento della notifica.
  • Per l'imputato agli arresti domiciliari è prudente adempiere all'obbligo di dichiarare o eleggere domicilio al momento del deposito dell'impugnazione, perché la successiva scarcerazione prima della notificazione potrebbe vanificare la ratio della norma e determinare l'inammissibilità del gravame.
  • Il criterio pratico per il difensore: sempre indicare o eleggere domicilio all'atto di proporre l'impugnazione e documentare lo stato detentivo negli atti; controllare negli atti processuali se lo status detentionis risulta agli atti, poiché ciò condiziona le modalità di notifica.
  • La giurisprudenza richiede un'interpretazione sistematica e proporzionata delle nuove regole per evitare sanzioni processuali eccessivamente formalistiche che possano ledere il diritto di difesa e i principi costituzionali ed europei (art.3 Cost., art.6 CEDU).

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