Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14899/2024 del 11/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari (con braccialetto elettronico) nell'ambito di procedimento per reati in materia di stupefacenti (artt.81 comma 2 e 110 c.p., 73 commi 1 e 4 D.P.R. 309/1990). Il ricorrente censura il provvedimento per presunta violazione di norme di diritto processuale (art.606 c.1 lett. b) d) e) c.p.p., artt.273 e 274 c.p.p.) e di principi costituzionali (artt.3 e 27 Cost.) invocando il principio della finalità rieducativa della pena e sostenendo che la gravità dei reati non osterebbe a una misura cautelare attenuata.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza dei requisiti di specificità e confronto puntuale con le argomentazioni dell'ordinanza impugnata (richiesti dagli artt.581 e 591 c.p.p.). La corte ha richiamato gli elementi che giustificavano la custodia cautelare aggravata (condanna in appello, precedente evasione dagli arresti riscontrata con il ricorrente trovato il 8 luglio 2023 su un convoglio ferroviario in possesso di documenti per l'espatrio), ritenendo che tali elementi dimostrino il rischio di sottrazione alla esecuzione della pena e giustifichino la misura custodiale. Ha inoltre precisato che il principio della finalità rieducativa riguarda la fase esecutiva della pena e non può essere usato per limitare automaticamente esigenze cautelari. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; disposizione di trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art.94 c.1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art.606, comma 1, lett. b) d) e), cod. proc. pen.

    art.606, comma 1, lett. b) d) e) cod. proc. pen.

    Richiamata nella parte in cui il ricorrente deduceva presunte violazioni: la Corte ha ritenuto che la doglianza non fosse adeguatamente motivata e non avesse il necessario confronto specifico con la motivazione dell'ordinanza impugnata.

  • artt.3 e 27 Cost.

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla finalità rieducativa della pena; la Corte ha osservato che tale principio attiene alla fase esecutiva della pena definitiva e non è idoneo, di per sé, a ridurre esigenze cautelari nella fase cautelare.

  • artt.273 e 274 cod. proc. pen.

    artt.273 e 274 cod. proc. pen.

    Citate dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto la doglianza generica e priva del necessario confronto specifico con la motivazione dell'ordinanza impugnata.

  • art.81 comma 2 e art.110 cod. pen.; art.73 commi 1 e 4 D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309

    art.81, comma 2, e 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309

    Indicano le imputazioni per reati di traffico di stupefacenti e le circostanze aggravanti relative al caso; sono il fondamento della gravità contestata e del mantenimento della misura cautelare.

  • art.581 e art.591 cod. proc. pen.

    artt.581 e 591 cod. proc. pen.

    Richiamati dalla Corte come principi che impongono la specificità e il confronto puntuale delle doglianze in cassazione; la loro inosservanza determina l'inammissibilità del ricorso.

  • art.94 c.1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    art.94 c.1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per l'adempimento di comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario a seguito della decisione.

  • Corte Costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n.186

    Corte Cost. sent. 13 giugno 2000, n.186

    Richiamata in relazione alla condanna alla Cassa delle Ammende; la Corte ha valutato l'assenza di elementi che facciano ritenere che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità e ha perciò imposto la somma di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • In cassazione penale il ricorso deve contenere una critica argomentata e un confronto puntuale con la motivazione del provvedimento impugnato; la genericità o la mera ripetizione di argomenti già esaminati in precedenza determina l'inammissibilità (artt.581 e 591 c.p.p.).
  • Le richieste di revoca o sostituzione di misure cautelari vengono valutate sulla base di elementi concreti che indicano il pericolo di fuga o la volontà di sottrarsi alla esecuzione (es. evasione, possesso di documenti per l'espatrio); tali elementi possono giustificare il mantenimento o l'aggravamento della custodia.
  • Il principio della finalità rieducativa della pena riguarda prevalentemente la fase esecutiva della pena definitiva e non può essere invocato automaticamente per comprimere esigenze cautelari nella fase pre-determinativa o cautelare.
  • Quando la misura cautelare è stata aggravata per comportamenti trasgressivi dell'imputato (es. evasione), la possibilità di ottenere una misura meno afflittiva è più difficile e richiede elementi nuovi e specifici che contrastino il rischio di sottrazione.
  • La declaratoria d'inammissibilità può comportare condanna alle spese processuali e, salvo elementi che escludano colpa, anche alla corresponsione di somme in favore della Cassa delle Ammende, conformemente alla giurisprudenza costituzionale richiamata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.