Cassazione Penale, Sentenza n. 14897/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Bari che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione. Il ricorrente contestava che la Corte territoriale avesse illegittimamente rivalutato elementi già esaminati nel giudizio di cognizione e nella sentenza assolutoria, violando gli artt. 652 e 654 cod. proc. pen., e avesse dato rilievo ad elementi indiziari e a fatti (presunta ammissione, compresenza con soggetti pregiudicati, fuga alla vista delle forze dell'ordine) senza considerare che la sentenza di assoluzione aveva escluso il concorso del ricorrente nei reati per i quali era stato detenuto. Inoltre deduceva violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e manifesta illogicità motivazionale e travisamento della prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Nel dispositivo si è ritenuto che, pur essendovi alcuni profili in cui la motivazione della Corte territoriale si era concentrata su aspetti di merito propri del giudice della cognizione, il ricorso risultava generico: il ricorrente non aveva indicato passi della sentenza di assoluzione dai quali emergesse che le condotte su cui la Corte di appello si era fondata fossero state espressamente escluse o neutralizzate. La Corte di legittimità ha confermato che il giudice della riparazione ha autonomia nella valutazione del compendio indiziario e che la frequenza di soggetti coinvolti in attività illecite e la condotta di fuga possono integrare una condotta gravemente colposa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo.
Norme richiamate
art. 652 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente quale limite alla rivalutazione della sentenza di cognizione; la Corte ha comunque ritenuto che il ricorso non avesse individuato parti della sentenza di assoluzione che avessero escluso o neutralizzato gli elementi indiziari considerati rilevanti per la riparazione
art. 654 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente in relazione al divieto di travalicare l'oggetto del giudizio di riparazione; la Corte ha osservato che, pur non potendo il giudice della riparazione sostituirsi al giudice della cognizione, resta sua facoltà valutare il compendio indiziario quando gli elementi non siano stati resi inutilizzabili o neutralizzati nel giudizio di assoluzione
art. 314 cod. proc. pen.
Riferito al rigetto del risarcimento; la Corte ha ritenuto che la presenza del ricorrente in un contesto con soggetti coinvolti in attività delittuose e la fuga potessero costituire condotte idonee a configurare colpa grave ostativa all'indennizzo
art. 315 cod. proc. pen.
Citato nel ricorso come riferimento alla valutazione degli elementi probatori del giudice della cognizione; la Corte ha richiamato che il giudice della riparazione deve confrontarsi con l'esito assolutorio salvo che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati inutilizzabili o neutralizzati dall'esito del processo
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla condanna alla Cassa delle ammende; la Corte ha valutato che non sussistessero elementi per ritenere che il ricorrente avesse proposto il ricorso in mala fede
Massime di principio
- La sentenza di assoluzione non determina automaticamente il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione: il giudice della riparazione valuta se gli elementi indiziari che giustificarono la misura cautelare sono stati effettivamente neutralizzati o dichiarati inutilizzabili nel giudizio di cognizione
- Il giudice della riparazione ha autonomia nel valutare il compendio indiziario, ma deve confrontarsi con le ragioni dell'assoluzione quando il ricorrente ne dimostra l'effetto di azzerare la valenza degli indizi
- La frequentazione o la compresenza con soggetti notoriamente dediti ad attività illecite e la fuga all'arrivo delle forze dell'ordine possono essere considerate comportamenti di colpa grave idonei a escludere la riparazione
- Chi chiede la riparazione deve indicare con precisione, nella motivazione di impugnazione, i punti della sentenza di assoluzione che dimostrano l'irrilevanza o l'inutilizzabilità degli elementi indiziari su cui si fondò la misura cautelare
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se le censure risultano generiche e non mostrano il nesso tra le argomentazioni difensive e le parti della sentenza di cognizione che avrebbero neutralizzato i rilevanti indizi
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