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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30583/2022 del 03/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnava la sentenza d'appello che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato al capo A e aveva modificato la misura della pena, della confisca e concesso la non menzione per il capo B. I motivi di ricorso contestavano: (1) la mancanza del presupposto impositivo e la errata applicazione delle norme tributarie e della Convenzione Italia-Francia sullo status di "residente" (sostenendo di essere fiscalmente residente in Francia e che i compensi erano imponibili in Francia); (2) l'erroneo calcolo dell'imposta evasa per aver ridotto i ricavi del 10% a titolo di costi forfettizzati; (3) la conseguente errata determinazione del profitto confiscabile ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente non avesse prodotto la legislazione francese né prove idonee a dimostrare la sua residenza fiscale in Francia, mentre i giudici di merito avevano accertato elementi indicativi della residenza in Italia (iscrizione anagrafica della famiglia a Torino, mancanza di domicilio in Francia, società senza struttura operativa effettiva, rimborsi a piè di lista). Sulla determinazione dell'imposta e del profitto confiscabile la Corte ha confermato che il giudice penale deve operare autonomamente ma che l'esistenza di costi non contabilizzati va comprovata con allegazioni fattuali; nel caso non vi erano tali allegazioni. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma penale tributaria relativa all'imposta evasa; utilizzata quale riferimento ai reati fiscali contestati (valutazione della soglia di punibilità in relazione all'imposta evasa).

  • art. 2, TUIR (d.P.R. n. 917 del 1986)

    Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile

    La Corte ha richiamato questo criterio formale di residenza ai fini fiscali italiani per valutare la soggezione all'imposta in Italia; l'iscrizione anagrafica e la sussistenza del domicilio o della residenza in Italia sono elementi decisivi se non contestati con prove contrarie.

  • art. 169, TUIR (menzionato)

    Richiamato tra le norme rilevanti in tema di imposizione e determinazione della base imponibile; la Corte ha osservato che non è stato fornito elemento probatorio della normativa francese che potesse sovrapporre la tassazione.

  • Convenzione Italia-Francia ratificata con legge n. 20 del 1992, art. 4

    Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio ivi situato

    La Corte ha sottolineato che l'applicazione della Convenzione richiede che il contribuente sia considerato residente anche dalla legislazione dell'altro Stato; poiché il ricorrente non ha prodotto la normativa e le prove francesi, non ha dimostrato la doppia residenza necessaria per invocare la Convenzione.

  • artt. 10, 15, 16 Convenzione/legge n. 20 del 1992 (menzionati)

    Richiamati dal ricorrente come possibili basi di imputazione del reddito (partecipazioni, lavoro subordinato, compensi per cariche). La Corte ha osservato che, indipendentemente dalla qualificazione, la soggezione fiscale al diverso Stato andava provata.

  • art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma che disciplina il profitto confiscabile nei reati tributari; la Corte ha richiamato che la determinazione del profitto richiede adeguata ricostruzione probatoria e che l'eventuale deduzione di costi necessita di specifiche allegazioni fattuali.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che consente la condanna alle spese in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto la condanna alle spese e il versamento alla Cassa delle ammende.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000 (richiamata)

    Citata in tema di possibile ascrivibilità a colpa dell'inammissibilità del ricorso e delle relative conseguenze economiche per il ricorrente.

Massime di principio

  • Chi invoca la non imponibilità in Italia per residenza fiscale in un altro Stato deve produrre in giudizio la normativa e le prove idonee dello Stato estero che dimostrino la residenza fiscale; l'assenza di tali elementi indebolisce la tesi difensiva.
  • La mera dichiarazione di essere "stato in Francia" o di aver ricevuto compensi tramite una società estera non sostituisce la produzione di atti fiscali esteri (dichiarazioni, certificati di residenza fiscale) richiesti per applicare una Convenzione contro le doppie imposizioni.
  • Il giudice penale ha il dovere e i poteri di ricostruire autonomamente l'imponibile e l'imposta evasa, ma le riduzioni per costi non contabilizzati richiedono allegazioni fattuali concrete e prove dei costi; in assenza di ciò prevalgono le presunzioni adottate dall'ufficio tributario se adeguatamente motivate.
  • Per contestare il calcolo dell'imposta o del profitto confiscabile è necessario presentare elementi concreti (documentazione contabile, giustificativi di spesa, contratti, modalità di effettivo svolgimento dell'attività) che consentano una diversa ricostruzione.
  • La mancata deduzione o l'omessa produzione di elementi probatori nelle fasi di merito e d'appello può determinare l'inammissibilità o il rigetto del ricorso in Cassazione; quindi è fondamentale sollevare e documentare compiutamente i profili di diritto e di fatto già nei gradi precedenti.
  • Se un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese e a contribuzioni alla Cassa delle ammende; l'inammissibilità può avere conseguenze economiche anche se il tema della prescrizione non è stato dedotto.

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