Cassazione Penale, Sentenza n. 14903/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per reati di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta per distrazione (prelievi e distrazioni da conto societario per somme di circa 12.000 euro e altra somma analoga). La ricorrente ha articolato undici motivi: (1) omissione della indicazione della pena nel dispositivo di primo grado; (2) violazioni e carenza di motivazione e uso per relationem della motivazione d'appello; (3)-(7) vizio di motivazione e mancata considerazione della sua posizione 'di facciata' rispetto ai veri gestori (Quattrocchi e Polledri), richiamando verbali, relazione del curatore, sommarie informazioni e sentenza del Tribunale di Monza che la scagionava da specifica imputazione; (8) richiesta di assoluzione per bancarotta documentale; (9) richiesta di riqualificazione del fatto in bancarotta semplice documentale; (10) contestazione della prova circa la destinazione delle somme e dell'elemento psicologico per le distrazioni; (11) censura sul diniego del beneficio della non menzione e allegato certificato penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nella sua totalità. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi di impugnazione: l'omissione della pena sul documento è errore materiale sanabile (art. 130 c.p.p.); le censure sulla motivazione sono generiche o non superano la valutazione di merito che ha accertato la partecipazione attiva della Franzese (gestione delle operazioni sul conto, negoziazione di assegni, prelievi). La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'amministratore fallito ha l'onere di verità circa la destinazione dei beni, e la mancata prova della destinazione legittima costituisce presunzione di distrazione. Quanto alla richiesta di non menzione, la Corte ha ritenuto inammissibile o infondato il motivo perché il certificato penale prodotto dalla ricorrente era anteriore e non idoneo a dimostrare il travisamento; negli atti risulta invece un certificato del 28/09/2023 che documenta una condanna irrevocabile per appropriazione indebita del 25/07/2021, giustificando il diniego. In conclusione, confermata la condanna di merito e rigettato il ricorso.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con modificazioni)
Norma richiamata in relazione alla possibilità di discussione orale; qui indicato che le parti non hanno richiesto la discussione orale.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiama i limiti di impugnazione in Cassazione rispetto ai motivi ammessi; utilizzato per delimitare l'oggetto del ricorso.
art. 125 cod. proc. pen.
Norma sulla motivazione della sentenza; contestata dalla ricorrente come violata per carenze motivazionali.
art. 546 cod. proc. pen.
Norma sulle sentenze documentali e nullità; evocata dalla ricorrente per l'omissione del dispositivo, ma la Corte ha ritenuto che la causa fosse mera omissione grafica non integrando la nullità quando il dispositivo è stato letto in udienza.
art. 130 cod. proc. pen.
Procedura di correzione degli errori materiali: la Corte ha confermato che la mancata trascrizione della pena sul documento è errore materiale sanabile con questa procedura.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Prevede l'onere per il ricorrente di indicare specificamente gli 'atti del processo' dedotti in Cassazione; la Corte ha ritenuto che la ricorrente non avesse assolto tale onere con riferimento al certificato penale anteriore.
art. 581 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata nella disciplina dei motivi di cassazione e nella giurisprudenza applicata in tema di onere di specificazione degli atti processuali.
art. 87, terzo comma, legge fallimentare (I. fall.)
Attribuisce al fallito l'obbligo di verità circa la destinazione dei beni; la Corte lo utilizza per motivare che la mancata dimostrazione della destinazione dei cespiti può legittimare la presunzione di distrazione.
Massime di principio
- L'omissione grafica nel testo della sentenza del dispositivo, quando il dispositivo è stato effettivamente letto in udienza, costituisce errore materiale sanabile ex art. 130 c.p.p., non nullità ai sensi dell'art. 546 c.p.p.
- In Cassazione il ricorrente ha l'onere di indicare specificamente gli atti processuali che intende far valere (art. 606 c.p.p., lett. e): documenti datati antecedentemente o non pertinenti non sono idonei a dimostrare travisamenti o errori.
- L'amministratore di una società dichiarata fallita ha un obbligo particolare di verità sulla destinazione dei beni societari: la mancata giustificazione della mancanza di cespiti al momento del fallimento può costituire presunzione di distrazione e fondare la responsabilità per bancarotta.
- La semplice affermazione di essere stato 'testa di legno' richiede elementi probatori precisi e non può prevalere sulla prova che dimostra il concreto esercizio di poteri gestori (accesso al conto, operazioni bancarie ripetute, ecc.).
- Le censure generiche sulla motivazione, prive di puntuale e specifica indicazione delle incongruenze logiche o della omissione di rilievi decisivi, sono destinate al rigetto: la Corte di legittimità non sostituisce la valutazione di merito se questa è logicamente motivata.
- La riqualificazione in melius di un reato (es. da bancarotta fraudolenta documentale a semplice) richiede che emergano elementi probatori idonei a far ritenere più favorevole la diversa configurazione: l'assenza di tali elementi legittima il rigetto della richiesta.
- Il diniego del beneficio della non menzione può essere confermato quando risultino in atti condanne irrevocabili pregresse che ostano alla concessione.
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